Forfait, domande entro il 28 febbraio per i mini-contributi

Riduzione contributiva Inps su richiesta entro il 28 febbraio per i soggetti che rientrano nel regime forfettario, senza che l'adempimento possa essere evitato da chi, già nel 2015, aveva fatto domanda per la diversa agevolazione all'epoca vigente, ora modificata dal comma 111 dell'articolo 1 della legge di Stabilità 2016. È quanto prevede il messaggio Inps 26 gennaio 2016, numero 286 .
Nel 2015 chi rientrava nel regime forfettario aveva la possibilità, su apposita istanza da presentarsi entro il 28 febbraio per i soggetti già attivi a tale data, di determinare la contribuzione dovuta sul reddito forfettariamente determinato senza applicare il livello minimo imponibile di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge 233/90, evitando, quindi, i cosiddetti “contributi fissi” ed effettuando i versamenti in acconto ed a saldo in corrispondenza delle scadenze della dichiarazione dei redditi.
Tale scelta (opzionale) è stata regolamentata dall'Inps con circolare n. 29 del 10 febbraio 2015, cui ha fatto seguito, per i dettagli operativi, il messaggio Inps n. 1035 del giorno successivo.
La legge 208/15, tuttavia, oltre a ridisegnare in larga misura il regime fiscale dei forfettari, ha modificato anche l'agevolazione contributiva prevedendo, in luogo dell'abbandono degli importi minimali, una riduzione del 35% del reddito che costituisce base imponibile ai fini previdenziali.
Resta fermo che il diritto all'accreditamento dei contributi mensili versati ai fini previdenziali è proporzionalmente ridotto (articolo 2, comma 29, legge n. 335/95).
Ora l'Inps fornisce le necessarie informazioni, chiarendo che:
anche la nuova agevolazione è facoltativa e viene riconosciuta solo previa domanda dell'interessato;
tale istanza deve pervenire all'Istituto attraverso l'apposito modulo disponibile all'interno del cassetto previdenziale del contribuente;
il termine di presentazione è “tassativamente” fissato (posizioni già attive) per il prossimo 28 febbraio, scadenza che presenta più di una perplessità trattandosi di giorno festivo (domenica). In caso di ritardo, l'accesso all'agevolazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo e comporta, comunque, una nuova istanza (circolare n. 29/2015);
nessun rilievo hanno, a questi fini, le istanze già presentate nel 2015, le quali sono state chiuse d'ufficio al termine dello scorso anno.
Le istruzioni fornite alle sedi locali aggiungono alle funzionalità già in essere (adesione, rinuncia, revoca totale o parziale del regime agevolato) anche la inedita “adesione parziale”, la quale richiede una preventiva valutazione amministrativa, riguardando soggetti che, nell'anno, presentano già un periodo di attività precedente e cessato.
L'Istituto fa sempre riferimento alla gestione “artigiani e commercianti”, escludendo quindi, implicitamente, i forfettari iscritti alla gestione separata. Se ciò era sicuramente condivisibile nel 2015 , lo è meno a partire dal 2016, laddove la riduzione della contribuzione non sembra incompatibile per questa categoria di contribuenti.
Fonte: Il sole 24 ore autore  Giorgio Gavelli

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