DAL REGIME ORDINARIO AL FORFAIT

01 La fattura
Le fatture vanno emesse senza esposizione dell’Iva e scontano l’imposta di bollo di 2 euro se di importo superiore a 77,47 euro. I ricavi e i compensi percepiti non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto

La dicitura da apporre in fattura è: «Operazione in franchigia da Iva art. 1 cc. 54-89 L. 190/2014 Non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi del c. 67 L. 190/2014»
02 Le indicazioni in dichiarazione Iva 2016
Il soggetto che accede dal 1° gennaio 2016 al regime forfettario deve comunicare nella dichiarazione Iva 2016 per l’anno 2015, barrando il rigo VA14, che si tratta dell’ultima dichiarazione in regime ordinario
Deve inoltre indicare nel rigo VF56 l’eventuale imposta dovuta per effetto della rettifica della detrazione di cui all’articolo 19-bis2, Dpr 633/72 . Ad esempio, va rettificata la detrazione sulle rimanenze di beni risultanti al 31 dicembre 2015; sui servizi non utilizzati al 31 dicembre 2015, sui beni ammortizzabili per i quali al 31 dicembre 2015 non è ancora scaduto il periodo di vigilanza: 5 anni per i beni mobili- «rettifica per quinti mancanti» e 10 anni per gli immobili – «rettifica per decimi mancanti»
03 I componenti di reddito a cavallo fra i due regimi
I componenti positivi e negativi di reddito riferiti al 2015, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità al Tuir (come plusvalenze o manutenzioni rateizzate), partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell’esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime. Ad esempio il contribuente che passa al regime forfettario nel 2016, dovrà spesare interamente nel 2015 “i quinti” di manutenzione mancanti rinviati negli esercizi precedenti
04 Le opzioni nel quadro VO
Il soggetto in attività che, pur avendone i requisiti, nel 2015 ha optato per il regime ordinario/semplificato anziché adottare quello forfettario, dovrà darne comunicazione nel quadro VO33 della dichiarazione Iva 2016 per l’anno 2015
Se decide di passare dal 1° gennaio 2016 al regime forfettario (Telefisco 2016) dovrà procedere nella dichiarazione Iva 2016 con la rettifica della detrazione (VF56) e la compilazione del rigo VA14.
01 L’adempimento in Unico 2016
A prescindere dalle scelte per il 2016, il soggetto che ha aperto la partita Iva nel 2015 intendendo accedere al regime previsto dall’articolo 27, commi 1 e 2, del Dl 98/2011 (minimi al 5%) dovrà inviare Unico 2016 per i redditi 2015 allegando anche il quadro VO barrando la casella VO 34 (risoluzione 67/E/2015)
02 Il passaggio al forfait
Il minimo al 5% che opta per il passaggio al regime di forfait non deve fare alcun adempimento formale: basta modificare la dicitura di «esenzione» nella fattura
Fonte: Il sole 24 ore

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