Società di comodo con meno limiti

Possibile chiedere il rimborso Iva e far valere i crediti per la compensazione
Una società non operativa, perché non supera il test o perché consegue perdite, può “auto-disapplicarsi” la disciplina - perché ritiene di essere “operativa” - e, quindi, evitare tutte le penalizzazioni previste per le società di comodo. È questo quanto si desume dalla circolare n. 9/E/2016 sulla nuova disciplina degli interpelli.
Occorre partire dal presupposto che i termini «società di comodo» e società «non operative» sono equipollenti. Le norme (articolo 30 della legge n. 724/1994 e articolo 2, comma 36-decies, del decreto legge n. 138/2011) stabiliscono che se la società non supera il test di operatività, oppure consegue perdite per cinque periodi d’imposta, viene considerata «non operativa». Qui vi è un primo equivoco, posto che la circolare 9/E/2016 distingue tra società «non operative» (intendendo quelle che non superano il test) e società in perdita sistematica. Negli stessi termini si esprimono le istruzioni a Unico 2016, ma si tratta di un’impostazione non in linea con il dettato normativo. L’impostazione non segue nemmeno la precedente circolare n. 7/E/2013 la quale aveva rappresentato che esistono due parametri (il mancato superamento del test e il conseguimento di perdite) che determinano la presunzione (legale relativa) di non operatività. 
L’articolo 30 della legge 724/1994 ulteriormente stabilisce che, in presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi e proventi minimi, nonché del reddito minimo, la società interessata «può» interpellare l’amministrazione secondo il nuovo interpello probatorio previsto dall’articolo 11 dello Statuto. La novità oggetto di commento sta proprio qui.
Precedentemente, la norma disponeva che la società, sempre in presenza di situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi e del reddito minimo, poteva interpellare l’amministrazione attraverso il precedente interpello disapplicativo antielusivo (riferimento improprio perché le società di comodo non hanno nulla a che vedere con l’elusione). L’inghippo è che di fronte alla norma che diceva chiaramente che l’interpello disapplicativo era una facoltà, l’amministrazione aveva sempre sostenuto che si trattava invece di un obbligo. 
Per effetto della modifica intervenuta, l’Agenzia con la circolare n. 9/E/2016 ritiene che ora la società può “auto-valutare”, quindi autonomamente senza presentare interpello, che sussistono le condizioni per disapplicare la disciplina delle società non operative.
In sostanza, pur non superando il test di operatività o avendo conseguito perdite per cinque periodi, la società può ritenersi operativa, senza presentare interpello, così da non andare incontro a tutte le penalizzazioni previste. Una di queste è il divieto di utilizzo in compensazione del credito Iva o la richiesta di rimborso dello stesso. La circolare, a proposito della richiesta di rimborso, precisa che la società dovrà attestare che sussistono le oggettive situazioni che non hanno permesso di conseguire i valori minimi previsti per le società di comodo mediante la dichiarazione sostitutiva prevista nel campo del quadro VX della dichiarazione Iva. La circolare nulla dice per la compensazione del credito Iva, ma è da ritenere che il contribuente, “auto-disapplicandosi” la disciplina (con le nuove indicazioni nel prospetto per la verifica dell’operatività in Unico 2016), potrà utilizzare liberamente il credito in compensazione. Ovviamente, il rischio è che l’ufficio ritenga la società non operativa e provveda all’accertamento, con tutta una serie di problematiche anche su altri versanti, come, ad esempio, la determinazione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva per l’assegnazione agevolata dei beni.
Fonte: Il Sole 24 ore autore Dario Deotto

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