Immobili assegnati dalla Snc ai soci: l’insidia del prelievo

Trasformazione e recesso i casi da monitorare
L’impatto sulla fiscalità del socio che riceve in assegnazione un immobile della società è tra gli aspetti più complessi dell’assegnazione agevolata introdotta dalla legge 208/2015 (articolo 1, commi da 115 a 120). È chiaro che un corretto tax planning non può tralasciare eventuali incrementi di imponibile per il socio, un argomento sul quale la norma non si sofferma molto, se non per escludere (comma 118) l’applicazione di alcune regole contenute nell’articolo 47 del Tuir.
Una prima distinzione va fatta sul tipo di società: se è di persone, generalmente non si pongono problemi in capo al socio, mentre se è di capitali la vicenda è più delicata. Ciò dipende dal fatto che, mentre i redditi delle società di persone sono immediatamente trasferiti in capo al socio – che ha già sottoposto a tassazione le riserve di utili esistenti nella società – i redditi della società di capitali generano un’obbligazione tributaria sulla stessa società e laddove le riserve di utili siano poi distribuite si genera una nuovo presupposto di imposizione, questa volta in capo al socio percipiente.
Se quindi la società che assegna l’immobile è di persone, il socio cui vanno attribuite riserve di utile o di capitale in genere non subisce un ulteriore prelievo, poiché non esiste, in questo caso, una fattispecie di reddito da capitale. Il costo della partecipazione sarà ridotto dalla distribuzione, ma è improbabile che si generi il cosiddetto “sottozero” (cioè valore del bene assegnato superiore al costo della partecipazione), poiché fino al valore contabile del bene avremo una contropartita nello stesso dato contabile del patrimonio netto, e per l’eventuale eccedenza la società paga una sostitutiva che esaurisce l’obbligazione tributaria anche in capo al socio. Su questo punto, peraltro, la circolare 112/E/99 è stata esplicita: «Qualora il soggetto assegnante sia una società di persone, l’assegnazione non rileva sulla posizione reddituale del socio, in quanto per tali società opera il regime di trasparenza dettato dall’articolo 5 del Tuir». Si possono però verificare due casi più articolati. 
Il primo caso consiste nell’assegnazione da parte di una società di persone che ha operato in passato una trasformazione regressiva e la società presenta ancora nel patrimonio netto riserve della precedente società di capitali. In base all’articolo 170, comma 4 del Tuir, le riserve in questione, se sono distribuite ai soci, generano gli stessi effetti della distribuzione di riserve di utili da parte di società di capitali, quindi un dividendo tassabile. Resta fermo che il valore normale del bene assegnato prima di tramutarsi in dividendo va nettizzato della base imponibile su cui la società ha versato imposta sostitutiva.
La seconda e ancor più delicata ipotesi è il recesso da società di persone, eseguito tramite assegnazione dell’immobile. 
In una situazione ordinaria il recesso del socio di società di persone genera un reddito da partecipazione, nel senso che l’articolo 20 bis del Tuir rimanda sì all’articolo 47 comma 7 del Tuir (reddito da capitale), ma questo rinvio serve solo per quantificare il reddito e non per qualificarlo. La determinazione avviene sottraendo dal valore normale del bene il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, avendo cura di depurare il valore normale dell’importo su cui la società ha già versato l’imposta sostitutiva. Se il socio detiene una partecipazione e il costo è “adeguato” al patrimonio netto contabile, anche in questo caso non si avrà alcun reddito, ma se per caso il socio recedente fosse entrato nella compagine societaria successivamente versando un prezzo di acquisto della partecipazione molto basso, c’è la possibilità di generare reddito da partecipazione (si veda l’esempio). 
Su questo punto sono state espresse valutazioni diverse (si veda lo studio del Notariato 20/2016, nota 67). È difficile, però, eludere il dato letterale dell’articolo 20 bis del Tuir, anche perché sostenendo che il recesso del socio è sempre detassato si avrebbe una irragionevole differenza tra l’ipotesi di cessione della partecipazione (successiva all’operazione di assegnazione) con plusvalenza che generebbe capital gain, e realizzo della partecipazione tramite recesso che sarebbe detassata.
Fonte: Il sole 24 ore autore Paolo Meneghetti

Commenti