Interpello, contribuenti al bivio

Obbligo di indicazione in dichiarazione per chi disattende un responso negativo
La riforma degli interpelli introdotta con la delega fiscale (Dlgs 156/2015) pone diverse questioni applicative che riguardano il “dopo”, cioè la fase successiva al momento in cui il contribuente ha ricevuto una risposta dall’amministrazione.
In base al nuovo testo dell’articolo 11 dello Statuto del contribuente (legge 212/2000), il contribuente invia un’istanza su carta libera alla direzione regionale delle Entrate competente per territorio nella quale descrive quale sia, a proprio parere, l’interpretazione da dare ad una norma tributaria.
L’Agenzia può rispondere positivamente esprimendo condivisione circa la soluzione prospettata, oppure può rispondere negativamente e formulare l’interpretazione corretta. I tempi della risposta, variati rispetto al precedente articolo 11, sono di 90 giorni, se l’interpello è di tipo ordinario, 120 giorni per gli interpelli probatorio, antiabuso e disapplicativo. L’eventuale inerzia dell’Agenzia vale assenso per tutte le tipologie di interpello.
La risposta, in qualunque forma, è vincolante per gli organi dell’amministrazione, con riguardo sia alle azioni successive nei confronti del soggetto istante che al tema oggetto di interpello. Sono nulli eventuali atti contrastanti. L’aver esteso gli effetti vincolanti ad «ogni organo» dell’amministrazione ha rafforzato l’efficacia dell’istituto; ciò salvo una successiva revoca o rettifica che, però, non avrà effetto sulle operazioni già poste in essere.
Dopo la risposta
A questo punto la palla passa al contribuente che ha facoltà di non uniformarsi alla soluzione fornita, se sfavorevole. In proposito si osserva che, sebbene il vincolo operi solo per l’amministrazione, il contribuente che voglia discostarsi dalla risposta ricevuta non è del tutto libero. Infatti, in caso di non adeguamento all’interpretazione fornita dall’Agenzia, non sfugge né ad eventuali interventi accertativi, né al relativo pagamento di imposte e sanzioni.
Nel caso degli interpelli probatori, il nuovo comma 3-quinquies dell’articolo 8 del Dlgs 471/1997 – applicato a decorrere dal 1° gennaio 2016 - punisce con una sanzione amministrativa da 2.000 a 21.000 euro il contribuente che omette di segnalare o segnala in modo incompleto la mancata presentazione dell’istanza di interpello o la risposta negativa.
Se poi l’omessa segnalazione riguarda materie complesse, la sanzione non sarà fissa ma correlata ai redditi o ai proventi. È il caso ad esempio dei dividendi e delle plusvalenze relativi a partecipazioni in imprese site in Paesi black list: il comma 3-ter dell’articolo 8 prevede una sanzioni pari al 10% dei proventi conseguiti e non indicati, con un minimo di mille e un massimo di 50mila euro.
Con riguardo all’interpello disapplicativo, unica tipologia per cui permane l’obbligatorietà, affievolita dal fatto che il contribuente può fornire prova di effettiva spettanza della disapplicazione anche in fase di accertamento o contenzioso, viene introdotta una specifica sanzione dal nuovo comma 7-ter dell’articolo 11 del Dlgs 471/1997, che sanziona la mancata presentazione con la stessa sazione prevista dal comma 3-quinquies dell’articolo 8 citato in precedenza. La sanzione è però raddoppiata nelle ipotesi in cui l’amministrazione disconosca la legittimità della «disapplicazione delle norme aventi ad oggetto deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo».
Le impugnazioni
Solo contro l’esito negativo degli interpelli disapplicativi si può proporre ricorso differito, unitamente all’atto impositivo. La tutela giurisdizionale risulta quindi “posposta”.
La non impugnabilità delle risposte fornite a tutte le altre tipologie di interpello, che il Dlgs 156/2015 ha previsto per superare le incertezze giurisprudenziali in merito, ha suscitato diverse perplessità in dottrina. Così come resta aperta la problematica dell’impugnabilità di una eventuale revoca dell’interpello (si veda l’articolo in basso).
Fonte: Il sole 24 ore autori Stefano Cingolani Luisa Miletta
I CASI CONCRETI 
Per la mancata indicazione in dichiarazione, la società Alfa viene sanzionata, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 3-quinquies, del Dlgs 471/97, con una sanzione che può andare da 2.000 a 21.000 euro
La società Alfa Srl fa istanza di interpello probatorio per disapplicare la disciplina delle società non operative. Nella soluzione prospettata, l’istante rappresenta la oggettiva impossibilità diconseguire maggiori ricavi, ma l’Agenzia non è favorevole alla soluzione descritta. La società non indica nella dichiarazione la risposta negativa ricevuta
Per disapplicare le disposizioni relative ai limiti del riporto delle perdite in una operazione di fusione, la società Beta Spa è obbligata a interpellare l’Agenzia. Tuttavia, non presenta istanza, né indica nella dichiarazione la mancata presentazione
In fase di accertamento non viene riconosciuta la disapplicazione della norma. Quindi la società Beta, in base all’articolo 11, comma 7-ter, del Dlgs 471/97, dovrà pagare una sanzione da 4.000 a 42.000 euro
Un contribuente persona fisica intende fruire di una detrazione d’imposta per interventi di riqualificazione energetica agevolati al 65 per cento. Interpella l’Agenzia ma non prospetta alcuna soluzione in merito al quesito esposto. L’Agenzia non risponde
Un contribuente persona fisica intende contribuire alle spese di restauro di una chiesa nel 2015. Interpella l’Agenzia per sapere se gli spetta il credito di imposta Art Bonus previsto dal Dl 83/2014. L’Agenzia dà parere favorevole, a determinate condizioni. Il contribuente procede con l’erogazione
Un contribuente chiede se può fruire della detrazione sul mutuo ipotecario per l’abitazione principale e in particolare se esiste la possibilità di portare in detrazione anche gli interessi derivanti dalla stipula di un secondo mutuo che estingue il primo. Risposta dell’Agenzia a sfavore
L’omessa individuazione di una soluzione interpretativa da parte del contribuente impedisce che si producano tutti gli effetti giuridici propri dell’interpello, con preclusione della formazione del silenzio assenso in caso di omessa o tardiva risposta dell’amministrazione
Nel 2016 l’Agenzia, dopo un chiarimento su Art Bonus del Mibac, rettifica la risposta a sfavore di del contribuente, rilevando che la detrazione non è più fruibile. La rettifica dovrebbe avere effetto nella dichiarazione successiva perché la risposta precedente ha fatto sì che il contribuente effettuasse la spesa
Se in seguito l’Agenzia rettifica la risposta in favore del contribuente, precisando che spetterà la detrazione integrale sugli interessi maturati anche in relazione al secondo mutuo - nel limite di 4.000 euro annuali – il contribuente può beneficiarne dal momento in cui riceve il chiarimento 

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