Leasing con maxi ammortamento

Lo sconto del 140% funziona senza recapture in caso di mancata opzione finale di acquisto
Super-ammortamento per i beni in leasing senza meccanismi di recapture in caso di mancato esercizio dell’opzione finale di acquisto. È una conseguenza diretta del funzionamento dell’incentivo introdotto dalla legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208), che presenta diverse peculiarità per gli acquisti tramite leasing. La maggiorazione del 40% vale con riferimento «alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria». In quest’ultimo caso l’agevolazione spetta all’utilizzatore, a condizione che il contratto sia qualificabile come leasing finanziario. Per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali rientrano nella locazione finanziaria soltanto quei contratti caratterizzati da un’opzione finale di acquisto (risoluzione 175/E del 2003). In assenza di opzione finale, il contratto sarà qualificabile come leasing operativo o noleggio, e in questo caso l’agevolazione spetta al proprietario/locatore.
I soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali, invece, dovranno fare riferimento allo Ias 17, che qualifica il leasing come financial quando «trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà del bene». Secondo lo Ias 17 l’operazione è rappresentata alla stregua di un finanziamento: il bene in leasing è iscritto nel bilancio dell’utilizzatore (a fronte di un debito nei confronti del concedente) e assoggettato ad ammortamento. Pertanto, per i soggetti Ias la maggiorazione si calcola sulle quote di ammortamento e non sui canoni di leasing. Per i soggetti che adottano i principi nazionali, poiché l’agevolazione comporta una maggiorazione del costo fiscale del bene, appare corretto distribuire il maggior valore sia sui canoni, limitatamente alla quota capitale, sia sul prezzo di riscatto. Il maggior valore imputato al prezzo di riscatto sarà recuperato attraverso la procedura di ammortamento, una volta esercitata l’opzione finale di acquisto, mentre il maggior valore imputabile ai canoni sarà deducibile lungo la durata “fiscale” del contratto di leasing. A differenza di quanto previsto nelle precedenti agevolazioni “Tremonti”, nella disciplina del super-ammortamento non e? previsto alcun meccanismo di recapture del beneficio in caso di mancato esercizio dell’opzione finale di acquisto e non sono previsti meccanismi di revoca in caso di cessione anticipata del bene acquistato in proprietà. Allo stesso modo si ritiene non applicabile alcuna revoca in caso di risoluzione anticipata del contratto di leasing con riconsegna del bene alla società concedente, ipotesi per certi versi assimilabile alla cessione del bene a terzi(acquistato in proprietà) prima della conclusione del processo di ammortamento.
Pertanto, i “super-canoni” già dedotti fino alla risoluzione restano acquisiti, mentre nessun beneficio spetterà sui canoni residui. Anche in caso di riscatto anticipato del bene non dovrebbe verificarsi alcun meccanismo di recapture in relazione ai “super-canoni” già dedotti; in aggiunta, l’utilizzatore potrà dedurre i “super-ammortamenti” in relazione all’intero prezzo pattuito per il riscatto anticipato. Questo dovrebbe corrispondere al valore dell’opzione finale di acquisto “originaria”, maggiorato dei canoni attualizzati al tasso contrattualmente previsto. In caso di riscatto anticipato, l’intero valore di acquisto del bene resta agevolabile, ma l’incentivo si “trasferisce” dai canoni di leasing alle quote di ammortamento. Tale conclusione appare coerente con l’inquadramento “unitario” dell’operazione. Ulteriore vicenda modificativa del contratto di leasing è la cessione del contratto stesso ad altro utilizzatore (nella prassi “subentro”).
Anche in tale ipotesi (che nella Tremonti-bis comportava la revoca del beneficio)si ritiene che non si verifichi nessun recapture degli “extra-canoni” già dedotti dal cedente. Tuttavia né il cedente né il cessionario potranno continuare a usufruire dell’agevolazione in relazione ai canoni residui e all’ammortamento del prezzo di riscatto, in analogia a quanto avverrebbe in caso di cessione del bene acquisito in proprietà prima del termine del processo di ammortamento.
Fonte: Il sole 24 ore

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