Gerico resta per i «marginali»

Studi di settore più leggeri già a partire dal 2015. La pubblicazione dei modelli e delle relative istruzioni sul sito dell’agenzia delle Entrate (si veda «Il Sole 24 Ore» del 30 gennaio) ha portato in dote l’esonero dall’obbligo di compilazione con riferimento ad alcune casistiche rispetto alle quali operano delle specifiche cause di esclusione. Sul punto va tuttavia segnalato che al fine di semplificare in modo completo l’adempimento sarebbe stato più opportuno estendere tale semplificazione anche ad altre situazioni analoghe.
Le novità 2016 
Con la prossima dichiarazione non saranno, in particolare, più obbligati all’invio del modello studi di settore i soggetti che hanno cessato l’attività nonché, secondo quanto chiarito dalle istruzioni «Parte generale», i soggetti in liquidazione ordinaria. Ad anticiparlo è stato il comunicato stampa dello scorso 29 gennaio che ha accompagnato il provvedimento di approvazione della modulistica e delle istruzioni ufficiali ai modelli da allegare a Unico 2016. Per effetto della modifica, quindi, i soggetti posti in liquidazione nel corso del 2015 saranno completamente esonerati dall’invio del modello studi. Per quest’ultimi, è bene ricordarlo infatti, sarà escluso non solo il periodo che precede l’inizio della liquidazione, che è considerato sempre e comunque periodo di cessazione dell’attività ma pure gli esercizi ordinari in cui l’impresa si trova in stato di liquidazione. Nell’ipotesi in cui una società sia stata posta in liquidazione ordinaria nel corso del 2015, la stessa dovrà, pertanto, indicare in dichiarazione dei redditi per il periodo ante liquidazione il codice «2», mentre per il periodo post liquidazione il codice «5». In entrambi i casi non si dovrà più allegare lo studio di settore al singolo modello Unico da trasmettere.
Le conferme 
Rimangono inalterati, invece, gli obblighi per i contribuenti per cui operano le altre cause di esclusione dall’applicazione degli studi di settore che restano tenuti all’invio dei modelli. Si tratta in primo luogo dei soggetti con volume di ricavi tra 5.164.569 e 7,5 milioni per i quali la comunicazione dei dati dovrebbe essere utilizzata per la successiva fase di analisi per l’evoluzione degli studi di settore. Nel merito di tale casistica si rileva che, nonostante le intenzioni più volte espresse dall’agenzia delle Entrate di alzare il limite dei ricavi di riferimento per l’applicazione degli studi, anche per il periodo d’imposta 2015 viene confermato l’esonero per i contribuenti che dichiarano più di 5.164.569 euro. 
Per i soggetti che determinano il reddito con criteri forfettari (esclusi quelli che adottano il regime introdotto dalla legge 190/2014, articolo 1, commi da 54 a 89) resta l’obbligo della compilazione dei soli dati extracontabili del modello studi. I dati comunicati potranno essere utilizzati, infatti, per valutare se le caratteristiche strutturali del contribuente sono coerenti con i ricavi o compensi dichiarati. 
Da ultimo continuano a essere obbligati all’invio del modello studi anche i soggetti che si trovano in una situazione di non normale svolgimento dell’attività. Per tali soggetti, è richiesta anche l’indicazione nella scheda «Note aggiuntive» posta in calce al modello, della motivazione che ha impedito lo svolgimento dell’attività economica in maniera normale. Sul punto le istruzioni precisano in particolare che i contribuenti che si trovano in tale situazione e non dispongono di alcuni dati fondamentali per il calcolo di Gerico, devono limitarsi a salvare la posizione e trasmetterla in allegato a Unico. 
Ed è proprio in ragione di ciò che si è persa l’occasione per introdurre, fin da subito, un’ulteriore semplificazione: la compilazione del modello, così come strutturata, sembrerebbe infatti non rivestire in tali fattispecie alcuna utilità pratica ai fini di una eventuale verifica della congruità del reddito dichiarato. 
Fonte: il sole 24 ore autori Mario Cerofolini Lorenzo Pegorin

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