Nel reverse charge le opere murarie di ampliamento

Le prestazioni edili riguardanti l’ampliamento di edifici rientrano nel reverse charge.
Lo precisa una risposta dell’amministrazione finanziaria fornita dal viceministro dell’Economia, Enrico Morando, a un question time in commissione Finanze alla Camera. La questione proposta riguardava l’effettuazione di opere murarie nell’ambito di un ampliamento dell’edificio. Tale attività rientrerebbe secondo gli interpellanti nel codice di attività 43.39.01 «Attività non specializzate di lavori edili» nella quale sono classificati anche «Altri lavori di costruzione e istallazione non classificati altrove». Tale codice di attività sarebbe da tenere distinto dai codici 41.2 «Costruzione di edifici residenziali e non residenziali» che riguarda invece la costruzione completa di edifici eseguiti per conto proprio o per conto terzi.
Interviene l’Agenzia ribadendo che tale fattispecie rientra nella nozione di completamento degli edifici che rappresenta una nuova ipotesi di applicazione della inversione contabile con effetto dal 1° gennaio 2015 in tutti i casi in cui il committente sia un soggetto passivo dell’Iva. La fattispecie del completamento degli edifici non trova una definizione nel Testo unico per l’edilizia (Dpr 380/2001). Sulla base della circolare 14/E/2015 sono stati individuati i codici di attività secondo la classificazione Ateco 2007 rientranti nella fattispecie di completamento degli edifici fra i quali codici è compreso anche il 43.39.01. Ne consegue pertanto che attenendosi ai predetti criteri qualora l’attività rientri nel codice 43.39.01 si applica l’inversione contabile
In sostanza l’Agenzia lega l’applicazione del reverse charge al codice di attività nel quale rientra una determinata prestazione; siccome l’attività di ampliamento degli edifici rientra in un codice diverso dal 41.2 e cioè quello della costruzione di edifici, prestazione quest’ultima che non rientra nel nuovo reverse charge di cui alla lettera a ter dell’articolo 17 del decreto Iva, ne consegue che la attività di ampliamento degli edifici rientra invece in ogni caso nel reverse charge.
La risposta a nostro parere non è perfettamente in linea con gli aspetti sostanziali introdotti con la circolare 14 del 27 marzo 2015 dalla quale emerge che le nuove costruzioni come pure gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia (lettere c e d del Dpr 380/2001) non rientrano nel reverse charge. Appare evidente che un ampliamento di un edificio, soggetto a permesso di costruire, appare chiaramente assimilato sotto il profilo urbanistico ad una nuova costruzione in quanto così è anche ai fini della applicazione delle aliquote Iva e delle detrazioni ai fini delle imposte dirette; quindi a nostro parere non avrebbe potuto rientrare nel reverse charge alla lettera a-ter del decreto Iva.
Il limite alle compensazioni
Una seconda risposta a una question time ha riguardato il limite di 700mila euro per le compensazioni orizzontali di crediti di imposta. I parlamentari avevano richiesto se il limite debba essere inteso come limite complessivo oppure considerando singolarmente ciascun credito di imposta. La risposta non poteva che essere nel senso del limite complessivo per ciascun anno solare. Infatti rappresenta il limite massimo dei crediti d’imposta e contributi compensabili ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 41/1997.
Anche il software operativo dal 2010 della Entrate è articolato per gestire le varie fattispecie di crediti compensabili (oltre 5mila euro dopo la presentazione della dichiarazione, oltre 15mila euro con visto di conformità) al fine di contrastare l’utilizzo di crediti inesistenti, fermo restando il limite annuale di 700mila euro. La risposta ricorda che per i crediti d’imposta di natura agevolativa non opera il predetto limite.
Fonte: Il sole 24 ore autore Gian Paolo Tosoni

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