Rinuncia ai crediti con sostitutiva

Rinuncia ai crediti dei soci con dichiarazione sostitutiva anche se il costo fiscale coincide con il valore nominale.
Le società che ottengono la remissione di debiti devono richiedere ai soci la comunicazione del valore fiscale del credito rinunciato, per verificare l'eventuale importo da assoggettare a tassazione a norma dell'articolo 88, comma 2-bis, del Tuir in vigore dal 1° gennaio 2016. In mancanza di dichiarazione, il valore si intende pari a zero e tutta la rinuncia genera una sopravvenienza attiva.
Rinunce ai crediti
Con l'avvio del periodo dedicato alla chiusura dei bilanci, tornano di attualità le operazioni di copertura delle perdite o di ricapitalizzazione che i soci sono chiamati ad effettuare per sostenere finanziariamente le proprie partecipate in crisi. Come chiarito dal documento Oic 28, la rinuncia al credito (sia finanziario che commerciale) va rilevata contabilmente nel patrimonio netto della debitrice utilizzando una apposita voce delle altre riserve. Dal punto di vista fiscale, pur in assenza di transito dal conto economico, il venir meno di debiti può generare sopravvenienze attive ai sensi dell'articolo 88 del Tuir. L'articolo 13 del decreto legislativo 147/2015 ha modificato radicalmente il regime di queste sopravvenienze, stabilendo (nuovo comma 4-bis dell'articolop 88 del Tuir) l'imponibilità, in capo alla partecipata, delle rinunce ai crediti effettuate dai soci per l'importo che eccede il valore fiscale del credito. La norma, che ha effetto dall'esercizio 2016 e dunque interessa le rinunce effettuate a partire dal 1° gennaio scorso, intende colpire i salti di imposta che potevano verificarsi, in forza del regime precedente, quando il socio, generalmente nell'ambito di operazioni di sostegno finanziario alla partecipata in crisi, acquisisce il credito da terzi ad un corrispettivo inferiore al valore nominale, procedendo poi alla rinuncia. Si pensi al caso di una Srl Alfa, con un debito di mille euro verso una banca. Tizio, socio di Alfa, acquista il credito dalla banca pagando un prezzo di 400 e opera la rinuncia per ricapitalizzare la partecipata. Fino al 2015, se da un lato la banca rilevava una perdita su crediti deducibile per 600, dall'altro né il socio né la partecipata Alfa dovevano assoggettare alcun importo a tassazione
Valore fiscale del credito
Con la nuova norma, invece, la società debitrice Alfa dovrà tassare la differenza tra costo fiscale e valore nominale e dunque un importo pari a 600 (1.000–400) esattamente corrispondente a quello dedotto dalla banca cedente. Per garantire la corretta applicazione della disposizione, l'articolo 88 del Tuir stabilisce che il valore fiscale del credito deve essere comunicato dal socio alla partecipata all'atto della rinuncia mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio; in mancanza di tale dichiarazione, il costo fiscale si assume pari a zero con l'integrale tassazione della rinuncia in capo alla debitrice. Un analogo regime è previsto per i crediti dei soci che vengono convertiti in partecipazioni. L'onere di acquisire la comunicazione riguardante il costo fiscale del credito è previsto in ogni caso e dunque anche per i crediti il cui valore nominale coincide con quello fiscale, come avviene nel frequentissimo caso di rinunce a finanziamenti erogati direttamente dal socio alla società. È necessario che le società che nelle prossime settimane definiranno rinunce dei crediti dei soci per la copertura delle perdite emergenti dal bilancio 2015 o per altre cause, acquisiscano sempre la dichiarazione sostitutiva, che eventualmente potrà essere riportata in calce alla lettera di rinuncia (si veda un facsimile a lato).
Regime Irap
Le novità introdotte dal decreto legislativo 147/2015 riguardano la disciplina del reddito di impresa delle società sia in regime Ires (società di capitali) che Irpef (società di persone). Esse non si estendono invece all'Irap delle società di capitali, tributo la cui base imponibile è determinata esclusivamente sulle risultanze del conto economico civilistico.
Le società debitrici, che in base a corretti principi contabili iscrivono la rinuncia nel patrimonio netto, senza transito dal conto economico, non dovranno dunque apportare, nella dichiarazione Irap, alcuna variazione in aumento anche se il valore fiscale del credito rinunciato è inferiore a quello nominale.
Anche per le imprese Irpef, la rinuncia non genererà mai una tassazione regionale dato che, per questi contribuenti, le sopravvenienze attive non costituiscono componenti positivi rilevanti all'Irap.
Fonte: Il sole 24 ore autore  Luca Gaiani

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