Assegnazioni, prelievo light per i soci

Imponibile da determinare al netto di quanto già tassato dalla società con l’imposta sostitutiva
Il pagamento dell’imposta sostitutiva da parte della società risulta, fino a concorrenza dell’imponibile tassato, «definitivo e liberatorio per i soci» e il costo fiscalmente riconosciuto in capo agli stessi è pari al valore normale o catastale del bene assegnato che ha assunto rilevanza per la società. La circolare 26/E/2016 sulle assegnazioni emanata ieri ha così risolto a favore dei contribuenti la questione sorta in seguito al mutato regime di tassazione degli utili rispetto a quello vigente in concomitanza con la precedente normativa agevolativa. Inoltre, il documento di prassi ha chiarito che l’opzione si perfeziona con l’indicazione nella dichiarazione dei redditi dei valori dei beni e dell’imposta sostitutiva e che l’omissione, totale o parziale, o la tardività del versamento comporta l’iscrizione a ruolo delle imposte dovute, salvo il ricorso al ravvedimento operoso.
L’ambito soggettivo
L’assegnazione agevolata può essere effettuata da tutte le società di capitali e commerciali di persone, anche in liquidazione. Sono, invece, esclusi gli enti non commerciali e le società non residenti, anche se possiedono una stabile organizzazione in Italia. I soci assegnatari possono anche essere soggetti diversi dalle persone fisiche e non avere la residenza nel territorio dello Stato.
L’identità dei soci delle società non obbligate alla tenuta del relativo libro deve essere provata mediante «idoneo titolo avente data certa».
Gli effetti per i soci
L’Agenzia ha fondato la scelta del regime fiscale dei soci sulla considerazione che la norma intende consentire l’assegnazione dei beni applicando un’imposta sostitutiva che «chiuda, fino a concorrenza dell’ammontare tassato, qualsiasi debito tributario» sia della società che del socio, tenendo conto dell’affermazione della relazione di accompagnamento in base alla quale la stessa norma si pone in continuità rispetto a quella del 1997, limitandosi ad adeguare i riferimenti normativi all’attuale formulazione del Tuir. Sono state, pertanto, confermate le istruzioni della circolare 40/E del 2002, anche perché la riforma della disciplina degli utili ha comunque mantenuto sostanzialmente invariata l’imposizione complessiva degli stessi, sia pure ripartendola tra i soci e la società.
Per i soci delle società di capitali assume quindi rilevanza il valore, normale o catastale, del bene che è stato assoggettato all’imposta sostitutiva (al netto degli eventuali debiti accollati agli stessi), «a prescindere dall’importo eventualmente contabilizzato dal socio assegnatario». A tale valore va fatto riferimento ai fini:
della riduzione del valore della partecipazione (nel caso di distribuzione di riserve di capitale) o della tassazione del dividendo in natura (nell’ipotesi di distribuzione di riserve di utili);
della determinazione del costo fiscalmente riconosciuto del bene assegnato;
del costo della partecipazione, che, in caso di riduzione di riserve di capitale, va incrementato del maggior valore affrancato e decrementato del valore normale del bene fuoriuscito dal patrimonio sociale (come previsto per le operazioni di trasformazione).
In caso di assegnazione mediante riduzione di riserve di utili il costo della partecipazione resta, invece, invariato e l’eventuale differenza tra il valore normale del bene e la plusvalenza assoggettata a imposta sostitutiva concorre a formare il reddito del socio nei modi ordinari.
Anche per le società di persone il pagamento dell’imposta sostitutiva rende «definitiva e liberatoria la tassazione in capo ai soci assegnatari» (con riguardo all’importo tassato) e determina l’incremento del valore della partecipazione di tutti i soci per la differenza assoggettata a tale imposta.
Il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione del solo socio assegnatario deve essere, altresì, ridotto del valore normale o catastale del bene preso a riferimento dalla società per determinare la plusvalenza, essendo lui solo il beneficiario dell’utile in natura.
In caso di assegnazione o di cessione dell’immobile al socio non imprenditore di società di capitale o di persone il termine quinquennale per la rilevanza fiscale della relativa plusvalenza decorre dal momento in cui le operazioni hanno effetto.
Fonte: Il sole 24 ore autore Gianfranco Ferranti

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