Beni ai soci, convenienza in sei test

Dai controlli sull’operatività della società alle conseguenze fiscali delle cessioni successive
Sei test preventivi per la decisione sulle assegnazioni agevolate. Con la chiusura delle imposte 2015 le società che intendono avvalersi delle assegnazioni o delle trasformazioni agevolate previste dalla legge 208/2015, devono verificare fattibilità, costi e benefici dell’operazione, svolgendo diverse analisi sia sui beni assegnabili che sulla posizione dei soci assegnatari. 
Requisiti per l’assegnazione 
Il termine per le assegnazioni agevolate di immobili non strumentali e mobili registrati appare ancora lontano, ma in realtà, per effetto della tradizionale sospensione delle attività ad agosto, restano poco più di due mesi per chiudere l’operazione (salvo proroghe). È dunque opportuno che, già nei prossimi giorni, le società interessate, tenendo conto delle istruzioni emanate con la circolare 26/E del 1° giugno, diano l’avvio al percorso finalizzato ad assumere la scelta per poi procedere, al rientro dalle ferie, alla fase esecutiva. 
Il primo passaggio da svolgere è la verifica delle operatività della società nel triennio 2013-2015. Chi è risultato di comodo (non operativo o in perdita sistematica) in almeno due dei tre esercizi dovrà infatti applicare l’imposta sostitutiva maggiorata al 10,5%, il che potrebbe rendere poco conveniente l’assegnazione. Nella individuazione di questa particolare condizione dovrà tenersi conto dell’esistenza, negli anni interessati, di cause di esclusione o di disapplicazione (analizzando con attenzione il periodo in cui devono essersi verificate), compresa, per il 2015, la nuova ipotesi di “autodisapplicazione” in dichiarazione introdotta dal Dlgs 156/2015. Ad esempio, chi è di comodo nel 2014 e nel 2015 (ma non nel 2013) potrebbe, se sussistono situazioni oggettive che hanno giustificato il mancato superamento dei parametri di legge, autodisapplicare la disposizione nel modello Unico 2016 evitando anche la sovra imposta sostitutiva.
Calcoli a tre livelli 
I controlli successivi devono riguardare la sussistenza dei requisiti oggettivi (beni) e soggettivi (soci assegnatari). La circolare 26/E/2016 ha opportunamente chiarito che la condizione di “non strumentalità per destinazione” del bene deve essere verificata alla data di assegnazione. È dunque possibile e legittimo assegnare un immobile che attualmente è utilizzato direttamente se, entro il 30 settembre, lo stesso viene dato in locazione o in comodato a terzi. 
Il passaggio più complesso dell’intero percorso riguarda la quantificazione del costo dell’operazione. Esso si struttura in realtà in tre step differenti: imposta sostitutiva sulla società, imposte sui redditi dei soci e Iva e altre imposte sul trasferimento del bene. 
L’Agenzia ha confermato l’impostazione di precedenti norme agevolative secondo cui la tassazione della società esaurisce, limitatamente all’importo dichiarato, ogni ulteriore onere impositivo anche per i soci. L’assegnazione, pertanto, interesserà la posizione del socio (dividendo o riduzione del costo della partecipazione) solo per l’eventuale eccedenza tra il valore del bene assegnato (valore normale o catastale a seconda di ciò che ha scelto la società) e plusvalenza assoggettata all’imposta dell’8 o del 10,5 per cento. Il costo della operazione sui soci, che spesso sarà la componente più rilevante, deve tener conto della tipologia di riserve impiegate per far uscire i beni. La circolare 26/E non ha chiarito l’impatto, sugli assegnatari, dell’utilizzo di riserve in sospensione che vengono tassate al 13% dalla società, ma è da ritenere, per lo stesso principio sopra richiamato, che questa tassazione impedisca ulteriori imposizioni sui soci.
