Niente spesometro per le spese sanitarie inviate al Sistema TS

L’esonero per la comunicazione delle fatture di medici e strutture accreditate con il SSN è stato previsto dalla legge di stabilità 2016
L’11 aprile 2016 (per i soggetti IVA “mensili”) e il 20 aprile 2016 (per i soggetti IVA “trimestrali”) scade il termine per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate tutte le operazioni attive e passive rilevanti ai fini IVA (cosiddetto “spesometro”).
L’art. 1 comma 953 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), aggiungendo il comma 1-quater all’art. 21 del DL 78/2010, ha previsto che “al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, in via sperimentale, per l’anno 2016”, l’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA “è escluso per coloro i quali trasmettono i dati al Sistema Tessera Sanitaria”.
La ratio, neanche troppo velata, dell’art. 21 comma 1-quater del DL 78/2010 è dunque quella di “semplificare gli adempimenti dei contribuenti”.
Su istanza delle associazioni di categoria e su indicazione della dottrina, considerato che l’obbligo di trasmissione dei dati al Sistema TS veniva a sovrapporsi all’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA di cui all’art. 21 comma 1 del DL 78/2010, la legge di stabilità 2016 ha provveduto a eliminare la duplicazione delle informazioni alle Autorità fiscali.
Per cui, a dispetto del fuorviante tenore letterale, la norma in questione deve essere interpretata nel senso che:
- a livello temporale, si fa riferimento alle spese sanitarie relative al 2015, già trasmesse al Sistema tessera sanitaria, entro la scadenza del 9 febbraio 2016;
- l’esonero dallo spesometro non ha carattere “soggettivo”, essendo l’esclusione limitata alle sole operazioni rilevanti ai fini IVA che, sotto il profilo “oggettivo”, sono già state comunicate al Sistema TS.
Valendo l’interpretazione descritta, risultano escluse dallo “spesometro” le sole operazioni attive oggetto di comunicazione al Sistema TS, vale a dire – come indicato nelle FAQ rilasciate dal Ministero dell’Economa e delle finanze – sostanzialmente le operazioni certificate con i documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie delle persone fisiche.
Per le operazioni passive (acquisti di beni e servizi da parte dei medici e delle altre strutture accreditate), così come per tutte le operazioni attive che non sono state oggetto di comunicazione al Sistema TS (ad es. le prestazioni nei confronti di imprese e di enti pubblici), rimane vigente l’obbligo di indicazione nel modello polivalente.
Per i medici, resta possibile avvalersi dell’esonero (questo sì integralmente “soggettivo”) previsto nel caso di dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti ai sensi dell’art. 36-bis del DPR 633/72 (tanto afferma la circ. Agenzia delle Entrate 30 maggio 2011 n. 24, § 2.1).
Altri esoneri “soggettivi” dall’invio dello spesometro
Oltre agli operatori che hanno trasmesso, entro il 9 febbraio 2016, al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie effettuate nel 2015, si ricordano gli altri esoneri “soggettivi” dall’invio dello spesometro.
Si tratta di coloro che hanno aderito, nel 2015, rispettivamente, al:
- regime dei c.d. “nuovi minimi” di cui all’art. 27 commi 1-2 del DL 98/2011;
- regime fiscale agevolato per autonomi di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014.
Inoltre, per Stato, Regioni, Province, Comuni e altri organismi di diritto pubblico dovrebbe valere l’esonero già previsto dal provv. Agenzia delle Entrate del 5 novembre 2013, per le operazioni documentate da fattura elettronica.
Il provv. Agenzia delle Entrate del 31 marzo 2015 aveva esteso l’esonero a tutte le amministrazioni pubbliche nonché alle amministrazioni autonome, con esclusivo riferimento all’anno 2014.
In assenza di ulteriori disposizioni per l’anno 2015, ritorna vigente l’esclusione per Stato, Enti locali e altri organismi di diritto pubblico, in applicazione del provvedimento del 2013.
Fonte: EUTEKNE  autore Emanuele GRECO 

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