Iva, visto di conformità per i rimborsi «cumulati» nell’anno

Rimborsi e compensazioni Iva viaggiano separati. Infatti, le regole relative alle due forme di utilizzo delle eccedenze a credito non sono perfettamente allineate.
Una delle differenze più evidenti consiste nel fatto che per i rimborsi Iva il superamento della soglia dei 15mila euro va verificato in relazione a tutte le richieste relative al medesimo anno, mentre per le compensazioni la soglia si “sdoppia”, rendendo così i crediti infrannuali distinti da quello annuale.
Per effetto delle modifiche apportate dal decreto semplificazioni (Dlgs 175/2014) i rimborsi Iva oltre 15mila euro possono essere chiesti dai contribuenti scegliendo tra apposizione del visto di conformità (e sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di solidità patrimoniale e regolarità contributiva) e prestazione di idonea garanzia. Nel caso di contribuenti ritenuti “pericolosi”, invece, l’unica via è quella della prestazione della garanzia.
I modelli TR
Innanzitutto, è bene ricordare che i modelli TR sono stati modificati a partire dal 2015 in modo da “accogliere” l’eventuale apposizione del visto di conformità.
La circolare 32/E/2014 ha fornito una prima serie di chiarimenti in ordine alle modifiche apportate all’articolo 38-bis del Dpr 633/1972. In particolare, ha affermato che, ai fini della verifica del superamento della soglia dei 15mila euro, vanno considerate tutte le istanze/dichiarazioni presentate in relazione al medesimo periodo d’imposta, anche se, a parere di chi scrive, tale posizione non trova una diretta discendenza dal testo del nuovo articolo 38-bis, né tanto meno pare coerente (come invece sostengono le Entrate) con quanto previsto in ordine alle compensazioni orizzontali.
Così ragionando, se un contribuente ha presentato tre TR nel 2015 con 5mila euro di credito a rimborso ciascuno e la dichiarazione Iva relativa al 2015 con una richiesta di rimborso, quest’ultima dovrà essere vistata perché si supera (sul 2015) la soglia dei 15mila euro a rimborso.
L’impostazione è diversa nel caso delle compensazioni orizzontali. Infatti, nel mondo delle compensazioni, TR e dichiarazione sono “autonomi”.
Pertanto, nell’esempio proposto, se le eccedenze a credito sono utilizzate in compensazione orizzontale, sulla dichiarazione annuale non è necessaria l’apposizione del visto di conformità.
Doppia soglia
Come precisato dalla circolare 1/E/2010 , infatti, per l’utilizzo in compensazione dei crediti Iva il legislatore ha introdotto una doppia soglia: da una parte, le compensazioni dei crediti scaturenti dai TR e, dall’altra, quelle dei crediti emergenti dalla dichiarazione annuale.
La circolare 10/E/2010 ha confermato che, nell’ipotesi in cui il credito Iva trimestrale compensabile sia superiore a 15mila euro, non ricorre l’obbligo di apposizione del visto di conformità sul modello TR, atteso che il dato letterale della norma prevede l’apposizione del visto di conformità «relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito».
Tali considerazioni (sussistenza del doppio binario per le compensazioni di crediti trimestrali e annuali e previsione del visto di conformità sui modelli TR solo nel caso dei rimborsi) trovano ampio conforto nel dato normativo e, pertanto, una differente interpretazione non pare trovare spazio, anche se sarebbe auspicabile una conferma ufficiale dell’amministrazione finanziaria. Il momento pare propizio visto che i contribuenti stanno approcciandosi alla dichiarazione Iva proprio in questi giorni, ma, soprattutto, perché sono in corso gli utilizzi delle eccedenze a credito.
A parere di chi scrive, comunque, una differente interpretazione dovrebbe passare da una modifica a livello normativo.
Infine, pare aderente alla norma la precisazione contenuta nella circolare 32/E del 2014 che vuole l’apposizione del visto legata alla modalità di utilizzo del credito, e non all’ammontare del medesimo. Ad esempio, se in dichiarazione annuale emerge un credito di 20mila euro, di cui 10mila sono chiesti a rimborso e il resto in compensazione, non è necessaria l’apposizione del visto, in quanto in relazione a ciascuna modalità di utilizzo del credito non viene superata la soglia.
Fonte: Il sole 24 ore autori Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

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