Dopo l’assegnazione 
Non devono infine essere trascurate le conseguenze della assegnazione sulla fiscalità successiva dei soci e della società. Per quest’ultima, occorre avere certezza che, a seguito della uscita dei beni, si torni o si mantenga una situazione di operatività ai fini della disciplina delle società di comodo. Diversamente, potrebbe valer la pena di sciogliere la società estromettendo anche i residui beni, oppure di adottare la trasformazione in società semplice. Se i soci pensano di cedere a breve i beni ricevuti, occorre tener conto che, per cinque anni, le plusvalenze saranno imponibili, dovendosi valutare l’opportunità di assoggettare all’imposta sostitutiva il valore normale in luogo del valore catastale (di fatto affrancando le plusvalenze latenti all’8%), o, anche in questo caso, di trasformare la società (senza interruzione del possesso ai fini del quinquennio). 
Fonte: Il sole 24 ore autore Luca Gaiani
TEST DI OPERATIVITÀ
Verificare se la società è considerata, o meno, società di comodo ai fini della applicazione dell’imposta sostitutiva maggiorata dall’8 al 10,5%. L’imposta maggiorata scatta se la società:
non ha superato il test di operatività (ricavi minimi) in almeno due periodi del triennio 2013-2015 e dunque in una delle seguenti coppie di anni: 2013-2014, 2014-2015, 2013-2015, salva l’esistenza di cause di esclusione o disapplicazione (compresa autodisapplicazione per il 2015); e/o
è risultata in perdita sistematica con riferimento ad almeno due dei seguenti tre periodi di osservazione:
(i) 2010-2011-2012 (tre esercizi in perdita o due in perdita e uno con reddito inferiore al minimo);
(ii) 2009-2010-2011-2012-2013 (cinque esercizi in perdita o quattro in perdita e uno con reddito inferiore al minimo);
(iii) 2010-2011-2012-2013-2014 (cinque esercizi in perdita o quattro in perdita e uno con reddito inferiore al minimo). Salva l’esistenza in alcuno di tali esercizi di osservazione di cause di disapplicazione, ovvero l’esistenza di cause di esclusione legale negli esercizi: (i) 2013, (ii) 2014, (iii) 2015
BENI ASSEGNABILI E SOCI ASSEGNATARI
Stabilire se gli immobili sono assegnabili:
Immobili non utilizzati direttamente alla data della assegnazione e dunque:
(i) immobili strumentali per natura concessi in locazione, comodato o inutilizzati,
(ii) immobili merce,
(iii) immobili patrimonio (abitazioni locate o date in comodato). Esclusi i terreni coltivati direttamente e gli immobili locati con fornitura di servizi complementari e funzionali qualitativamente e quantitativamente prevalenti sulla locazione.
Assegnabili anche diritti parziari posseduti (nuda proprietà o usufrutto) su tali immobili
Beni mobili registrati diversi da quelli utilizzati come beni strumentali nella attività propria dell’impresa
Individuare quali soci possono risultare assegnatari
Assegnazione solo a soci che erano tali già al 30 settembre 2015 anche se al momento della assegnazione posseggono percentuali differenti da tale data
Sono irrilevanti isubentri avvenuti dopo il 30 settembre 2015 per successione
PLUSVALENZA E TASSAZIONE DELLA SOCIETÀ
Calcolare la plusvalenza: (valore di assegnazione – costo fiscalmente riconosciuto)
Individuare il valore di assegnazione che può essere scelto per ogni singolo immobile tra: (i) valore normale; oppure (ii) valore catastale; oppure (iii) valore intermedio tra (i) e (ii). Per l’assegnazione di beni mobili registrati si assume solo il valore normale.
