Forfettari, la pluriattività moltiplica i coefficienti

La redditività va misurata per ciascuna occupazione svolta
Forfettari “pluriattività” con coefficienti di redditività diversificati e decurtazione dei contributi previdenziali applicata (per le “start up”) sull’imponibile già al netto della riduzione di un terzo.
Le istruzioni
L’approvazione definitiva delle istruzioni al modello Unico PF consente di sciogliere alcuni nodi interpretativi sulla tassazione dei contribuenti che nel 2015 hanno aderito al nuovo regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge di Stabilità 2015). Infatti, la semplice lettura delle disposizioni e della (in verità molto esigua) prassi lasciava dei vuoti che l’esame delle istruzioni al quadro «LM»(appositamente ampliato per far spazio a questa nuova categoria di contribuenti) permette di riempire, con l’avvertenza che le profonde modifiche imposte dalla legge 208/2015 troveranno spazio nel modello solo a partire da Unico 2017. La nuova sezione II del quadro «LM» (la prima parte è, infatti, dedicata ai contribuenti che nel 2015 erano nel “regime di vantaggio”, ossia ai cosiddetti “minimi”) inizia con l’attestazione della sussistenza dei requisiti per l’ingresso nel regime, dell’assenza di cause di esclusione e della presenza (eventuale) delle condizioni “di novità” dell’attività esercitata necessarie per poter fruire della riduzione di un terzo del reddito (comma 65).
Le istruzioni (si veda anche «Il Sole 24 Ore» dell’11 febbraio) ricordano che, in base al comma 74, una infedele dichiarazione di questi elementi, tale da determinare un maggior reddito accertato superiore del 10% a quello dichiarato, comporta l’incremento delle sanzioni ordinarie del 10%, fermo restando, comunque, che l’uscita dal regime, anche a seguito di accertamento, interviene sempre a decorrere dall’anno successivo al venir meno delle condizioni.
Il coefficiente di redditività
I chiarimenti attesi giungono nei righi successivi. In primo luogo viene sciolto il dubbio riguardante il coefficiente di redditività applicabile in caso di svolgimento di più attività appartenenti a settori Ateco differenti nell’ambito dei gruppi elencati dalla Tabella allegata alla Legge n. 190/2014. Il comma 55 di questo provvedimento, infatti, si limita a stabilire, in questa ipotesi, che si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate, ma questa indicazione serve solo per decidere se si è ammessi o meno al regime.
Non vi erano, invece, indicazioni sul coefficiente di redditività da applicare, tanto che erano emerse tre impostazioni, che portavano, alternativamente, a considerare: il coefficiente dell’attività prevalente in termini di ricavi o compensi;
il parametro del gruppo di attività con soglia di ricavi o compensi più elevata (utilizzato per la predetta verifica);
i coefficienti corrispondenti a ciascuna delle attività esercitate.
È quest’ultima la (condivisibile) soluzione che si ricava dalle istruzioni al rigo «LM22», con l’ovvia precisazione che se le diverse attività rientrano nel medesimo gruppo Ateco si indica il codice dell’attività prevalente applicando il relativo coefficiente alla somma dei ricavi o compensi incassati nel periodo. Quindi, un contribuente che, nel 2015, ha svolto contemporaneamente l’attività di intermediario del commercio e quella di commercio all’ingrosso, applicherà il coefficiente di redditività del 62% sui ricavi della prima e quello del 40% sui ricavi della seconda, compilando due righi del quadro (si veda l’esempio qui a lato).
La deduzione dei contributi
L’altro importante chiarimento riguarda la deduzione dei contributi versati (rigo «LM35»), che avviene dopo l’applicazione dello “sconto” di un terzo del reddito riservato alle nuove attività; l’inversione avrebbe, infatti, in molti casi annullato l’effetto della riduzione reddituale.
L’eventuale eccedenza di contributi rispetto al reddito transita dal rigo «LM49» e poi al quadro «RP», per essere dedotta dal reddito complessivo (ove si disponga di fonti reddituali non assoggettate a prelievo sostitutivo).
Le istruzioni al quadro «LM» colmano in qualche modo l’assenza di documenti di prassi rivolti ai forfettari rinviando alle indicazioni fornite con riferimento al regime di vantaggio, aggiungendo l’indicazione “ove compatibili”: il che, per quanto corretto, mette in luce le difficoltà che si incontrano andando per analogia.
Fonte: Il sole 24 ore autore Giorgio Gavelli

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