Premio sui beni ristrutturati di terzi

Le migliorie su beni di terzi entrano nel maxiammortamento se sono costituite da beni con una propria funzionalità che vengono iscritti nelle immobilizzazioni materiali in base ai principi contabili.
Diversamente, si tratta di costi pluriennali non agevolabili. Lo chiarisce l’agenzia delle Entrate nella circolare 23/E diffusa ieri. Per le autovetture, diverse da quelle strumentali ed in benefit a dipendenti, l’ulteriore deduzione extracontabile non può comunque eccedere 7.230 euro.
Soggetti e beni
La circolare 23/E di ieri esamina i profili soggettivi ed oggettivi dell’agevolazione soffermandosi in particolare sulle novità rispetto a precedenti disposizioni agevolative. Possono in particolare usufruire del bonus, oltre ai titolari di reddito di impresa, gli esercenti arti e professioni anche se applicano il regime dei minimi o il regime cosiddetto di vantaggio (ma non quelli in regime forfettario). In ogni caso, anche per i lavoratori autonomi la rilevanza temporale degli investimenti si determina con le ordinarie regole di competenza.
La deduzione del 40% spetta, in caso di affitto di azienda, all’affittuario (legittimato a dedurre le quote ordinarie), oppure al concedente laddove il contratto preveda la deroga alle disposizioni civilistiche sulla conservazione dei beni.
Per quanto concerne gli investimenti, deve trattarsi di beni strumentali (esclusi quindi quelli destinati alla vendita o i materiali di consumo) acquistati in proprietà o in leasing finanziario (non rileva la locazione operativa). Un importante chiarimento riguarda gli interventi di miglioria effettuati su cespiti condotti in affitto o in comodato. Se si tratta di beni che hanno una propria individualità e una autonoma funzionalità, che possono dunque essere rimossi al termine del contratto, il relativo costo si iscrive, secondo il documentoOic 16, nelle immobilizzazioni materiali, spettando dunque (in presenza degli altri requisiti) la deduzione maggiorata. Se invece, precisa l’Agenzia, si tratta di meri costi da iscrivere nelle immobilizzazioni immateriali il maxiammortamento non potrà essere stanziato.
Autovetture
La circolare illustra il meccanismo di deduzione per le autovetture e gli altri mezzi di trasporto a deducibilità limitata. La legge prevede, per evitare penalizzazioni nel calcolo della deduzione, che i limiti di costo fiscalmente rilevante (18.076 euro elevati a 25.823 per agenti e rappresentanti) sono aumentati del 40 per cento. Ciò significa che se il costo dell’auto è inferiore o pari al limite (18.076), il maxiammortamento opera ordinariamente (40% delle quote determinate sulla base dei coefficienti tabellari rapportate al costo effettivo), ferma la deducibilità ridotta a norma dell’articolo 164 (20% elevato all’80% per gli agenti). Laddove invece l’autovettura abbia un costo superiore al limite fiscale, la deduzione maggiorata si calcolerà (di anno in anno) sul 40% di 18.076 euro cioè su 7.230 euro. Ad esempio per un veicolo di costo pari a 20.000 euro (o qualunque importo superiore a 18.076, visto che il risultato non cambia), l’impresa, oltre alla deduzione ordinaria da conto economico, potrà evidenziare in ciascun modello Unico una variazione fiscale pari al 25% (coefficiente tabellare, da ridurre al 50% nel primo anno) di 7.230 euro, da ragguagliare poi al 20% (percentuale di deducibilità). In pratica la deduzione del 40% sarà così strutturata nel tempo: 180,76 + 361,52 + 361,52 + 361,52 + 181,76 = 1.446,08.
L’incremento del 40% del costo fiscalmente ammortizzabile vale anche per motocicli (tetto portato a 5.784 euro) e per i ciclomotori (tetto portato a 2.892 euro). Nessun particolare regime è invece previsto per le auto concesse in benefit a dipendenti per oltre la metà dell’esercizio che, come noto, non hanno alcun limite di costo fiscale per ammortamenti e leasing. In questi casi, il maxiammortamento sarà sempre pari al 40% del costo effettivo, con deduzione delle quote annue al 70 per cento.
Fonte: Il sole 24 ore autore Luca Gaiani

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