Aspetto sanzionatorio dichiarazione infedele

Quanto all’aspetto sanzionatorio legato all’integrazione del modello Unico 2015 va ricordato che – nel caso in cui ci si trovi in presenza di correzioni da effettuarsi solo sul modello degli studi di settore senza alcuna variazione rispetto agli imponibili e alle imposte dichiarati in origine – l’invio della dichiarazione integrativa, comprensiva del modello degli studi di settore corretto, va accompagnato dal versamento di 31,25 euro (1/8 della sanzione minima applicabile a titolo di sanzione ridotta) con il codice tributo 8911 (anno 2015).
Qualora, invece, ci sia la necessità di rimettere mano ai dati contabili con conseguente variazione degli imponibili e delle imposte originariamente dichiarati, è bene ricordare che per effetto del Dlgs 158/2015 sono state ridotte le sanzioni “base” cui fare riferimento. Sanzioni che variano ora dal 90 al 180% della maggiore imposta o minor credito dichiarato (prima erano dal 100 al 200%).
Così le violazioni commesse in occasione della presentazione del modello Unico 2015, Irap ed eventualmente Iva possono essere regolarizzate, fino al 30 settembre 2016 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, fruendo della riduzione ad 1/8 del minimo. In particolare entro questa scadenza occorrerà presentare la dichiarazione integrativa sulla base dei dati contabili rettificati (ad esempio aumentando i ricavi dichiarati), versando le maggiori imposte, la sanzione dell’11,25% da dichiarazione infedele e gli interessi legali dovuti. 
Fonte: Il sole 24 ore autore Mario Cerofolini

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