Leasing, calcolo Iva sul riscatto

La soluzione appare in linea con la legge ma si attende il via libera delle Entrate
Gli imprenditori e i loro consulenti hanno in corso di approfondimento le disposizioni della legge di stabilità 2016 relative all’assegnazione dei beni ai soci o all’estromissione degli immobili degli imprenditori individuali. Un tema sicuramente nuovo rispetto alle precedenti versioni di queste disposizioni riguarda l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto all’uscita di questi beni dalla sfera di impresa. La determinazione della loro base imponibile è infatti ora regolata dall’articolo 13, comma 2, lettera c) della legge Iva, nel testo introdotto dalla legge comunitaria 2008, con effetto dal 27 settembre 2009.
Prima di questa innovazione, che peraltro ha costituito un mero adeguamento alla direttiva, il calcolo avveniva in base al valore normale. E, data la relativa segretezza di questa modifica, che non ha mai formato oggetto di un documento dell’amministrazione finanziaria, molti ritengono ancora che il valore normale sia tuttora rilevante, cosa che avviene invece solo in materia di imposte dirette.
Si spiega così come mai le nuove disposizioni sulla fuoriuscita di questi beni non si sono occupate dell’Iva, in quanto una eventuale deroga avrebbe dovuto essere autorizzata da Bruxelles, ma soprattutto perché non se ne sentiva il bisogno.
La disposizione sulla base imponibile può sembrare criptica, in quanto parla del costo di acquisto «determinato nel momento in cui si effettuano tali operazioni» di dismissione. Non si tratta certamente del prezzo al quale il bene potrebbe essere ricomprato quando esce dalla sfera di impresa, in quanto si tratterebbe del valore normale.
«Nel momento» della dismissione significa nella condizione in cui si trova il bene quando lascia l’impresa. Per gli immobili l’ipotesi più ricorrente consiste nell’aggiungere al costo di acquisto quello di eventuali migliorie (non manutenzioni, nemmeno se straordinarie). Ma trattandosi di immobili strumentali non può essere trascurato l’abbattimento per usura.
Arriviamo così a uno dei più frequenti problemi per le operazioni che si stanno studiando: quale è la base imponibile Iva per l’estromissione/assegnazione di un immobile riscattato dal leasing?
E ai fini del computo del decennio di rettifica della detrazione, occorre fare riferimento all’acquisto del bene da parte della società di leasing o al momento in cui è stato esercitato il riscatto?
Abbiamo sintetizzato nella tabella le precedenti prese di posizione dell’amministrazione finanziaria, sia ai fini Iva sia delle imposte dirette, che – come si può vedere – sono state talora nell’assimilazione del leasing ad un acquisto sin dalla stipulazione del contratto piuttosto che ad un mero servizio, seguito poi dall’acquisto.
Per non bloccare l’operatività della norma relativa all’assegnazione (ma il problema c’è anche nella trasformazione in società semplice, data l’uscita del bene dalla sfera di impresa), confidiamo che l’agenzia delle Entrate prenda una posizione puntuale e motivata su questi dubbi.
Per la base imponibile le soluzioni possono essere:
il corrispettivo dell’opzione di acquisto;
il corrispettivo pagato dalla società di leasing;
la somma dei canoni e del corrispettivo dell’opzione di acquisto.
La prima ipotesi è quella che meglio risponde alla struttura del contratto ai fini Iva, che costituisce prestazione di servizi al pagamento delle singole rate e che diventa cessione di beni solo quando l’utilizzatore formula un’ulteriore manifestazione della volontà.
La seconda ipotesi era stata considerata rilevante ai fini delle imposte dirette dalla risoluzione 379/E/2007, e pertanto non può essere estesa alla definizione di un problema Iva. Al riguardo basta pensare alla netta distinzione della tipologia di interessi:
per le imposte dirette (articolo 6 del Tuir) moratori e per dilazione hanno lo stesso regime;
per l’Iva i primi sono esclusi (articolo 15) e i secondi sono rilevanti ai fini Iva in regime di esenzione.
La terza ipotesi è quella relativa alla locazione-vendita (articolo 2, comma 2, n. 2), ma è l’esatto contrario del leasing.
Ai fini della data di acquisto per l’eventuale rettifica decennale della detrazione, la soluzione consegue all’interpretazione che sarà data per la base imponibile. Se assumerà rilievo solo la data di riscatto, il periodo dell’eventuale rettifica dell’imposta detratta in tale occasione decorrerà da questo momento.
Fonte: Il sole 24 ore autore Raffaele Rizzardi


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