Nell’antiriciclaggio le «omissioni» escono dal penale

Per identificazione clienti e registrazione dati
I recenti interventi legislativi in materia di depenalizzazione hanno interessato anche la normativa antiriciclaggio: nella sostanza dal 6 febbraio 2016 tutte le ipotesi che prevedevano la sanzione penale della ammenda e della multa sono state trasformate in illecito ammnistrativo. In particolare, l’omessa identificazione della clientela e l’omessa registrazione di documenti ed informazioni acquisite per assolvere gli obblighi di adeguata verifica, cosi come previsti dal Dlgs n. 231/ 2007, saranno punite con la sola sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro che va da un minimo di 5mila a un massimo di 30mila euro.
La platea dei soggetti interessati dalla normativa è molto ampia: professionisti, intermediari finanziari, creditizi ed assicurativi, nonché soggetti che svolgono attività finanziarie per conto terzi. Occorre sottolineare che, a breve, con il recepimento della VI Direttiva Ue antiriciclaggio verranno ampliati gli obblighi antiriciclaggio: tra i reati presupposto rientreranno esplicitamente i reati fiscali, sarà rivisitato il sistema sanzionatorio e saranno individuati nuovi soggetti obbligati (ad esempio i prestatori di servizi di giochi d’azzardo e i privati che negoziano beni tra loro). Nel passato l’iter di accertamento di questi illeciti passava per un intervento affidato alla Guardia di finanza o alla Banca d’Italia e l’irrogazione delle sanzioni spettava alle procure della Repubblica che instauravano un vero e proprio procedimento penale. Oggi, invece, il procedimento di accertamento per le fattispecie di reato depenalizzate seguirà l’ordinario procedimento previsto dalla legge 689/81 sulle depenalizzazioni con le specifiche previste per le sanzioni ammnistrative valutarie. L’accertamento e la contestazione degli illeciti di natura amministrativa in materia di antiriciclaggio sono affidati all’Unità di informazione finanziaria, alla Guardia di finanza e alla Direzione investigativa antimafia, a seconda delle loro specifiche competenze. L’irrogazione delle sanzioni amministrative è invece di competenza del ministero dell’Economia e delle finanze (Mef), che provvede con decreto. Solo per alcuni soggetti (ad esempio banche e intermediari finanziari autorizzati) e per particolari violazioni, la competenza è riservata alla Banca d’Italia, alla Consob o al ministero delle Attività produttive, oltre che all’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
La normativa sulle sanzioni ammnistrative prevede che la violazione debba essere contestata immediatamente sia al trasgressore sia alla persona coobbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Qualora non sia possibile eseguire una contestazione immediata, la contestazione della violazione deve essere notificata agli obbligati entro 90 giorni dall’accertamento, se residenti nel territorio italiano, entro 360 giorni se all’estero. Qualora non vengano rispettati questi termini, il Giudice può dichiarare estinta l’obbligazione e l’autorità preposta che ha accertato la violazione dovrà inviare il relativo verbale al Mef. All’autore della violazione è riservato un diritto di difesa, da esercitare entro 30 giorni dalla contestazione se residente in Italia (60 se all’estero): potrà quindi presentare delle memorie difensive nonché chiedere di essere sentito personalmente.
Il Mef, dopo aver esaminato le memorie difensive e proceduto all’audizione personale dell’interessato che ne abbia fatto specifica istanza nonché analizzato eventuali documenti depositati, potrà, se ritiene fondate le argomentazioni dell’interessato, procedere all’emissione di un’ordinanza motivata di archiviazione; se invece ritiene fondato l’accertamento dovrà emette un decreto con il quale irroga la sanzione pecuniaria ingiungendone il pagamento. Il Mef, in ogni caso, comunicherà l’esito del procedimento all’organo accertatore. Qualora il soggetto interessato non ritenga di dover procedere al pagamento della sanzione potrà, secondo l’ormai consolidato orientamento della Cassazione, impugnare il decreto presentando al Tribunale civile competente un atto di opposizione all’ingiunzione di pagamento, trattandosi di norme di tipo sanzionatorio ammnistrativo valutario.
Fonte: Il Sole 24 ore autore Valerio Vallefuoco
LA DEPENALIZZAZIONE PARZIALE
Dal 6 febbraio di quest’anno,l’omessa identificazione della clientela e l’omessa registrazione di documenti ed informazioni acquisite per l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica, sanciti nel decreto legislativo n. 231 del 2007, sono punite con sanzione amministrativa.
Si tratta del pagamento di una somma di denaro che va da un minimo di 5mila a un massimo di 30mila euro, commisurata ad ogni condotta costituente illecito.
L'importo finale irrogato, pertanto, sarà corrispondente alla somma dei singoli importi relativi a ciascuna violazione
LE VIOLAZIONI DELLA CLIENTELA
La clientela del professionista o dell’ente creditizio e finanziario, soggetta a “monitoraggio” antiriciclaggio, sia nel caso in cui non fornisca informazioni sul “titolare effettivo” (soggetto per conto del quale eventualmente si esegue l’operazione), ovvero le indichi false, sia che non fornisca dati relativi allo scopo e alla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale, sarà soggetta, rispettivamente, alla pena della reclusione da 6 mesi a un anno e della multa da 500 a 5mila euro – nella prima ipotesi – e dell’arresto da 6 mesi a 3 anni congiuntamente all’ammenda da 5mila a 50mila euro – nella seconda ipotesi
LE SANZIONI A CARICO DEI PROFESSIONISTI
La violazione del divieto di dare comunicazione della segnalazione all’autore dell’operazione è tuttora punita con una sanzione penale che va dall’arresto da 6 mesi a un anno o con l’ammenda da 5mila a 50mila euro, non operando la depenalizzazione che, invece trasforma in illeciti amministrativi le sole violazioni punite con ammenda o multa. Fa da contraltare a tale condotta, l’esclusione della responsabilità del segnalante, in quanto le segnalazioni di operazioni sospette non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di altre simili restrizioni
LA NUOVA DIRETTIVA
L’aver omesso di indicare le violazioni connesse agli adempimenti antiriciclaggio nella lista dei reati esclusi dalla depenalizzazione è stata un’occasione mancata di dare corso a una organica riforma. La IV Direttiva detta quali criteri porre a base della definizione delle sanzioni o delle misure amministrative, l’efficacia, la proporzionalità e la dissuasività, nell’auspicabile rispetto del ne bis in idem. In ipotesi di violazioni agli obblighi di adeguata verifica, segnalazione di operazioni sospette, conservazione di documenti e controlli interni, la nuova Direttiva prevede un inasprimento delle sanzioni e delle misure amministrative
LE REGOLE FUTURE
È ampliata la sfera soggettiva degli obbligati all’adeguata verifica della clientela, rispetto alla vigente normativa che cambierà dal 26 giugno 2017. Sia nel caso dell’instaurazione di un rapporto d’affari, sia quando si eseguono operazioni occasionali a partire dai 15mila euro, i soggetti obbligati devono porre in essere un’adeguata verifica, ricomprendendo altresì persone fisiche che negoziano in beni, o quando eseguono operazioni occasionali in contanti d’importo pari o superiore a 10mila euro, oltre che i prestatori di servizi di gioco d’azzardo, all’incasso delle vincite, all’atto della puntata per importo pari o superiore a 2mila euro

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