Le prestazioni. L’Agenzia estende le nuove regole alle manutenzioni

Anche le riparazioni tra gli «altri lavori»
Secondo le Entrate rientrano negli «altri lavori di costruzione e installazione» anche le prestazioni di manutenzione e riparazione. In questo modo viene ulteriormente ampliato in via interpretativa l’ambito di applicazione del reverse charge di cui alla lettera a-ter). 
Alla vigilia dall’allargamento del reverse ci si era preoccupati di delimitare l’ambito oggettivo d’applicazione della norma alle seguenti prestazioni relative ad edifici:
  • servizi di pulizia; 
  • demolizione; 
  • installazione di impianti; 
  • completamento. 
In assenza di chiarimenti ufficiali, si poteva ritenere corretto applicare l’inversione contabile alle sole fattispecie espressamente individuate dalla norma, senza andare oltre il dato letterale, lasciando eventuali “libere” interpretazioni all’amministrazione finanziaria. 
Le prime indicazioni ufficiali sono quindi giunte con la circolare 14/E/2015 con la quale l’Agenzia affermò, per quel che qui rileva, che «per l’individuazione delle prestazioni di cui alla lettera a-ter)…, in una logica di semplificazione e allo scopo di evitare incertezze interpretative, … debba farsi riferimento unicamente ai codici attività della Tabella Ateco 2007», precisando ulteriormente che il codice attività va verificato in relazione alla singola operazione posta in essere, e non all’attività svolta abitualmente dal prestatore. Nel medesimo documento vengono individuati i codici cui fare riferimento per l’applicazione della lettera a-ter).
Di fatto, con questa affermazione le Entrate stabiliscono, a livello interpretativo, un parametro (quello dei codici di cui alle tabelle Ateco 2007) non presente nella norma di riferimento. Immediata conseguenza è stata quella di attrarre a reverse charge, oltre alle attività di installazione d’impianti elencate nella circolare, le relative manutenzioni e riparazioni.
Per converso, nel codice «43.29.09 - Altri lavori di costruzione e installazione» sono comprese attività d’installazione di particolari beni (per esempio: porte automatiche e girevoli, parafulmini e sistemi di aspirazione) senza che siano menzionate le relative manutenzioni e riparazioni. Sulla base dell’interpretazione fornita nella circolare 14/E, gli operatori non avrebbero dovuto applicare il reverse charge per manutenzioni o riparazioni, ma solo in caso d’installazione. Nella circolare 37/E/2015 è invece affermato (sentito il parere dell’Istat) che anche dette attività sono riconducibili al codice 43.29.09 e pertanto da assoggettare a reverse charge.
Sembra quindi che l’iniziale intenzione di “racchiudere” il reverse charge nel perimetro delle operazioni/attività elencate nei codici Ateco di cui alla circolare 14/E abbia trovato un limite: quello della possibile attrazione a questi codici di attività non esplicitamente ricomprese.
Fonte: Il sole 24 ore

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