Impianti, ricambi, cessioni: i dubbi sul reverse

L’applicazione dell’Iva in fattura deve considerare i casi-limite di strutture autonome e sostituzione di componenti
Estensione del reverse charge con regole in chiaroscuro. La Circolare 37/E 22/12/2015 ha risposto ad alcuni quesiti sull’applicazione dell’inversione contabile nel settore edile per le operazioni previste dall’articolo 17, comma 6, lettera a-ter) del Dpr 633/1972. Restano però due questioni di fondo: una di metodo e l’altra di merito.
La prima riguarda il fatto che il recente intervento - il secondo dopo quello del 27 marzo 2015 (circolare 14/E) - arriva a quasi un anno dall’entrata in vigore delle nuove regole. Anche se è previsto l’esonero dalle sanzioni nel caso in cui gli operatori abbiano tenuto comportamenti difformi rispetto alle precisazioni fornite e nonostante il nuovo sistema sanzionatorio 2016 (applicabile anche alle violazioni pregresse, come confermato a Telefisco 2016) renda meno pesanti le conseguenze di eventuali errori, resta il fatto che l’incertezza nella quale gli operatori si sono trovati ha impedito un ordinato svolgimento delle attività economiche.
Basti pensare ai contrasti interpretativi tra fornitore e cliente (e rispettivi consulenti) nell’inquadramento delle operazioni. In vista delle future estensioni dell’inversione contabile (tablet Pc, laptop, e e così via), pertanto, sono auspicabili chiarimenti più tempestivi, come richiede la stessa norma comunitaria (articolo 199-bis della direttiva 2006/112) la quale prevede che sia data notizia agli organi Ue delle azioni adottate per informare i soggetti passivi delle nuove ipotesi di reverse.
Quanto al merito, l’agenzia delle Entrate sembra oscillare tra esigenze di una maggiore sistematicità interpretativa e precisazioni che, ancorché accolte con favore, tolgono coerenza all’intera disciplina.
Impianti ed edifici
È corretta tra le altre, l’impostazione seguita per gli impianti. Si guarda all’unicità dell’impianto e al fatto che questo sia servente (funzionale) all’edificio in quanto tale. In questo caso si applica il reverse charge. A nulla rileva il fatto che, per necessità tecnico/logistiche, parte di esso sia posizionata esternamente al fabbricato. Al contrario, se l’impianto è funzionale all’attività industriale e non al funzionamento dell’edificio (anche se forma un tutt’uno con lo stesso), si applica il regime Iva ordinario.
È meno logico che siano fatte rientrare nell’inversione contabile le manutenzioni non previste dai codici Ateco o che ne restino escluse le prestazioni di servizi non imponibili. È vero che è inutile applicare il reverse quando l’Iva non è dovuta, come avviene per le pulizie di un edificio in un aeroporto (risposta 16, circolare 37/E). Resta però da spiegare al contribuente perché debba invece continuare a emettere autofattura non imponibile per un trasporto di beni all’esportazione effettuato da un vettore extraUe. Se si tratta di princìpi, questi dovrebbero valere sempre.
I pezzi di ricambio
Corretto è anche il richiamo alle indicazioni della giurisprudenza europea (causa C-111/05) per distinguere cessioni con posa in opera (escluse dal reverse) da prestazioni di servizi (soggette all’inversione contabile).
Proprio per questo motivo, occorre leggere con attenzione la precisazione relativa agli interventi su impianti che comportino la sostituzione di parti danneggiate od obsolete.
La circolare (risposta 10) sostiene che, se la volontà contrattuale riguarda l’esecuzione di una prestazione complessa per il mantenimento in funzione dell’impianto, la sostituzione di alcune sue parti rientra in reverse charge. Le Entrate, tuttavia, precisano che non deve trattarsi della mera fornitura di beni. In linea con l’orientamento della Corte di giustizia Ue, questo dovrebbe significare che se, nell’ambito della manutenzione di un impianto di riscaldamento, viene sostituito qualche componente, l’intervento è in inversione contabile. Ma se si decide semplicemente la sostituzione della caldaia, senza alcuna alterazione della stessa né alcun adattamento alle esigenze del cliente, l’operazione dovrebbe qualificarsi come cessione con posa in opera con regole Iva ordinarie. A meno che, naturalmente, la sostituzione non rientri in un intervento più ampio , tale da configurare la realizzazione di un nuovo impianto, rientrante nel reverse come servizio d’installazione impianti.
Fonte: Il sole 24 ore autore Matteo Balzanelli Massimo Sirri

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