Nuovi criteri di bilancio ad alto impatto Ires e Irap

Imposta regionale da adeguare nel «principio di correlazione»
Le modifiche alle norme codicistiche sul bilancio contenute nel Dlgs 139/2015 - obbligatorie dall’esercizio 2016 - determinano non solo un importante lavoro di aggiornamento interpretativo da parte dell’Oic, ma anche un necessario adeguamento da parte del legislatore fiscale. 
È un aspetto che le imprese devono iniziare a valutare, poiché le scelte che verranno assunte influiranno già sulla determinazione del reddito imponibile del periodo d’imposta in corso (e, di riflesso, sulla fiscalità differita da rilevare in bilancio). In questa fase è difficile fare previsioni, ma è opportuno circoscrivere le principali norme interessate (si veda la tabella qui accanto) e valutarne il possibile impatto.
Poste straordinarie 
Un primo elemento da considerare è l’eliminazione dal conto economico dell’area E, dedicata a gli oneri e proventi straordinari. Quindi, le poste che trovavano allocazione in tale sezione verranno rilevate, nella maggior parte dei casi, assieme a quelle di natura ordinaria, “risalendo” il conto economico e con disclosure in nota integrativa. 
Fiscalmente l’impatto è notevole. Nell’ambito dell’imposizione diretta, vi sono diverse disposizioni che fanno riferimento a grandezze che si basano su voci che concorrono a determinare il risultato operativo, basti pensare ad esempio: al Rol per la deducibilità degli interessi passivi (articolo 96 Tuir); al Mol per le cause di disapplicazione delle società non operative (provvedimento 11 giugno 2012), all’ammontare su cui si calcola la soglia di deducibilità per le spese di rappresentanza (articolo 108, comma 2, Tuir). 
Il legislatore fiscale deve decidere se mantenere invariate le regole di calcolo o “disinnescare” le poste straordinarie, staccandosi così dalle risultanze di bilancio. Nel primo caso, vi saranno vantaggi e svantaggi per le imprese, nel secondo invarianza di effetti, ma con maggiori difficoltà applicative.
Sicuramente, invece, andrà riscritto il comma 4 dell’articolo 5 del Dlgs 446/1997, che regola il «principio di correlazione» in ambito Irap, introdotto proprio per disciplinare i componenti straordinari collegati a voci rilevanti passate o future. Presumibilmente, si agirà “al contrario”, estromettendo dalla base imponibile Irap le voci non correlate iscritte ora nelle aree A e B del conto economico.
Costo ammortizzato 
Altrettanto invasiva rischia di essere, per le società diverse dalle “micro imprese” e non ammesse al bilancio abbreviato, la valutazione di crediti, debiti e titoli immobilizzati con il criterio del costo ammortizzato. Andranno, infatti, disciplinati gli oneri e proventi finanziari che emergono da questa differente valutazione, come accaduto per i soggetti Ias con il comma 1-ter dell’articolo 110 Tuir. Il nuovo criterio civilistico può non essere applicato alle voci riferite a operazioni che - all’apertura del primo esercizio che inizia dal 1° gennaio 2016 - non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.
Spese di pubblicità e ricerca 
In merito all’eliminazione della possibilità di capitalizzare i costi di ricerca e di pubblicità, gli aspetti da prendere in considerazione sono due, anche ai fini Irap:
il comportamento a regime; 
lo “smaltimento” degli oneri residui nell’ultimo bilancio chiuso con le vecchie regole. 
Sul primo punto, il legislatore potrebbe ritenere necessario adeguare il testo dei commi 2 e 3 dell’articolo 108 Tuir e la scelta potrà cadere alternativamente sulla deducibilità integrale o su una ripartizione fiscale (facoltativa ovvero obbligatoria) effettuata extracontabilmente. In merito agli oneri residui, invece, molto dipenderà anche dalla scelta dell’Oic sulla loro collocazione (riduzione del patrimonio netto o addebito a conto economico?), a cui dovrà “agganciarsi” il legislatore fiscale per dettarne la deducibilità. Si potrebbe ipotizzare di sganciare la ripartizione fiscale dal comportamento contabile, imponendo di portarla a termine secondo le regole previgenti.
Derivati 
L’iscrizione contabile (a conto economico o nel patrimonio netto a seconda dei casi) di nuove voci che emergono dalle modifiche alla rilevazione dei derivati (fair value) anche già in corso, andrà disciplinata fiscalmente, presumibilmente attraverso un adeguamento dell’articolo 112 Tuir, il cui testo attuale pare insufficiente a fornire i riferimenti necessari.
Fonte: Il sole 24 ore autore Giorgio Gavelli

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