Dai fornitori il riepilogo delle lettere d’intento

Il modello di dichiarazione Iva annuale ha recepito le modifiche normative in vigore dal 2015.
Hanno quindi trovato conferma l'introduzione del quadro VI, dove indicare i dati delle lettere d'intento ricevute, e dei righi destinati a individuare le nuove fattispecie cui è applicabile il reverse charge e le operazioni in split payment. Il nuovo modello intercetterà anche le operazioni ricevute dai forfetari, oltre a consentire l'eventuale opzione dei soggetti che sarebbero rientrati naturalmente nel regime agevolato ma hanno scelto di operare in regime ordinario.
Con il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate 7772/2016 di ieri sono stati licenziati il modello Iva 2016 e le relative istruzioni.
La principale differenza rispetto al modello relativo alla precedente annualità è rappresentata dal quadro VI – Dichiarazioni d'intento ricevute. Il quadro è riservato ai fornitori degli esportatori abituali. Il decreto semplificazioni (articolo 20, decreto legislativo 175/2014) aveva infatti previsto, da una parte, il “ribaltamento” dell'obbligo di comunicazione all'agenzia delle Entrate delle dichiarazioni d'intento in capo all'esportatore abituale e, dall'altra, l'obbligo per il suo fornitore di riepilogare in dichiarazione annuale «i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute».
In Iva 2016 i fornitori degli esportatori abituali dovranno indicare le dichiarazioni di intento relative all'anno d'imposta 2015, e in particolare: il numero di partita Iva del cessionario/committente e quello del protocollo attribuito dall'Agenzia alla dichiarazione di intento trasmessa in via telematica. In assenza di tale ultimo dato, per l'anno d'imposta 2015, può essere compilato il campo 3 indicando il numero progressivo assegnato alla dichiarazione d'intento dall'esportatore abituale. Tale evenienza può verificarsi nell'ipotesi in cui le forniture in regime di non imponibilità siano avvenute a fronte delle “vecchie” lettere d'intento, valide fino all'11 febbraio 2015.
Il nuovo modello di dichiarazione recepisce poi l'introduzione di due nuove fattispecie in cui trova applicazione il reverse charge: prestazioni di servizi nel settore edile di cui alla lettera a-ter) del sesto comma dell'articolo 17 del decreto Iva e le operazioni nel settore energetico di cui alle lettere da d-bis) a d-quater).
In particolare, sul fronte delle operazioni attive sono stati inseriti due campi di dettaglio nel rigo VE35: il numero 8 per i “nuovi servizi in edilizia” e il 9 per quelli relativi al settore energetico (le istruzioni indicano che i campi sono il 7 e l'8, ma si tratta solamente di un refuso).
Le medesime operazioni, ma nel caso di fatture ricevute, trovano spazio nel quadro VJ, nei righi 17 e 18.
Inoltre, è stato inserito il rigo VJ9, riservato alle amministrazioni pubbliche che, essendo dotate di partita Iva, sono obbligate al versamento dell'imposta per gli acquisti effettuati in applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/72. Coloro che abbiano invece emesso fatture in split payment dovranno indicarle nel rigo VE38. Gli importi concorreranno alla formazione del volume d'affari.
Il modello Iva 2016 tiene conto anche del fatto che nel 2015 possono essere state ricevute fatture da soggetti che hanno adottato un regime agevolato. Nel campo 1 del rigo VF15 andranno indicate le fatture ricevute da soggetti che applicavano il regime di vantaggio e quello forfetario, mentre nel campo 2, che appare come un rigo di dettaglio del precedente, solo quelle ricevute dai secondi.
Restando in tema di regimi agevolati va ricordato che nella sezione 3 dovranno essere barrate le caselle dei righi VO33 e VO34 riguardanti, rispettivamente, la comunicazione dell'opzione esercitata dai soggetti che hanno ritenuto di non avvalersi del regime forfetario e l'adesione al regime fiscale di vantaggio.
Fonte: Il sole 24 ore 

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