Chi ha superato la soglia nel 2015 resta agevolato

Limite dei ricavi maggiorato e regole meno stringenti in caso di possesso di redditi da lavoro dipendente e assimilato: sono due delle maggiori novità introdotte dalla legge di Stabilità 2016 in tema di presupposti per l’accesso al regime forfettario.
Il limite di ricavi/compensi
Dal 2016 sono state incrementate le soglie di ricavi e compensi: 15mila euro in più per i professionisti, 10mila euro per tutte le altre attività. I nuovi limiti rilevano sia per chi accede per la prima volta al regime nel 2016, sia per chi ha adottato il forfait nel 2015 e deve verificare la condizione di permanenza.
Il soggetto in regime ordinario/semplificato nel corso del 2015 che adotta dal 1° gennaio 2016 il nuovo regime forfettario dovrà verificare il rispetto delle soglie di accesso considerando i nuovi limiti (sul 2015). In tale ottica ci sono tutti i presupposti per poter applicare i principi a suo tempo enunciati nella circolare 80/E/2001 in occasione della modifica del limite per l’accesso alla contabilità semplificata. Analogamente - anche se qui sarebbe utile una conferma ufficiale - dovrebbe poter continuare ad adottare il forfait nel 2016 anche chi ha adottato il regime forfettario nel 2015 e ha superato in questo primo anno il “vecchio” limite dei ricavi, ma non il nuovo.
Redditi di lavoro dipendente
Chi avesse voluto applicare il regime forfettario nel 2015 avrebbe dovuto verificare l’ulteriore condizione in merito alla prevalenza dei redditi conseguiti nell’attività d’impresa o professionale rispetto a quelli eventualmente percepiti in qualità di lavoro dipendente (articolo 49 del Tuir comprese dunque le pensioni) o assimilato (articolo 50). La verifica non era necessaria quando il rapporto di lavoro fosse cessato o la somma dei redditi di lavoro dipendente e assimilato e di lavoro autonomo non avesse superato 20mila euro.
Ora sono esclusi solo coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti 30mila euro (limiti irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato). Il fatto che il reddito d’impresa o professionale sia inferiore a quello dipendente, dunque, non blocca più l’accesso al regime.
Gli altri presupposti
Restano invariati gli altri requisiti per l’accesso al regime, che vanno verificati rispetto al periodo precedente, ovvero che i beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, non siano superiori a 20mila euro (rileva lo stock a fine anno) e che non siano state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato superiori a 5mila euro.
Permangono anche le cause di esclusione da verificare nell’anno di adozione del regime. Sono tali: l’adozione di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfettari di determinazione del reddito; l’essere soggetti non residenti o soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati, di terreni edificabili nonché l’essere contemporaneamente socio di una società di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir (ovvero Srl trasparente).
Fonte: Il sole 24 ore autore Mario Cerofolini

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