Reverse charge esteso a computer e microprocessori

Il consiglio dei ministri di ieri ha approvato in via definitiva un decreto legislativo che, finalmente, riallinea la normativa nazionale alle ipotesi di reverse charge ammesse dalla legislazione europea e prevede un meccanismo per l’individuazione di nuove ipotesi di operazioni da assoggettare alla particolare procedura.
Il provvedimento, nel riallineare la disciplina a quella comunitaria, elimina alcune ipotesi, già bocciate dalle autorità di Bruxelles e ne introduce delle nuove che derivano dal recepimento delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE.
In effetti, la risposta principale che molti Stati membri hanno approntato per arginare il dilagante fenomeno delle frodi Iva è stato quello di prevedere che per alcune operazioni particolarmente pericolose che il debito Iva non fosse a carico del cedente/prestatore, ma a carico del cessionario/committente. Questo meccanismo, noto come reverse charge, è stato considerato sia dalle autorità nazionali che comunitarie uno strumento di particolare efficacia. Pertanto le ipotesi che prima erano limitate, adesso sono via via cresciute anche in dispregio dei principi dell’Unione Europea. Ecco perché le autorità di Bruxelles con le direttive 2013/42/Ue e 2013/43/Ue hanno cercato di fissare alcuni principi che devono essere scrupolosamente rispettati dai singoli Paesi. In questa logica, le direttive oltre a prevedere delle ipotesi specifiche di reverse charge preautorizzate da Bruxelles, consente di individuare delle nuove operazioni da assoggettare alla predetta procedura per reagire in modo rapido a fenomeni di frode.
Il provvedimento appena approvato, in dettaglio stabilisce di eliminare dall’articolo 17, comma 6 delDpr 633/72 , perché già cassate da Bruxelles, le ipotesi di reverse charge relative ai materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere (lettera d) e le cessioni di beni effettuate nei confronti della grande distribuzione (lettera d-quinqies).
Inoltre, ha limitato l’operatività del reverse charge per quanto riguarda i telefoni cellulari, eliminando l’obbligo con riferimento ai loro componenti e accessori (lettera b).
Infine ha esteso, integrando la lettera c), comma 6 dell’articolo 17, le ipotesi collegate all'informatica. Più in dettaglio ha previsto che il meccanismo del reverse charge si applica alle cessioni di console da gioco, tablet, Pc e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.
Le nuove ipotesi previste dalla lettera c) diverranno operative, però, solo dopo 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto in questione.
Sempre sul piano della vigenza delle singole ipotesi soggette a reverse charge, bisogna sottolineare che, in forza della direttiva 2013/42/Ue, le ipotesi previste dalle lettere b (telefoni cellulari); d-bis (trasferimenti di quote di emissione di gas); d-ter (trasferimenti di altre unità e di certificati relativi a gas e all’energia elettrica); d-quater (cessioni di gas e energia elettrica a un soggetto rivenditore) dell’articolo 17, comma 6 del Dpr 633/72 saranno efficaci in modo temporaneo e in riferimento solo alle operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2018.
Fonte: Il sole 24 ore autore Benedetto Santacroce

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