Comunicazioni black list con soglia a 10mila euro

Test anche su Hong Kong, Singapore, Malesia, Filippine
Comunicazione black list per le operazioni effettuate nel 2015 eccedenti la soglia di 10mila euro a regime nel modello polivalente. Le modifiche introdotte dal Dl 175/2014, in vigore dal 13 dicembre 2014, trovano, infatti, piena attuazione da quest’anno.
Con riferimento alle comunicazioni relative all’annualità 2014, l’agenzia delle Entrate (comunicato del 19 dicembre 2014) aveva invece chiarito, in via eccezionale per motivi di semplificazione, che i contribuenti potevano continuare a effettuare fino alla fine del 2014 le comunicazioni mensili o trimestrali secondo le regole previgenti.
Nel gestire il passaggio della periodicità da mensile/trimestrale ad annuale, il Dlgs 175/2014 non ha parimenti disciplinato i termini per l’adempimento, tant’è che, in un primo momento, qualche dubbio sull’effettiva scadenza dello stesso era sorto. Tuttavia, considerata anche la volontà di semplificazione del decreto, va rilevato che il termine per l’invio della comunicazione coincide, da quest’anno, con quello dello “spesometro” e, pertanto, dovrà essere effettuato entro l’11 aprile (il 10 è domenica) per i contribuenti con liquidazioni Iva mensili ed entro il 20 aprile per i contribuenti con periodicità Iva trimestrale (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri). La verifica della periodicità deve essere fatta con riferimento all’anno di presentazione del modello e non a quello cui lo stesso si riferisce. Così, ad esempio, un contribuente trimestrale nel 2015 che è divenuto mensile nel 2016 dovrà inviare la comunicazione entro l’11 aprile.
L’articolo 21 del Dl 175/2014 ha previsto che i dati delle operazioni intercorse con soggetti black list siano forniti con cadenza annuale e ha elevato a 10mila euro la soglia di valore complessivo oltre la quale scatta l’obbligo di comunicazione.
Questo limite si intende riferito non alla singola operazione, come da normativa previgente, ma all’importo complessivo annuo (circolare 31/E/2014). Al riguardo va precisato che quello in vigore è un limite cumulativo da verificarsi sommando l’imponibile delle operazioni attive e passive, a nulla rilevando né il numero di controparti coinvolte né la natura delle operazioni stesse. Da ciò consegue che, oltrepassata la soglia di 10mila euro di operazioni con controparti black list, vanno comunicate tutte le operazioni, anche quelle minori di importo trascurabile (si veda l’esempio qui a fianco). La previgente normativa era invece strutturata in maniera diversa, prevedendo una soglia di rilevanza minima per singola operazione (500 euro) al di sotto della quale non sussisteva alcun obbligo di comunicazione, senza però alcun limite complessivo.
L’obbligo di comunicazione riguarda tutte le operazioni con operatori aventi sede, residenza o domicilio in Stati o territori inseriti in almeno uno degli elenchi dei paesi black list di cui al Dm 4 maggio 1999 e al Dm 21 novembre 2001. In ragione del rinvio della norma previsto con riferimento ai soli “Stati o territori” (e non ai regimi fiscali contenuti nelle due liste), non vanno considerate le limitazioni soggettive/oggettive contenute negli articoli 2 e 3 (quest’ultimo articolo peraltro abrogato dal 26 maggio 2015) del Dm 21 novembre 2001. In conseguenza di ciò ogni operazione compiuta con le controparti estere individuate dovrà essere riepilogata nel quadro BL.
Con riferimento poi alle modifiche introdotte l’anno scorso è opportuno ricordare che i decreti ministeriali 30 marzo 2015 e 18 novembre 2015 hanno eliminato Hong Kong, Singapore, Malaysia e Filippine dal Dm 21 novembre 2001, ma non dal Dm 4 maggio 1999. Pertanto le operazioni con queste controparti estere continuano a dover essere segnalate nel modello. Per quanto riguarda invece le transazioni effettuate successivamente al 26 maggio 2015 con operatori in Angola, Giamaica, Kenya e Portorico, paesi presenti solo nell’articolo 3 del Dm 21 novembre 2001 e non nel Dm 4/05/99, la comunicazione non è più dovuta. Il Lussemburgo è stato infine escluso a decorrere dal 7 gennaio 2015 (Dm 16 dicembre 2014).
Fonte: Il sole 24 ore autore Mario Cerofolini Gian Paolo Ranocchi

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