Per il regime forfettario Unico più complicato

Se la semplificazione non decolla
Per i contribuenti forfetari la determinazione del reddito è facile, ma la compilazione della dichiarazione dei redditi è molto complicata. È quanto emerge dalla circolare n. 10/E che ribadisce quanto indicato nelle istruzioni a Unico 2016, senza correggere il tiro per attenuare il peso degli adempimenti.
Ma vediamo in concreto alcuni passaggi del percorso compilativo. Per aumentare la compliance, i contribuenti che hanno adottato il regime forfetario nel 2015 (l’obbligo non riguarda coloro che continuano ad avvalersi dei regime dei “vecchi minimi”) devono compilare un prospetto nel quadro RS denominato «Regime forfetario per gli esercenti attività di impresa, arti e professioni – Obblighi informativi». Questo prospetto prevede obblighi informativi relativamente all’attività svolta anche se questi contribuenti sono esclusi dagli studi di settore. In particolare, i contribuenti devono dichiarare le informazioni relative al tipo di attività svolta e indicarle nei righi RS374-RS378 se esercenti attività di impresa e nei righi RS379-RS381 se, invece, esercitano un’arte o una professione. Le informazioni da inserire riguardano i dipendenti, i mezzi di trasporto utilizzati nell’attività, i costi per l’acquisto di materie prime, i canoni di godimento per i beni di terzi e i consumi. Nel quadro RS, inoltre, i contribuenti forfetari devono compilare i righi RS371-RS372-RS373 inserendo il codice fiscale dei soggetti a cui hanno corrisposto compensi senza applicare la ritenuta. I contribuenti forfetari, infatti, non assumono la qualifica di sostituti di imposta né devono assoggettare i compensi fatturati a ritenuta d’acconto.
La circolare n. 10/E/2016 precisa che qualora il contribuente forfetario abbia subito ritenute per errore a cui non sia possibile rimediare, il contribuente ha due possibilità per il recupero a condizione che siano state regolarmente certificate dal sostituti di imposta: chiederle a rimborso oppure scomputarle nel modello Unico nei righi RS40, LM41 oppure nel rigo RN 33 colonna 4.
Il regime forfetario rappresenta quello naturale per le persone fisiche che esercitano attività di impresa e professionali di dimensioni ridotte, ma la presenza dei requisiti di accesso e l’assenza di cause ostative devono essere attestati, per il 2015, barrando il campo 1 e il campo 2 del rigo LM21.
La circolare n. 10 delle Entrate sembra delineare definitivamente il passaggio al regime forfetario per i soggetti che ne hanno i requisiti, già in attività negli anni precedenti. Chi nel 2014 o anni precedenti ha applicato il regime di vantaggio (dei minimi) può abbracciare il nuovo regime con decorrenza dal 2015 applicando l’imposta sostitutiva del 15% su due terzi del reddito e negli anni successivi applicando l’aliquota del 5% fino al compimento del quinquennio dall’anno di inizio della attività. Invece se anche per il 2015 tali soggetti applicano il regime dei minimi per loro è preclusa la possibilità dal 2016 di transitare nel regime forfetario con l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5 per cento. Nulla vieta che il contribuente applichi il vecchio regime dei minimi fino alla fine del quinquennio o al compimento del 35esimo anno di età.
Resta salva l’opzione per il regime ordinario. In questo caso vale il comportamento concludente ma l’opzione deve comunque essere comunicata compilando il quadro VO della dichiarazione Iva da presentare successivamente alla scelta effettuata (Iva 2016 per l’opzione dal 2015).
Fonte: Il sole 24 ore autore Gian Paolo Tosoni

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