Su «RW» semplificazioni tagliate

Obbligo di prospetto con attività valorizzate in base ai vecchi criteri
La semplificazione della gestione del quadro RW cade sul traguardo della circolare. Dopo i chiarimenti positivi per i contribuenti, arrivati in occasione di Telefisco, infatti, la circolare n. 12/E ha integrato le istruzioni prevedendo che in ogni caso, al di là delle ipotesi di semplificazione, i contribuenti debbano predisporre e conservare un prospetto, con i dati delle attività finanziarie «valorizzate in conformità ai criteri di valorizzazione delle attività contenuti nella circolare 38/E del 2013». Con un taglio netto all’ipotese di semplificazione. 
La circolare 12/E del 2016 conferma la procedura semplificata di compilazione del quadro RW, emersa in occasione del Telefisco 2016 (si veda Il Sole 24 Ore del 29 febbraio scorso), nel caso in cui il contribuente detenga all’estero, anziché singoli investimenti, una relazione finanziaria (un rapporto di amministrazione o gestione) con uno o più intermediari esteri. La risposta 14.1 afferma, infatti, che in presenza di un unitario rapporto finanziario, si deve indicare nel quadro RW il valore iniziale e il valore finale di detenzione della relazione finanziaria, non rilevando le eventuali singole variazioni della sua composizione.
La circolare dettaglia la procedura precisando che nel caso in cui le variazioni della composizione della relazione finanziaria siano riconducibili a un apporto di capitale (versamento contanti, conferimento titoli), il momento di avvenuta variazione dovrà essere considerato come discriminante temporale da cui far discendere un nuovo adempimento dichiarativo. 
Pertanto, seppure con riferimento alla medesima relazione finanziaria, si dovrà indicare: 
in un rigo il valore iniziale e il valore finale di detenzione immediatamente antecedente al momento dell’apporto; 
in un nuovo rigo, successivamente, il valore iniziale di detenzione successivo al momento dell’apporto e il valore finale. 
In pratica è come se si fosse chiusa la vecchia relazione e se ne fosse aperta una nuova. 
Questo metodo ha il pregio di evitare di dover tenere una stratificazione Lifo degli apporti, anche se può incidere sul valore finale del dossier, che viene aggiornato anche in corso d’anno nel caso in cui si siano verificati nuovi apporti. Il chiarimento evidentemente vale anche nel caso in cui avvengano prelievi di liquidità o titoli. Solo con riferimento a Unico 2016, in via transitoria, si dovrà utilizzare, per comunicare le relazioni finanziarie all’estero il codice attività 14 «Altre attività estere di natura finanziaria».
Il fatto che anche i movimenti di contante siano equiparati a un nuovo apporto fa pensare che quei conti correnti che sono normalmente abbinati ai dossier titoli in un’unica relazione finanziaria non vadano indicati separatamente nel quadro RW, ma siano da cumulare nel valore della relazione. Si tratta di un’ulteriore semplificazione che,però, finisce con l’assoggettare i conti correnti d’appoggio all’Ivafe del 2 per mille anziché a quella fissa di 34,20 euro. Viene così vanificata l’eventuale strategia di trasformare in liquidità il patrimonio in prossimità della fine dell’anno per ridurre la base imponibile soggetta all’Ivafe proporzionale.
Questa procedura dovrebbe agevolare anche il lavoro degli uffici in sede di liquidazione delle domande di collaborazione volontaria. 
Purtroppo, però, nella versione finale della risposta al Telefisco contenuta nella circolare 12/E viene aggiunto che «per consentire l’attività di controllo, permane, comunque, l’onere per il contribuente di predisporre e conservare un apposito prospetto, da esibire o trasmettere su richiesta dell’Amministrazione finanziaria, in cui sono specificati i dati delle singole attività finanziarie valorizzate in conformità ai criteri di valorizzazione delle attività contenuti nella circolare 38/E del 2013». La richiesta è assurda perché la tecnica di valutazione contenuta nella circolare 38/E del 2013 (basata sull’analisi delle singole variazioni della composizione del dossier) è completamente diversa da quella maturata in occasione di Telefisco 2016: se fosse necessario redigere un prospetto conforme alla circolare 38/E ogni intento semplificatorio sarebbe vanificato. 
Per quanto riguarda le sanzioni applicabili per la violazione degli obblighi di compilazione del quadro RW viene confermato che esse sono applicabili sulla somma dei valori finali «ponderati per il periodo di possesso» di ciascuna attività (o, data la nuova prassi, relazione finanziaria). È auspicabile, però, che gli uffici dell’agenzia delle Entrate terranno conto di queste indicazioni anche nel liquidare le domande di collaborazione volontaria dato che si assiste a comportamenti disomogenei.
Fonte: Il sole 24 ore autore Marco Piazza

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