Complicazioni in vista per i soggetti forfettari nel Modello Unico 2016

Nel Modello Unico 2016 in arrivo complicazioni per i soggetti forfettari: Difatti, per i soggetti forfetari viene prevista l’indicazione di spese dettagliate nel quadro RS del Modello Unico questo a dispetto delle semplificazioni contabili previste per tali soggetti minimi.
La novità sarebbe dovuta per il rispetto di un ulteriore adempimento, ovvero quello di dovere “rimediare” all’esclusione dagli studi di settore.
Con la pubblicazione del Modello Unico 2016 PF, sono state approvate le informazioni che i soggetti che hanno applicato nel 2015 il regime forfetario di cui alla L. 190/2014 devono indicare a fronte dell’esonero dall’applicazione delle ritenute alla fonte e dell’esclusione dagli studi di settore.
Come è noto, sulla base dell’art. 1 comma 69 della L. 190/2014, i contribuenti che fruiscono del regime forfetario non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte (artt. 23-30 del DPR 600/73), pur restando obbligati ad indicare il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi.
Nel Modello Unico 2016 PF, i predetti dati devono essere indicati ai righi RS371, RS372 e RS373, compilando un distinto rigo per ciascun soggetto percettore.
I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri contabili. A differenza del regime di vantaggio – per cui alcunché viene richiesto – specifiche informazioni relative alle attività soggette al regime forfetario devono comunque essere fornite in sede di dichiarazione dei redditi. A tal fine nel Modello Unico 2016 PF, sono stati predisposti specifici righi per gli esercenti attività d’impresa (da RS374 a RS378) e per i lavoratori autonomi (da RS379 a RS381).
In particolare, gli imprenditori individuali dovranno indicare:
– il numero complessivo delle giornate retribuite (relativamente a lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, ai dipendenti con contratto a termine, ai lavoranti a domicilio, al personale con contratto di somministrazione di lavoro, ai lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo parziale, con contratto di lavoro intermittente o con contratto di lavoro ripartito, agli apprendisti, come risulta dai modelli di denuncia telematica relativi al periodo d’imposta 2015);
– il numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell’attività alla data di chiusura del periodo d’imposta;
– l’ammontare del costo sostenuto per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa;
– i costi sostenuti per il godimento di beni di terzi tra i quali canoni di locazione finanziaria e non finanziaria derivanti dall’utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni, canoni di noleggio, canoni d’affitto d’azienda;
– l’ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso del periodo d’imposta per gli acquisti di carburante per autotrazione.
Invece, gli esercenti attività di lavoro autonomo devono indicare:
– il numero complessivo delle giornate retribuite (secondo modalità analoghe a quelle indicate per gli imprenditori individuali);
– l’ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l’attività artistica o professionale (ad esempio, spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l’elaborazione di buste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo lo ha sostituito nella gestione dello studio);
– i consumi (includendovi l’ammontare delle spese sostenute nell’anno per i servizi telefonici compresi quelli accessori, i consumi di energia elettrica, i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli).
Contabilizzazione delle spese sostenute “obbligatoria”
Dunque, a dispetto delle tanto decantate intenzioni di semplificare gli adempimenti per i soggetti minori, i forfetari devono procedere a rilevare, in modo costante (a questo punto per “obbligo”), le spese sostenute (oltre a dovere conservare la relativa documentazione), sebbene queste non rilevino ai fini dell’accesso/permanenza nel regime, né, tanto meno, ai fini della determinazione del reddito.
Fonte: commercialista telematico

Commenti