Determinante il valore contabile

In generale più conveniente l’attribuzione a importo catastale
L’assegnazione dei beni ai soci è un’operazione che può generare una plusvalenza, una minusvalenza oppure essere neutra. Lo precisa un documento della Commissione per lo Studio dei principi contabili nazionali del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec) che ha fornito utili indicazioni in vista dell’operazione di assegnazione beni ai soci disciplinata ai commi 115-120 dalla legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015).
Il legislatore ha riproposto, dopo diversi anni, un regime fiscale agevolato per consentire alle società commerciali, a determinate condizioni, di assegnare beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri ai propri soci usufruendo di vantaggi sia ai fini delle imposte dirette che indirette.
Lo studio del Cndcec delinea il comportamento contabile più corretto da tenere, alla luce delle disposizioni del Codice civile e dei principi contabili nazionali. Come precisato nel documento, le indicazione contabili trovano il proprio fondamento nella normativa fiscale la quale prevede che l’immobile possa essere assegnato in base al valore normale assunto, in questa occasione, con i criteri catastali.
Valore contabile o catastale
La società può, infatti, in primo luogo assumere il valore di assegnazione in misura pari al valore contabile senza rilevare nessuna plusvalenza, né minusvalenza. In questo caso, infatti, non sorgono particolari problemi di contabilizzazione: i beni che vengono assegnati sono direttamente eliminati dalla contabilità societaria, con la contropartita di una posta del patrimonio netto. Invece, qualora la società voglia adottare il valore catastale, questo può essere superiore o inferiore al valore contabile generando, di conseguenza, una plusvalenza o una minusvalenza. Se il bene viene assegnato a un valore superiore al suo valore contabile, allora l’operazione determina una plusvalenza per la società pari alla differenza tra il valore di libro e il valore normale catastale.
Si ricorda che, con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dall’1 gennaio 2016, il Dlgs 139/2015 ha eliminato l’area straordinaria dal conto economico, pertanto tale plusvalenza, sebbene manchi ancora un chiarimento ufficiale, sarà presumibilmente collocata nella voce «A5 – altri proventi» del conto economico. La plusvalenza non ha, ovviamente, rilevanza fiscale avendo già assolto l’imposta sostitutiva.
Se, invece, il bene viene assegnato a un valore inferiore, allora l’operazione determina una minusvalenza pari alla differenza tra il valore di assegnazione e quello contabile. Analogamente, tali minusvalenze, in assenza della sezione straordinaria del conto economico, saranno collocate nella voce B-14 «oneri diversi di gestione» del conto economico; la minusvalenza non è deducibile fiscalmente.
In generale, le società hanno interesse ad assegnare i beni ai propri soci in base al valore catastale laddove questo risulti superiore al valore contabile poiché (circolare 40/E/2002) il maggior valore assoggettato ad imposta sostituiva pari all’8% oppure al 10,5% per le società che sono risultate non operative in due degli ultimi tre periodi di imposta, si traduce in una quota di reddito esente per il socio. Quest’ultimo nelle future rivendite nel quinquennio potrà, quindi, godere di un valore di partenza più elevato. Invece, la assegnazione a un valore inferiore a quello contabile genera una minusvalenza, ovviamente indeducibile per la società, che penalizza la futura rivendita dell’immobile per il socio in quanto, il valore di partenza sarà meno elevato.
Effetti fiscali per il socio
Dal punto del vista del socio assegnatario, l’operazione comporta il riconoscimento e la tassazione degli utili in natura sulla somma eccedente quella assoggettata ad imposta sostitutiva da parte della società. Pertanto, queste scelte devono essere valutate in relazione alla contropartita contabile che, nelle società di capitali, se rappresentata da riserve di utili, diviene reddito per il socio; mentre se la contropartita è una riserva di capitale, allora l’operazione è ininfluente per il socio.
Fonte: Il sole 24 ore autore Gian Paolo Tosoni

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