Note di accredito Iva con recuperi disallineati

La nota d’accredito Iva oltre l’anno dall’effettuazione dell’operazione può essere emessa fin dall’avvio per le procedure concorsuali elencate dal comma 11 del nuovo articolo 26 del Dpr 633/1972 (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta e amministrazione straordinaria) ma solo se intervengono dopo il 31 dicembre 2016. Per i “vecchi” fallimenti (e le altre procedure richiamate), compresi quelli dichiarati quest’anno, valgono le regole precedenti. In questo modo, però, chi ha fatturato a due clienti insolventi, uno che fallisce a dicembre 2016 e l’altro a gennaio 2017, si trova a gestire il recupero dell’imposta con tempi diversi.
Nel primo caso (circolare 77/E/2000), la rettifica è eseguibile una volta scaduto il termine per le osservazioni al piano di riparto o per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento. E questo, nonostante che l’articolo 90 della direttiva 2006/112 leghi l’emissione della nota in diminuzione al momento in cui il credito si dimostra irrecuperabile (Aidc norma di comportamento 192/2015). Nella seconda ipotesi, invece, la variazione è possibile già alla data del fallimento. Ad esempio per la circolare 5/2016 di Assonime resa nota ieri ci sarebbe spazio per un’interpretazione più ampia.
(I CASI PRATICI)
Le questioni aperte
Ci sono, però, altre questioni da chiarire con una certa celerità. Innanzitutto, occorre confermare (o meno) se resti l’obbligo d’insinuazione al passivo per emettere la nota d’accredito (risoluzione 195/E/2008). Nell’ottica della disciplina europea, non dovrebbe essere strettamente necessario. Invece, in base alla lettura dell’articolo 26, comma 6, il quale prevede che, in caso di pagamento (totale o parziale) del corrispettivo da parte del debitore in procedura (o esecutato), il fornitore è tenuto a emettere nota di addebito, tenuto conto che, in caso di fallimento, nessun pagamento è eseguito ai creditori estranei al concorso, potrebbe desumersi la volontà di rendere comunque necessaria la previa insinuazione al passivo fallimentare. Inoltre, si tratta di stabilire se, per gli accordi di ristrutturazione del debito e per i piani attestati, fermo restando il fatto che per tali procedure (non concorsuali) non opera il differimento a data successiva al 31 dicembre 2016, la variazione in diminuzione sia possibile solo nel caso in cui l’omologa (dell’accordo) o la pubblicazione (del piano) siano successivi al 13 dicembre 2014 (data d’entrata in vigore del Dlgs 175/2014 che ha esteso la portata applicativa dell’articolo 26 delDpr 633/1972 a tali modalità di sistemazione del debito). In tal senso, la circolare 14/2015 di Assonime.
Lo spiraglio
Alla luce del comma 127 dell’articolo unico dellalegge di Stabilità , tuttavia, pare possibile ragionare anche in modo diverso.
In primo luogo, è solo per le procedure concorsuali in senso stretto che il legislatore ha ritenuto di fissare una specifica decorrenza (anche se la modifica risponde a un’esigenza d’allineamento alla norma Ue). Poteva, infatti, essere anche l’occasione per eventuali precisazioni sulle note di variazione per accordi e piani attestati.
In secondo luogo, si ritiene che anche la disciplina di tali procedure abbia formato oggetto di modifiche, essendo ora (fra l’altro) individuato con più esattezza il riferimento temporale alla data di omologa (accordo) o pubblicazione (piano). Se così è, dovrebbe operare la previsione del comma 127, secondo cui le modifiche diverse da quelle sulle procedure concorsuali sono applicabili alle “operazioni” anteriori al 31 dicembre 2016.
Il richiamo alle operazioni (e non alle procedure) potrebbe far propendere per estendere la facoltà di emettere le note in diminuzione senza il limite di un anno anche per accordi/piani omologati/pubblicati prima del 13 dicembre 2014. A condizione che non sia scaduto il termine per presentare la dichiarazione Iva relativa al secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui il diritto è sorto. In pratica, si tratterebbe di ammettere il recupero dell’Iva (anche) per procedure aperte nel 2013, per le quali il termine per la detrazione coincide con la dichiarazione Iva da presentare quest’anno. Il chiarimento è dunque urgente.
Fonte: il sole 24 ore autore Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

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