Unico fa il test ai ricavi dei forfettari

Unico 2016 fa il test ai forfettari. 
La dichiarazione dei redditi rappresenta, infatti, la cartina di tornasole per verificare se sono stati rispettati tutti i requisiti per l'applicazione del regime nello scorso anno d'imposta e se, alla luce dei componenti positivi rilevati, non sono state commesse “leggerezze” sulle valutazioni per il 2016. Uno sguardo va puntato anche sulle cause di esclusione, oltre che sulla possibilità di fruire della riduzione di un terzo della base imponibile.
Anche se può sembrare in anticipo rispetto al termine di presentazione di Unico 2016, o anche quello ordinario di versamento del saldo delle imposte relative al 2015, soffermarsi a ragionare su come dovrà essere compilato il quadro LM potrebbe evitare il perdurare (e l'aggravarsi) di comportamenti errati ovvero di mutare indirizzo finché si è in tempo. Tutto ciò anche alla luce dei chiarimenti delle Entrate a Telefisco .
Ma andiamo con ordine. Il forfettario è un regime naturale che risulta applicabile, tra l'altro, se nel precedente periodo d'imposta non è stata superata la soglia di ricavi/compensi prevista in relazione all'attività svolta. Pertanto, per i soggetti che hanno iniziato la propria attività nel 2015, l'applicazione del regime forfettario non “soffre” tale condizione, dato che manca il parametro di riferimento. Più in generale, per questi soggetti, le condizioni di accesso stabilite dall'articolo 1, comma 54, della legge 190/2014 non hanno rappresentato un problema (sono tutte riferite all'anno precedente), mentre le verifiche del caso dovrebbero essere state condotte sull'inesistenza di cause di esclusione specificate al successivo comma 57.
Tuttavia, se sul 2015 non sussiste alcun problema in relazione alla soglia di ricavi/compensi, qualche criticità potrebbe nascere sul 2016: la necessità di dover effettuare il ragguaglio ad anno potrebbe causare il superamento dei limiti, ancorché ampliati dall'ultima legge di Stabilità (208/2015 ). Il tempestivo riscontro di tale situazione potrebbe permettere una regolarizzazione più agevole.Un'ulteriore riflessione in relazione ai soggetti già in attività nel 2015 potrebbe risultare opportuna anche alla luce delle “aperture” arrivate a Telefisco. Infatti, per i soggetti che nel 2015 hanno applicato il regime dei minimi o quello ordinario è stato offerto il “lasciapassare” per i forfettari.
La riduzione dell'imponibile
Ritornando con lo sguardo a Unico 2016 va ricordato che, per il 2015, l'aliquota dell'imposta sostitutiva è pari al 15%, ma i soggetti che mostrano il requisito della novità in relazione all'attività svolta possono beneficiare dell'abbattimento di un terzo della base di calcolo. L'applicazione della riduzione della sostitutiva al 5% troverà infatti applicazione solo dal 2016. Per accedere al beneficio bisognerà barrare il riquadro LM21, colonna 3, attraverso il quale il contribuente attesterà la sussistenza delle condizioni richieste dall'articolo 1, comma 65, della legge 190/2014. In caso di esercizio di più attività:
■rientranti nella medesima categoria di redditività, si deve indicare in LM22, colonna 1, il codice dell'attività prevalente;
■appartenenti a diverse categorie di redditività, si devono compilare distinti righi (da LM22 a LM30) indicando in ciascuno il codice dell'attività prevalente all'interno della stessa categoria.
Il reddito lordo determinato con le percentuali di redditività delle attività svolte andrà indicato in LM34 già ridotto di un terzo. Infine, i soggetti forfettari nel 2015 dovranno anche attestare la sussistenza dei requisiti di accesso al regime e l'assenza di cause ostative barrando le caselle in LM21.
L'infedele indicazione di requisiti e condizioni (compresa la riduzione della base imponibile) comporterà l'incremento delle sanzioni minime e massime stabilite dal Dlgs 471/1997 nella misura del 10% se il maggior reddito accertato supera del 10% quello dichiarato.
Fonte: Il sole 24 ore autore Matteo Balzanelli

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