Agevolazioni IMU/TASI sulle abitazioni in comodato ai propri familiari: chiarimenti dal MEF

Il Ministro dell’Economia e delle finanze, con la risoluzione n. 1/DF del 17 febbraio 2016, ha fornito chiarimenti in ordine alle problematiche relative all’applicazione delle disposizioni di agevolazione dell’IMU e della TASI concernenti la riduzione del 50% della base imponibile in caso di cessione dell’abitazione in comodato ai familiari, recate dalla Legge di stabilità per l’anno 2016.
Sui contratti di comodato verbali per l’agevolazione Imu prima casa ok alla registrazione in duplice copia con l’indicazione della stipula della data dal 1° gennaio 2016.
Inoltre, la Tasi non è dovuta dal comodatario. Sarà versata dal comodante, una volta ridotta la base imponibile del 50%, nella percentuale stabilità dal comune con riferimento all’anno 2015. In caso il comune non abbia deliberato, si applicherà la Tasi pari al 90% dell’ammontare complessivo del tributo.
Infine, ai fini dell’agevolazione, introdotta con la legge di stabilità 2016, a favore di immobili concessi in comodato tra parenti, per possesso di un solo immobile in Italia si deve fare riferimento agli immobili ad uso abitativo e, dunque il possesso delle pertinenze, o di un altro immobile che non sia destinato ad uso abitativo, non impediscono il riconoscimento dell’agevolazione (riduzione della base imponibile del 50% in caso di cessione dell’abitazione in comodato ai familiari).
Registrazione del contratto di comodato
Il contratto di comodato non è soggetto all’obbligo di registrazione, tranne, spiegano dal dipartimento, “nell’ipotesi di enunciazione in altri atti”. La legge di stabilità però ha richiesto espressamente la registrazione del contratto di comodato e ha inteso estendere, sottolineano dalle Finanze, “tale adempimento limitatamente al godimento dell’agevolazione Imu anche a quelli verbali”. Dunque, con esclusivo riferimento ai contratti verbali di comodato, e ai soli fini dell’applicazione Imu, la relativa registrazione potrà essere effettuata con l’esclusiva presentazione del modello di richiesta di registrazione (modello 69) in duplice copia in cui “dovrà essere indicato contratto verbale di comodato”. Infine, dal dipartimento precisano che “anche per i contratti verbali di comodato occorre avere riguardo alla data di conclusione del contratto, ai fini della decorrenza dell’agevolazione”. La questione era stata sollevata da Cna che in una nota diffusa il 17 febbraio 2016 ha sottolineato come “il ministero dell’economia e delle finanze, amplia ulteriormente i contenuti di risposte già fornite ai quesiti di Cna, in merito ai termini di registrazione dei contratti verbali di comodato, finalizzati al riconoscimento della riduzione dell’Imu e della Tasi, nonché fornisce ulteriori chiarimenti su questioni poste dalla Confederazione”.
Possesso di un solo immobile da parte del comodante. Nella risoluzione, si chiarisce che ai fini dell’agevolazione per solo immobile, che deve possedere il comodante, si deve far riferimento a immobili a uso abitativo. Sono esclusi dunque i terreni agricoli o i negozi. Non solo. Non rientrano, nel calcolo del possesso di un solo immobile abitativo, le pertinenze e a queste ultime, qualora venga concesso lo sgravio all’immobile a cui sono annesse, si applicherà lo stesso trattamento di favore previsto, appunto, per la cosa principale.
La risoluzione affronta, poi, diverse casistiche. Il beneficio è riconosciuto nel caso in cui due coniugi possiedono la comproprietà al 50% dell’immobile che viene concesso in comodato al figlio e il marito possiede un altro immobile ad uso abitativo in un comune diverso da quello del primo immobile. Le finanze riconoscono l’agevolazione solo con riferimento alla quota di possesso della moglie, in quanto per il marito non è rispettato il requisito del possesso dell’unico immobile. A diversa soluzione si sarebbe giunti se il marito avesse posseduto l’altro immobile nello stesso comune potendo in tale modo entrambi usufruire dell’agevolazione. Situazione capovolta. Se l’immobile è di comproprietà tra i coniugi ed è concesso in comodato ai genitori di uno di essi, allora l’agevolazione spetta al solo comproprietario per il quale è rispettato il vincolo di parentela, in ragione della quota di possesso. Infine, nell’ipotesi di due immobili ad uso abitativo, di cui uno in comproprietà, in un comune diverso da quello in cui è ubicato il secondo, posseduto al 100% e concesso in comodato, per il Fisco non si applica la disposizione di favore, indipendentemente dalla quota di possesso dell’immobile, poiché non è rispettato il requisito di possedere un solo immobile in Italia. L’agevolazione in questo caso opera solo se l’immobile, posseduto in percentuale e ubicato nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato, è destinato a propria abitazione principale dal comodante.
Fonte: Commercialista telematico 19/2/2016

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