Il reverse charge si allarga ai consorzi

Il ricorso al reverse charge nella fatturazione delle operazioni Iva allarga la sua operatività.
Ora, infatti, comprende nella sua sfera di applicazione specifica anche i rapporti tra consorziati e consorzio, nel caso in cui il consorzio di appartenenza sia aggiudicatario di una gara di appalto pubblica e sia obbligato a fatturare al committente con la regola dello split payment. In questo caso, infatti, la fattura dei consorziati limitatamente alle prestazioni di servizio rese al consorzio di appartenenza sarà emessa senza imposta e sarà il consorzio ad autoliquidarsi l’Iva.
Successivamente il consorzio emetterà la sua fattura nei confronti dell’ente appaltante con indicazione dell’Iva, ma non verserà l’imposta all’erario. Questa imposta sulla base del meccanismo dello split payment (previsto dall’articolo 17-ter del Dpr 633/72 ) sarà versata direttamente dall’ente appaltante.
In questo modo il legislatore, attraverso l’introduzione del reverse charge, cerca di attenuare l’effetto del credito Iva sul consorzio, spostando sui consorziati l’onere di richiedere l’eventuale rimborso dell’Iva pagata sugli acquisti di beni e servizi. La misura, quindi, si propone quale scopo la semplificazione dei rapporti consortili, anche se determina degli aggravi in termini di adempimento sui singoli consorziati.
Sul piano soggettivo si sottolinea che le nuove regole, in base all’espresso richiamo delle lettera b), c) ed e) dell’articolo 34 del Dlgs 163/2006 , riguarderanno solo: i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi tra imprese artigiane; i consorzi stabili costituiti in forma di società consortili in base all’articolo 2615 ter del Codice civile e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile. Sono al contrario esclusi i raggruppamenti temporanei e le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete.
La misura, però, seppure inserita nella legge di Stabilità di quest’anno non è entrata in vigore con il 1° gennaio 2016, perché è necessaria la preventiva autorizzazione di Bruxelles. In particolare, la misura è sottoposta alla procedura autorizzativa prevista dall’articolo 395 della direttiva 2006/112/Ce (la “direttiva Iva comune”) che prevede un tempo massimo di istruttoria di otto mesi e, se approvata, si conclude con l’emanazione di un provvedimento di deroga con delibera presa all’unanimità dal Consiglio dell’Ue.
Fonte: il sole 24 ore autore Benedetto Santacroce

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