Sul quadro RW il Fisco punta al rialzo

Oltre alla questione della tassazione dei dividendi, sulle domande di voluntary disclosure nella pratica si sono rilevati altri casi di comportamenti difformi dei vari uffici, che riguardano le sanzioni e le donazioni indirette.
Sanzioni RW 2013 
A seguito dell’abrogazione della sezione III del quadro RW e della scelta di utilizzare il quadro RW anche per la liquidazione dell’Ivafe, a partire da Unico 2014 per il 2013 la modulistica è cambiata radicalmente. Infatti, fino a Unico 2013 per il 2012 si doveva indicare solo il valore delle attività a fine anno; da Unico 2014 per il 2013 si deve indicare, oltre al valore finale (colonna 8), anche l’inziale (colonna 7). Inoltre, questi valori sono falsati dalla circostanza che nelle rispettive colonne si devono sommare al valore iniziale gli acquisti dell’anno e a quello finale le vendite dell’anno. Ai fini della base imponibile Ivafe, il valore finale viene, però, ponderato con i giorni di detenzione delle attività. Come si è più volte osservato, l’unico modo di calcolare le sanzioni rispettoso del principio di “proporzionalità” è assumere a base l’importo indicato nella colonna 8 («valore finale») ponderato con i giorni di detenzione dell’attività. Alcuni uffici, tuttavia, hanno già liquidato numerose istanze applicando le sanzioni sul maggior valore fra la colonna del valore inziale e quella del valore finale e continuano a farlo nonostante la correttezza della procedura sopra descritta sia stata confermata in occasione del Telefisco 2016 (risposta AM2), anche se non ancora ufficializzata con una circolare. Poiché i benefici della legge 186/2015 sono subordinati alla definizione dell’atto di contestazione è quindi urgente che l’indirizzo corretto sia dettato a tutti gli uffici.
Raddoppio delle sanzioniAlcuni uffici applicano il raddoppio delle sanzioni – previsto dall’articolo 12 del Dl 78/2009 per infedele dichiarazione dei redditi prodotti da attività detenute in Paradisi fiscali – alla sanzione base del 100% aumentata di un terzo ex articolo 1, comma 3 del Dlgs 471/1997 anziché alla sola sanzione base di cui al comma 2. Questo comportamento disattende le istruzioni chiaramente contenute nella circolare 11/E del 2010, paragrafo 3.2. 
Donazioni indirette 
La circolare 30/E del 2015 descrive anche la procedura da seguire nel caso in cui la collaborazione volontaria metta in evidenza precedenti donazioni indirette. Poiché le imposte dovute, in questi casi, possono essere inferiori se il contribuente registra volontariamente la donazione prima dell’accertamento dell’ufficio, si tratta di sapere come effettuare questa autodenuncia.
La circolare 44/E del 2001 aveva precisato che deve essere utilizzato il modello 2 – Tasse (in uso per la denuncia di avveramento di condizione sospensiva) e che gli uffici locali richiederanno il pagamento della relativa imposta dovuta sulla base delle dichiarazioni presentate. Alcuni uffici, invece, hanno introdotto una specie di autoliquidazione da parte del contribuente. Non accettano il modello 2 e richiedono semplicemente la consegna del modello F23 quietanzato attestante l’avvenuto pagamento delle imposte dovute. Questa procedura presenta l’inconveniente di non consentire la registrazione volontaria di donazioni “sotto franchigia” e di rendere impossibile il collegamento fra il versamento dell’imposta e la relativa donazione, a meno che non si faccia un’annotazione sulla copia del modulo consegnata all’ufficio.
Fonte: Il sole 24 ore autore Mi.Fo. M.Pi.

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