Impianti fotovoltaici. I moduli solari integrati, semi-integrati o a terra

Inversione legata al tipo di pannello
Le indicazioni fornite dalle Entrate per le prestazioni d’installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici, da un lato, eliminano le incertezze basate sulle diverse tipologie d’impianto ma, dall’altro, evidenziano la mancanza di criteri guida a valenza generale. Secondo la risposta 8 della circolare 37/E del 2015:
per gli impianti integrati (in cui i pannelli sostituiscono la copertura del tetto dell’edificio) e per quelli semi-integrati (semplicemente collocati sul tetto), si applica il reverse charge;
per gli impianti collocati a terra all’esterno dell’edificio, l’inversione contabile è attuabile solo qualora l’impianto sia funzionale o servente l’edificio stesso. 
Questa regola, tuttavia, non si applica nel caso in cui l’impianto fotovoltaico, posto sull’edificio o all’esterno di esso, risulti autonomamente accatastato (in categoria D/1 o D/10). In queste ipotesi, siccome l’impianto non costituisce un edificio né una parte dello stesso, il reverse non sarebbe applicabile. 
A parte quest’ultima fattispecie, tuttavia, la disciplina dettata per le altre tipologie d’impianto non pare ispirata a criteri univoci. In effetti, se, come sembra desumersi dal dato letterale, la funzionalità a servizio dell’edificio rileva solo con riferimento agli impianti a terra, ciò potrebbe significare che, per gli impianti integrati e semi-integrati, l’elemento discriminante sia rappresentato dal fatto che essi sono (più o meno) parte integrante dell’edificio. Se questo è il ragionamento seguito dalle Entrate, due sarebbero le conseguenze. La prima è che, in relazione a fattispecie simili, si utilizzerebbero criteri differenti (quello della funzionalità oppure quello “fisico”). Inoltre, occorrerebbe domandarsi se sia corretto considerare un impianto semi-integrato come parte costitutiva (integrante) di un edificio. Circostanza che non ricorre nella generalità dei casi, anche alla luce delle indicazioni ritraibili dalla normativa comunitaria in materia. 
L’articolo 13-ter del regolamento Ue 1042/2013, in effetti, considera bene immobile qualsiasi elemento che, installato permanentemente in un fabbricato o edificio, non possa essere rimosso senza distruggere o alterare il fabbricato o l’edificio stesso. Questo non avviene di regola per i pannelli fotovoltaici che sono semplicemente collocati sul tetto di uno stabile con strutture metalliche di sostegno. Il regolamento comunitario entra in vigore nel 2017, ma le sue indicazioni dovrebbero avere valenza interpretativa immediata: l’agenzia delle Entrate avrebbe potuto quindi rifarsi ad esse fin da ora, offrendo agli operatori un riferimento maggiormente univoco.
Fonte: Il sole 24 ore

Commenti