Unico 2016, per i soci la rinuncia ai crediti non ha effetti fiscali

Rinuncia a crediti da parte dei soci senza effetti fiscali in Unico 2016. Le novità introdotte dal decreto internazionalizzazione in materia di sopravvenienze attive (nuovo comma 4-bis dell’articolo 88 del Tuir) si applicano infatti solo a decorrere dall’esercizio 2016, mentre resta invariata la disciplina preesistente per le rinunce effettuate fino al 31 dicembre 2015 (soggetti solari).
L’articolo 88, quarto comma del Tuir, nella versione anteriore alle modifiche del decreto 147/2015 stabiliva l’irrilevanza fiscale delle rinunce del socio ai crediti - di natura sia finanziaria che commerciale - vantati nei confronti della società.
Tale previsione - la cui ratio è riconducibile alle finalità di sostegno patrimoniale che tipicamente caratterizzano le rinunce ai crediti da parte dei soci - poteva generare dei salti d’imposta in presenza di crediti acquistati da terzi a un corrispettivo inferiore al valore nominale del credito, fattispecie idonea a generare una deduzione fiscale (a titolo di «perdita su crediti») in capo al creditore originario.
In tale ipotesi, infatti, a seguito alla rinuncia del socio, la società debitrice incrementava il proprio patrimonio netto di un importo pari al valore nominale del credito, senza alcuna tassazione, mentre il socio portava il valore del credito (pari al costo di acquisto) a incremento del costo della partecipazione. Nel complesso il sistema registrava una deduzione netta in capo al creditore originario, senza una corrispondente tassazione in capo ad altri soggetti (società debitrice o socio).
Con il nuovo comma 4-bis dell’articolo 88 del Tuir viene ora previsto che l’imponibilità delle sopravvenienze attive in capo alla società debitrice per l’importo eccedente il valore fiscalmente riconosciuto del credito in capo al socio.
A tal fine è previsto che il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio o atto estero di natura equivalente, comunichi alla partecipata tale valore. In assenza di tale comunicazione – richiesta anche nelle ipotesi in cui il credito non deriva da un acquisto da terzi, e più in generale in tutte le ipotesi in cui il valore fiscale del credito coincide con l’importo nominale - viene attribuito al credito un valore fiscale pari a zero, con la conseguenza che la società debitrice deve rendere imponibile l’intera «sopravvenienza attiva» derivante al venir meno del debito.
Pertanto, il nuovo regime qualifica fiscalmente come “apporto” (non tassabile) la sola parte di rinuncia che corrisponde al valore fiscalmente riconosciuto del credito. Simmetricamente, nei limiti del valore fiscale del credito rinunciato, il socio incrementa il costo fiscale della partecipazione (articolo 94, comma 6,Tuir); l’eccedenza, invece, costituisce per il debitore partecipato una sopravvenienza imponibile, senza effetti in capo al socio creditore.
Le stesse regole si applicano nelle ipotesi di conversione del credito in partecipazioni.
Le nuove disposizioni si applicano soltanto a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 7 ottobre 2015 (entrata in vigore del decreto internazionalizzazione), e quindi dall’esercizio 2016 nella generalità dei casi. Per le operazioni di rinuncia effettuate entro il 31 dicembre 2015 restano applicabili le precedenti regole più favorevoli e, pertanto, in Unico 2016 non emergeranno in nessun caso sopravvenienze attive imponibili in capo alle società debitrici così come i soci che effettuano rinunce non dovranno comunicare il valore fiscale del proprio credito.
Fonte: Il sole 24 ore autore G. Alb.

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