La società attiva non è di comodo

Ammesse le perdite triennali derivanti da contratti di leasing su immobili commerciali
Se dimostra che è stata svolta un’effettiva attività economica e che non sussisteva alcun vantaggio per i propri soci, una società non può essere considerata “di comodo”. È quanto stabilisce la sentenza 486/2016 della Ctr di Milano, sezione 24 (depositata il 26 gennaio scorso, presidente Liguoro, relatore Sacchi) in relazione alla disciplina delle società non operative prevista dall’articolo 30 della legge 724/1994.
La vicenda processuale nasce dall’impugnazione della risposta all’interpello disapplicativo ritenuto inammissibile dall’agenzia delle Entrate. La società aveva presentato interpello in considerazione del fatto che aveva conseguito perdite fiscali in un triennio. Le perdite derivavano in gran parte da canoni di leasing relativi a un’operazione immobiliare. La società svolgeva attività di realizzazione, costruzione e gestione di centri commerciali, residenziali, turistico-alberghieri.
La Commissione tributaria regionale si pronuncia innanzitutto sull’impugnabilità del diniego di disapplicazione, affermandone la piena impugnabilità. La questione ora è comunque risolta con la riforma della disciplina degli interpelli, con la quale è stata (ri)affermata la piena facoltatività – e quindi la non impugnabilità della risposta – degli interpelli relativamente alle società non operative.
La pronuncia è sicuramente interessante, invece, nel merito, poiché è avvalorata la tesi che la disciplina delle società di comodo si sostanzia in una presunzione di non operatività della società. In sostanza, è confermato il fatto che la ratio delle società di comodo è colpire, attraverso una serie di penalizzazioni, le società che si ritiene – perché non viene superato il test di operatività o perché si conseguono perdite reiterate - celino una sorta di «abuso della persona giuridica». In definitiva, si presume ex lege che, al ricorrere delle due condizioni del mancato superamento del test o del conseguimento di perdite reiterate, lo schermo societario sia utilizzato per gestire soltanto il patrimonio dei soci e non per svolgere un’effettiva attività economica.
Cosicché quando viene svolta un’effettiva attività economica – secondo quanto dispone l’articolo 2247 del Codice civile riguardo al contratto di società – e ne viene data dimostrazione, si può dire assolta la prova contraria, da parte della stessa società, con conseguente non applicazione delle penalizzazioni previste. In questo senso correttamente si esprime la sentenza.
Nelle conclusioni si legge che «la società ha dimostrato di aver svolto una effettiva attività economica» e che la stessa non risultava mero «strumento al fine di garantire vantaggi fiscali ai propri soci». Inoltre, viene riportato che la stessa società, quanto ai contratti di affitto e di locazione relativamente alle aziende e agli immobili di proprietà, non poteva certo modificarli al rialzo posto che «l’affittuario non è disponibile a corrispondere canoni maggiori rispetto a quelli contrattualmente pattuiti all’origine».
La sentenza è una ulteriore conferma che la disciplina delle società di comodo non ha nulla a che vedere con le vicende legate all’elusione. La norma vuole colpire quello che presuntivamente si ritiene un tipico fenomeno di interposizione, di dissimulazione, come tale riconducibile all’evasione. Così, poiché si tratta di presunzione legale che inverte l’onere probatorio, se la società dà la prova contraria che svolge un’effettiva attività economica, non può essere applicata alcuna penalizzazione.
Fonte: Il Sole 24 ore autore Dario Deotto

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