Assegnazioni ai soci in tempi stretti

Termini di legge e sospensione feriale obbligano a eseguire la riduzione del capitale ai primi di giugno
Operazioni di assegnazione dei beni a forte rischio di finire “fuori tempo massimo”. Il ritardo dell’agenzia delle Entrate nell’emanazione dei necessari chiarimenti sta trasformando l’attesa di professionisti e imprese in preoccupazione, in particolare in quelle situazioni in cui l’operazione, per le società di capitali, deve rispettare precisi termini giuridici.
L’articolo 2445, comma 3, del Codice civile prevede che la delibera assembleare di riduzione del capitale sociale può essere eseguita solo dopo novanta giorni dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione (o siano stati assunti gli opportuni rimedi indicati nel comma 4). Se a questo termine si aggiunge quello della sospensione feriale (dal 1° al 31 agosto: articolo 1 della legge 742/1969), il calcolo a ritroso dal 30 settembre (termine ultimo per l’assegnazione agevolata) si arresta ai primi di giugno: troppo presto per poter pianificare con la dovuta attenzione operazioni così importanti.
Nella stessa situazione si trovano (e l’ipotesi è molto frequente) le società che, in corrispondenza all’assegnazione dei beni, pensano di deliberare la distribuzione della riserva (in sospensione d’imposta) costituita per effetto delle varie leggi di rivalutazione monetaria che fanno riferimento alla legge 342/2000 (ad esempio è molto comune la riserva creata per effetto dell’articolo 15 del Dl 185/2008). Qualora a suo tempo non affrancate, l’utilizzo di tali riserve “al servizio” dell’assegnazione sconta l’imposta sostitutiva del 13% (articolo 1, comma 116, della legge 208/2015).
Ma quel che più conta è che l’articolo 13, comma 2, della legge 342/2000 richiama, in caso di riduzione per motivi diversi dalla copertura delle perdite, i commi 2 e 3 dell’articolo 2445 del Codice civile e, quindi, anche l’attesa forzata dei 90 giorni prima di poter eseguire la delibera di riduzione. In proposito ci si potrebbe chiedere se la scadenza del 30 settembre prevista dalla legge di Stabilità 2016 possa dirsi rispettata anche solo in presenza della delibera di riduzione del patrimonio netto, anche se a tale data non risultano trascorsi i 90 giorni di legge. 
In proposito, la massima H.G.10 del Consiglio notarile del Triveneto distingue tra efficacia ed eseguibilità della delibera di riduzione del capitale. Infatti, gli effetti dell’atto si producono sin dall’iscrizione al registro imprese (articolo 2436, comma 5, del Codice civile), per cui il capitale da indicare nello statuto e nella corrispondenza sociale e che deve risultare dal registro imprese medesimo, è già quello ridotto. Tuttavia, la materiale assegnazione dell’immobile potrà avvenire solo dopo che siano trascorsi novanta giorni dalla data di iscrizione al registro imprese della delibera, sempreché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione. 
L’Agenzia potrebbe, in un’ottica di semplificazione, richiedere il rispetto del termine del 30 settembre solo per la prima delibera (riduzione del capitale o della riserva di rivalutazione), naturalmente a condizione che, poi, il processo si concluda con l’assegnazione concreta, magari stabilendo che l’atto di assegnazione debba poi avvenire entro il 2016. 
Diversamente, solo le società di capitale che dispongono di riserve diverse da quelle di rivalutazione sufficienti a “coprire” l’importo dei beni da assegnare potrebbero, assieme alle società di persone, materialmente procedere nei tempi stabiliti, mentre le altre perderebbero l’opportunità. 
Anche il Fisco, a ben vedere, perderebbe il gettito potenziale di queste operazioni, fallendo anche, almeno in parte, l’atteso risultato di “accompagnare” verso la chiusura molti enti che fungono esclusivamente da contenitore per immobili senza mercato.
L’imposta sostitutiva «libera» i soci
Il pagamento dell’imposta sostitutiva da parte della società di persone “libera” i soci da qualsiasi ulteriore obbligo impositivo relativo agli utili percepiti e il maggiore valore del bene è riconosciuto ai fini fiscali in capo agli stessi. Il regime impositivo risulta, in questo caso, diverso da quello applicabile ai soci di società di capitali.
Nell’articolo 68, comma 6, del Tuir è stabilito, infatti, che il costo delle partecipazioni nelle società personali è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio.
Nei casi in esame il costo fiscalmente rilevante della partecipazione deve essere aumentato del maggior valore del bene assoggettato dalla società all’imposta sostitutiva, in quanto si tratta di un reddito che va considerato assoggettato a imposizione per trasparenza. Il valore dello stesso bene deve, invece, decrementare il valore della partecipazione, trattandosi di utile in natura attribuito al socio. Si ritiene che in caso di assegnazione di un immobile tale valore debba coincidere con quello “catastale” qualora lo stesso sia stato adottato ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva da parte della società, al fine di mantenere in capo al socio l’agevolazione concessa alla società.
Va tenuto, però, presente che mentre il plusvalore assoggettato a imposizione sostitutiva costituisce un reddito che va assoggettato a imposizione da tutti i soci in proporzione delle rispettive quote di partecipazione agli utili – al fine di realizzare una situazione analoga a quella che si verifica in via ordinaria -, il valore normale o “catastale” del bene deve diminuire il costo fiscalmente riconosciuto della sola partecipazione del socio assegnatario, essendo lui solo il beneficiario dell’utile in natura.
In caso di assegnazione o di cessione dell’immobile al socio non imprenditore - di società sia di capitale che di persone - il termine quinquennale previsto nell’articolo 67 del Tuir ai fini della rilevanza fiscale della relativa plusvalenza decorre dal momento in cui le stesse operazioni hanno effetto.
A tali fini il costo fiscalmente riconosciuto in capo al socio assegnatario coincide con il valore assunto dalla società per l’applicazione dell’imposta sostitutiva. Quindi se successivamente all’assegnazione il socio deve vendere l’immobile nell’arco del quinquennio, potrebbe risultare conveniente che la società assuma il valore di mercato e non quello “catastale” per il calcolo dell’imposta sostitutiva.
In presenza di trasformazione in società semplice la norma stabilisce che il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione posseduta dal socio va aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva dalla società. Si ritiene che lo stesso vada incrementato anche dell’importo delle riserve in sospensione d’imposta assoggettate all’imposta sostitutiva del 13%, in quanto nella circolare n. 25/E del 2007 è stato affermato che «l’assoggettamento a imposta sostitutiva in capo alla società trasformata esaurisce definitivamente il prelievo tributario … anche con riferimento agli utili maturati fino al momento della trasformazione» e che l’incremento del costo della partecipazione «ha lo scopo di evitare che si produca una doppia imposizione sul medesimo reddito … al momento della successiva attribuzione ai soci».
Ai fini dell’applicazione della disposizione prevista dall’articolo 67 del Tuir l’operazione non interrompe il termine quinquennale, che decorre dal momento dell’acquisto avvenuto ante-trasformazione.
Fonte: Il sole 24 ore autore Giorgio Gavelli Gian Paolo Tosoni

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