Imposta del 5% per i forfetari

Imprese e professionisti possono fruire della sostitutiva ridotta per i primi cinque anni
I contribuenti minimi che nel 2015 hanno optato per il regime ordinario possono dal 1° gennaio 2016 revocare l’opzione e accedere al regime forfetario come pure chi ha iniziato la attività nel 2015 adottando il regime dei minimi può transitare nel medesimo regime forfetario; queste precisazioni sono contenute nella circolare n. 10/E, emanata ieri dall’agenzia delle Entrate. In entrambe le ipotesi i nuovi contribuenti forfetari possono applicare sul reddito l’imposta sostitutiva del 5%, fino al compimento del quinquennio (articolo 1, comma 65, legge n. 190/2014). Qualora vi sia la revoca dell’opzione da parte di contribuenti che avevano optato per il regime ordinario e che nel corso del 2016 hanno emesso fattura con Iva, essi possono procedere mediante nota di accredito (come previsto dall’articolo 26 del Dpr n. 633/72) alla rettifica della fattura con restituzione dell’imposta al committente/ cessionario. Per sanare l’indebita applicazione dell’Iva c’è tempo fino al 16 maggio termine per la liquidazione periodica immediatamente successivo, alla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia della circolare n. 10/E. C’è poi la questione relativa ai contribuenti che hanno iniziato l’attività precedentemente al 2015 adottando il regime di vantaggio (articolo 27, decreto legislativo n. 98/2011) cosiddetto regime dei minimi e che vorrebbero transitare in quello forfetario applicando fino alla fine del quinquennio l’imposta sostitutiva nella misura del 5 per cento. L’Agenzia ricorda che il comma 87 dell’articolo 1, della legge n. 190/2014 prevede che coloro che applicavano il regime dei minimi al 31 dicembre 2014, potevano applicare le regole del comma 65 della legge n. 190/2014 (riduzione del reddito nella misura di un terzo) e che possono continuare ad applicare l’agevolazione (imposta sostitutiva nella misura del 5%, fino alla fine del quinquennio). Non è contemplata l’ipotesi in cui un soggetto abbia applicato il regime dei minimi ad esempio per tre anni fino al 2015 compreso e ora voglia transitare in quello forfetario.
La circolare esamina il nuovo regime forfetario introdotto dalla legge n. 190/2014 e integrato dalla legge n. 208/2015, commi 111 e seguenti, in vigore dal 1° gennaio 2015 per le persone fisiche che svolgono attività di impresa e di lavoro autonomo di piccole dimensioni. Si tratta di un regime naturale per i contribuenti che abbiano i requisiti previsti e che non ricadano nelle cause di esclusione; si tratta di un regime senza limiti temporali. Per quanto riguarda il limite di ricavi che dal 2016 è stato aumentato, in presenza di multiattività rientranti in più settori, si deve fare riferimento all’ammontare più elevato. In ordine al limite delle spese per lavoro dipendente che non deve superare l’importo di 5mila euro annui, vi concorrono anche quelle corrisposte per il lavoro svolto dai familiari (articolo 60 del Tuir). In ordine al costo dei beni strumentali che non deve superare l’importo di 20mila euro alla fine dell’esercizio, l’Agenzia precisa che tutti i beni a uso promiscuo (autovetture, telefonia) vengono assunti nella misura del 50 per cento. Il costo dei beni strumentali è assunto al netto dell’Iva ancorché non detratta e non si considerano quelli di valore non superiore a 516,45 euro. Fra le cause di esclusione al nuovo regime vengono ricordati i regimi speciali Iva o i regimi forfetari di determinazione del reddito i quali precludono il forfait anche per le attività gestite in modo ordinario; ad esempio chi gestisce una tabaccheria non può applicare il regime forfetario per il commercio di altri beni. Unica eccezione l’agricoltura qualora l’attività rientri nel reddito agrario in base all’articolo 32 del Tuir. Ad esempio un imprenditore agricolo può applicare il regime forfetario per la attività di agronomo o veterinario.
Fra le cause di esclusione viene fra le l’altro ricordata la partecipazione in società di persone o a responsabilità limitata trasparente la cui incompatibilità non si verifica se la partecipazione venga ceduta prima della fine del periodo di imposta.
La scelta del regime forfetario deve essere comunicata in sede di inizio attività nel modello AA9/12, pur non avendo valore di opzione trattandosi del regime naturale, ma è prevista una sanzione da 250 a 2mila euro in caso di omissione.
Fonte: Il sole 24 ore autore Gian Paolo Tosoni

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