Canone Rai, stop a due strade

Modello online entro il 10 maggio - Plico raccomandato entro il 30 aprile
Per combattere i furbi che non pagano il canone, con la legge di Stabilità 2016 è stata introdotta la regola per cui se in casa c’è l’energia elettrica, si presume il possesso della televisione. Per superare questa presunzione è ammessa esclusivamente una dichiarazione, la cui falsità può anche comportare sanzioni penali. Resta fermo che chi non possiede la televisione è comunque esonerato dal pagamento.
I contribuenti titolari di utenza di fornitura elettrica per uso domestico residenziale, che riceveranno la richiesta di pagamento del canone Rai, potranno evitarlo presentando il modello approvato dall’agenzia delle Entrate, con provvedimento del 24 marzo 2016. Il modello, da inviare in via telematica o tramite raccomandata, permette di presentare, in alternativa:
a) la dichiarazione sostitutiva di non possesso di apparecchio Tv, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica (quadro A del modello);
b) la dichiarazione sostitutiva di non possesso, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata entro il 31 dicembre 2015 una denuncia di cessazione dell’abbonamento radio-televisivo per suggellamento;
c) la dichiarazione sostitutiva che il canone Rai per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, di cui il dichiarante comunica il codice fiscale;
d) la dichiarazione sostitutiva del venir meno dei presupposti di una dichiarazione precedentemente resa.
Presentazione del modello 
Il modello è disponibile sul sito delle Entrate, delle Finanze, della Rai. La presentazione deve avvenire telematicamente tramite applicazione web disponibile sul sito internet dell’agenzia delle Entrate, usando le credenziali Fisconline o Entratel. La modalità di presentazione cartacea è consentita solo se non è possibile la trasmissione online. In questo caso, il modello, unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante, deve essere inviato a mezzo servizio postale in plico raccomandato senza busta (fogli piegati in tre e spillati) all’indirizzo Agenzia delle Entrate, ufficio di Torino 1, S.A.T. – sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22 – 10121 Torino. Il modello si considera presentato nella data di spedizione che risulta dal timbro postale.
La presentazione telematica può essere fatta direttamente dal contribuente (o erede) oppure tramite intermediario abilitato, il quale dovrà consegnare al dichiarante una copia della ricevuta rilasciata dall’agenzia delle Entrate e conservare l’originale della dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal dichiarante unitamente alla copia del documento di identità del dichiarante stesso e alla delega alla presentazione. La dichiarazione si considera presentata nella data che risulta dalla ricevuta rilasciata in via telematica dalle Entrate. Le dichiarazioni sostitutive cartacee presentate prima della pubblicazione del modulo si considerano comunque valide, a condizione che siano state rese a norma dell’articolo 47 del Dpr 445 del 2000 e contengano tutti gli elementi chiesti dal modello per la dichiarazione resa.
Termini di presentazione 
In via transitoria, la dichiarazione sostitutiva indicata dalle lettere a) e b) presentata a mezzo del servizio postale dal 1° gennaio al 30 aprile 2016, e in via telematica fino al 10 maggio 2016, ha effetto per l’intero canone dovuto per il 2016. La dichiarazione tramite servizio postale dal 1° maggio 2016 ed entro il 30 giugno 2016, e in via telematica dall’11 maggio 2016 al 30 giugno 2016, ha effetto per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2016. La dichiarazione presentata dal 1° luglio 2016 ed entro il 31 gennaio 2017 ha effetto per l’intero canone del 2017.
A regime, la dichiarazione sostitutiva presentata entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, a partire dal 1° luglio dell’anno precedente, ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno solare di riferimento. La stessa dichiarazione, presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno dell’anno solare di riferimento, ha effetto per il canone dovuto per il semestre solare successivo a quello di presentazione.
La dichiarazione sostitutiva indicata dalla lettera c) ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno di presentazione.
Infine, la dichiarazione sostitutiva individuata dalla lettera d) ha effetto per il canone dovuto dal mese in cui è presentata.
Fonte: Il sole 24 ore autore Salvina Morina Tonino Morina

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