Comodato in ritardo, sì al ravvedimento

Con i chiarimenti forniti dal Dipartimento delle finanze a Telefisco 2016 e con la risposta fornita a Cna (si veda la scheda riassuntiva ) l’ambito di applicazione della nuova disciplina sui comodati sta diventando sempre meno rigido e il numero dei soggetti che possono accedervi sta sempre più aumentando, con il rischio che le risorse previste in legge di Stabilità (20,7 milioni di euro) coprano una minima parte del mancato gettito per i Comuni.
Con le risposte date a Telefisco 2016 è stato chiarito che il termine “immobili” è da intendersi riferito ai soli immobili ad uso abitativo, non rilevando il possesso di terreni, aree fabbricabili o altri fabbricati non ad uso abitativo. In pratica, quindi, la riduzione al 50% della base imponibile opera se il soggetto passivo possiede (a titolo di proprietà, usufrutto, superficie, uso o abitazione) al massimo due abitazioni non di lusso, di cui una data in comodato ed una destinata a propria abitazione principale ed a condizione che comodante e comodatario abbiano residenza e dimora nello stesso Comune. Rimane il problema che la norma non pone vincoli con riferimento alla percentuale di possesso, sicché se il soggetto possiede lo 0,1% di una terza abitazione, l’agevolazione non spetta.
Per il Mef, poi, la riduzione al 50% della base imponibile è cumulabile con l’altra riduzione al 50% della base imponibile prevista per gli immobili storici, quindi qui lo sconto arriva al 75% dell’imposta.
Con la risposta fornita a Cna si è affrontato il problema del termine entro il quale registrare il contratto di comodato. La legge di stabilità prevede come condizione che il contratto di comodato sia registrato, quindi non è richiesto espressamente che si tratti di un contratto scritto. Pertanto occorre distinguere se si è concessa l’abitazione in comodato con contratto scritto o solo verbale. Nella primo caso, l’obbligo di registrazione scatta entro 20 giorni, e quindi per poter beneficiare dell’agevolazione per tutto gennaio, il comodato può partire dal 16 gennaio ed essere registrato entro il 5 febbraio, questo perché in Imu si considera come mese intero quello in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.
Per i contratti di comodato verbali, invece, non c’è in generale alcun obbligo di registrazione, ma se si vuole accedere all’agevolazione Imu occorre registrarlo. Per il Mef, essendo un adempimento nuovo, la registrazione può essere fatta entro il 1° marzo, nel rispetto dello Statuto del Contribuente che impone di non fissare obblighi tributari prima del sessantesimo giorno dall’entrata in vigore della norma che li prevede.
Il Mef non ha affrontato il tema del ravvedimento, ma si ritiene che sia sempre possibile registrare il comodato in ritardo, usufruendo del ravvedimento operoso, previsto per l’omessa dichiarazione, di cui all’articolo 13 del Dlgs 472/1997 (la circolare n. 180/E/1998 equipara la nozione di atto/denuncia a quella di dichiarazione). Occorre tener conto anche delle modifiche recate all’articolo 69 del Dpr 131/1986, che prevede, se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, la riduzione della sanzione minima dal 120% al 60%, ma con un minimo di 200 euro.
Quindi, se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni occorrerà versare 1/10 di 200 euro; entro 90 giorni la sanzione del 120% è ridotta ad 1/10 e quindi diventa il 12%; entro 1 anno si applica la riduzione ad 1/8 (sanzione del 15%); entro 2 anni si ha la riduzione ad 1/7 (sanzione del 17,14%) e, infine, oltre 2 anni si rende applicabile la riduzione ad 1/6 (sanzione del 20%).
Ovviamente occorre che il comodatario abbia la residenza e la dimora, e queste non possono essere ravvedute. Quindi con la registrazione tardiva si regolarizza una situazione di fatto che è immediatamente verificabile dal Comune e ciò impedisce ravvedimenti atti ad eludere i vincoli imposti dalla norma. 
Fonte: Il sole 24 ore autore Pasquale Mirto

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