Canone Rai. Sul sito delle Entrate nuove risposte alle domande più frequenti e nuovi esempi di compilazione della dichiarazione di non detenzione

Il titolare di bed and breakfast è tenuto al pagamento del canone tv ordinario? No, perché già paga quello speciale. Questa, una delle domande alle quali l’Agenzia ha dato risposta nelle Faq (Frequently asked questions) aggiornate e pubblicate sul sito nella sezione: Cosa devi fare > Richiedere > Canone tv > Faq.
Da oggi, inoltre, sono disponibili anche ulteriori esempi di compilazione della dichiarazione sostitutiva, nella sezione: Cosa devi fare > Richiedere > Canone tv > Esempi di compilazione.
In questo modo, si forniscono i chiarimenti alle principali problematiche affrontate dai contribuenti e segnalate ai canali di assistenza dell’Agenzia e della Rai in merito al canone tv e alla presentazione della dichiarazione di non detenzione. Le risposte e gli esempi sono aggiornati costantemente in base alle domande pervenute.
Bed and breakfast, canone speciale per la tv
I contribuenti che sono titolari di un bed and breakfast e che già pagano il canone speciale per la tv, non sono tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato e, se sono intestatari di utenza elettrica residenziale, possono evitarne l’addebito presentando la dichiarazione sostitutiva di non detenzione, compilando il quadro A.
Residenza all’estero
Il cittadino residente all’estero che ha un’abitazione in Italia deve pagare il canone tv se sono presenti apparecchi televisivi all’interno dell’abitazione. In caso contrario, se è titolare di un’utenza elettrica residenziale, può presentare l’autocertificazione per l’esenzione dal pagamento del canone.
Il caso della moglie erede
Cosa succede se in una famiglia che non possiede la tv, muore il marito intestatario dell’utenza elettrica? La moglie in qualità di erede può presentare la dichiarazione sostitutiva per l’esenzione dal pagamento del canone, in bolletta, compilando il quadro A del modello.
Se una famiglia ha già presentato disdetta del canone
I coniugi che hanno già presentato, nel 2015, la disdetta per cessione dell’apparecchio tv e che non sono venuti in possesso di ulteriori apparecchi televisivi, devono presentare la dichiarazione sostitutiva. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 26 aprile 2016)
Dichiarazione di non detenzione Tv: c’è tempo fino al 16 maggio. In un provvedimento delle Entrate le istruzioni aggiornate
Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 aprile 2016, Prot. n. 2016/58258, infatti, viene spostato al 16 maggio 2016 il termine unico entro cui presentare la dichiarazione, sia in forma cartacea che online.
In questo modo, i contribuenti possono presentare la dichiarazione in tempo utile per evitare l’addebito del canone da parte delle imprese elettriche, a partire dal mese di luglio 2016, qualora abbiano i requisiti previsti dalla legge.
Il provvedimento aggiorna anche le istruzioni relative alla compilazione del modello di dichiarazione sostitutiva, per tenere conto dei chiarimenti sulla definizione di apparecchio televisivo contenuti nella nota n. 9668 del 20 aprile 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico ai fini del canone di abbonamento alla televisione.
Il modello di dichiarazione sostitutiva e le istruzioni per la compilazione del modello, approvati con il provvedimento del 24 marzo 2016, vengono quindi sostituiti da quelli approvati con il nuovo provvedimento. Restano ovviamente valide le dichiarazioni di non detenzione già presentate.
Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 aprile 2016, Prot. n. 2016/58258, recante: «Modifiche al provvedimento del 24 marzo 2016 concernente modalità e termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato ai sensi dell’articolo 1, comma 153, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e approvazione del relativo modello».
Fonte: Finanza e Fisco

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