Le mosse per passare al forfait

L’uscita dal regime ordinario va gestita nella dichiarazione Iva e in Unico 2016
Il passaggio dal primo gennaio 2016 al regime forfettario per le partite Iva che hanno un’attività in corso, richiede particolare attenzione nel gestire gli adempimenti che servono a transitare dal regime ordinario-semplificato a quello agevolato. Peraltro, i chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2016 sulle modifiche varate con la legge di Stabilità (legge 208/2015), hanno di fatto allargato il perimetro dei soggetti potenzialmente interessati al passaggio.
Dall’ordinario al forfettario
Come precisato dalla circolare 6/E/2015 la scelta del regime agevolato può avvenire, in questo caso, a partire dal 1° gennaio 2016, senza la necessità di darne alcuna comunicazione preventiva (con il modello AA9/12). Tuttavia, per dare concreta evidenza al «comportamento concludente», i contribuenti interessati al passaggio dovranno procedere già nella prossima dichiarazione Iva 2016 (relativa al 2015) a compilare il rigo VA14, per segnalare che si tratta dell’ultima dichiarazione precedente l’applicazione del nuovo regime di forfait. Nella stessa dichiarazione sarà necessario procedere anche con la rettifica della detrazione prevista dall’articolo 19 bis2 del Dpr 633/72 direttamente al rigo VF56, ove, ovviamente, ci siano situazioni interessate.
Nella dichiarazione dei redditi (quadro RG/RF per le imprese, quadro RF per i professionisti) andranno interamente gestite, secondo le regole fissate dall’articolo 1 comma 66 della legge 190/2014, le quote residue dei componenti di reddito la cui tassazione/deduzione è stata rinviata, conformemente alle diposizioni del Tuir (ad esempio plusvalenze e spese di manutenzione). La stessa sorte spetta, in caso di attività d’impresa, ai ricavi/costi di competenza del 2015, il cui incasso è avvenuto o avverrà nel 2016, che dovranno partecipare alla determinazione del reddito relativo all’annualità 2015. Infine (si veda la grafica) le fatture emesse nel 2016 non dovranno addebitare né l’Iva, né la ritenuta d’acconto, riportando obbligatoriamente il richiamo all’articolo 1 commi 54-89 della legge 190/2014.
La revoca dell’opzione
Come ha chiarito l’agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2016, quanti nel 2015, pur essendo naturalmente nel regime forfettario, hanno optato per la tenuta di quello ordinario semplificato, possono revocare l’opzione e dal 1° gennaio 2016 accedere al regime forfettario. Questo anche se, in via generale, l’opzione vincola il contribuente alla sua concreta applicazione per almeno un triennio. L’apertura è giustificata dalle significative modifiche introdotte dalla legge di Stabilità 2016. Il chiarimento rimette quindi in gioco tutti i contribuenti che nel 2015 avevano deciso di adottare il regime normale se, alla luce delle novità introdotte dalla legge 208/2015, avessero l’interesse a passare al regime forfettario. Per questi soggetti, è da ritenere che possano tornare utili i chiarimenti forniti dalle Entrate con la circolare 7/E/2008 in occasione del varo del regime dei minimi (legge 244/2007), confermati anche dalla più recente risoluzione 67/E/2015.
L’eventuale addebito dell’imposta al cessionario o committente effettuato nelle prime fatture emesse nel 2016, può quindi essere ricondotto a un errore causato dalle incertezze applicative legate alle novità introdotte (il chiarimento ufficiale è del 28 gennaio), per cui l’esposizione dell’Iva non è da ritenere riconducile all’espressione della volontà di rinunciare al regime agevolato. In questi casi, quindi, l’operazione può essere rettificata emettendo una nota di accredito ex articolo 26 del Dpr 633/72, con conseguente diritto del cessionario/committente alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.
In pratica, il vero comportamento concludente che attesta la scelta del regime ordinario si realizza solo quando il contribuente procede alla liquidazione periodica dell’Iva.
Fonte: Il sole 24 ore autori Lorenzo Pegorin Gian Paolo Ranocchi

Commenti