Individuare il costo fiscalmente riconosciuto del bene che corrisponde al costo fiscale al netto degli ammortamenti dedotti. Il costo fiscale va aumentato di eventuali ammortamenti stanziati in bilancio ma non dedotti in quanto riferiti al costo del terreno (per i beni riscattati da leasing considerare anche la quota dei canoni indeducibile perché riferita all’area)
Calcolare l’imposta sostitutiva
8% della plusvalenza (10,5% per le società di comodo come da punto 1)
Minusvalenza
Se il costo fiscalmente riconosciuto supera il valore di assegnazione non vi è imposta da versare, ma l’assegnazione può comunque effettuarsi con gli altri benefici di legge
Riserve in sospensione
Se si utilizzano riserve in sospensione di imposta per assegnare i beni la società deve versare un’ulteriore imposta sostitutiva del 13% sull’importo di tali riserve annullato
ASSEGNAZIONE E TASSAZIONE DEI SOCI
Verificare se l’assegnazione è soggetta a Iva
L’assegnazione è esclusa da Iva se all’atto dell’acquisto non è stata operata la detrazione dell’imposta: (i) beni acquistati presso un privato; (ii) beni acquistati prima dell’introduzione dell’I a; (iii) beni acquistati con Iva indetraibile
L’assegnazione è soggetta a Ivanegli altri casi
Immobili abitativi: operazione esente tranne che per fabbricati assegnati dal costruttore (o da chi li ha ristrutturati) entro 5 anni dalla fine lavori o anche successivamente su opzione. Immobili strumentali: assegnazione imponibile per fabbricati assegnati dal costruttore o da chi li ha ristrutturati) entro 5 anni dalla fine lavori; assegnazione esente (salvo opzione) negli altri casi
Determinare l'imponibile
La base imponibile è costituita dal prezzo di acquisto aumentato delle spese sostenute (con IVA detratta) per riparare e completare il bene, tenendo conto, in diminuzione, del deprezzamento subito nel tempo
Verificare la eventuale rettifica della detrazione
Se l'assegnazione avviene senza IVA e riguarda beni immobili con IVA detratta (o beni con spese di manutenzione o recupero ad IVA detratta), occorre rettificare (art. 19-bis2) la detrazione se non sono ancora decorsi 10 anni dall'acquisto (o dal riscatto in caso di beni acquisiti da leasing)
Imposta di registro
L'imposta di registro proporzionale sugli atti di assegnazione è ridotta alla metà e le imposte ipotecarie e catastali sono applicate in misura fissa
TASSAZIONE AI FINI IVA E REGISTRO
Verificare se l’assegnazione è soggetta a Iva
L’assegnazione è esclusa da Iva se all’atto dell’acquisto non è stata operata la detrazione dell’imposta: (i) beni acquistati presso un privato; (ii) beni acquistati prima dell’introduzione dell’I a; (iii) beni acquistati con Iva indetraibile
L’assegnazione è soggetta a Ivanegli altri casi
Immobili abitativi: operazione esente tranne che per fabbricati assegnati dal costruttore (o da chi li ha ristrutturati) entro 5 anni dalla fine lavori o anche successivamente su opzione. Immobili strumentali: assegnazione imponibile per fabbricati assegnati dal costruttore o da chi li ha ristrutturati) entro 5 anni dalla fine lavori; assegnazione esente (salvo opzione) negli altri casi
Determinare l'imponibile
La base imponibile è costituita dal prezzo di acquisto aumentato delle spese sostenute (con IVA detratta) per riparare e completare il bene, tenendo conto, in diminuzione, del deprezzamento subito nel tempo
Verificare la eventuale rettifica della detrazione
Se l'assegnazione avviene senza IVA e riguarda beni immobili con IVA detratta (o beni con spese di manutenzione o recupero ad IVA detratta), occorre rettificare (art. 19-bis2) la detrazione se non sono ancora decorsi 10 anni dall'acquisto (o dal riscatto in caso di beni acquisiti da leasing)
Imposta di registro
L'imposta di registro proporzionale sugli atti di assegnazione è ridotta alla metà e le imposte ipotecarie e catastali sono applicate in misura fissa
REGIME DELLE SUCCESSIVE CESSIONI E SORTE DELLA SOCIETÀ
Verificare il periodo di applicazione delle plusvalenze sui soci
In caso di assegnazione di immobili (diversi da aree fabbricabili) il socio assegnatario sarà soggetto alla disciplina del redditi diversi (articolo 67, lettera a, Tuir) per cinque anni dalla data di assegnazione. Oltre tale periodo, la cessione dell'immobile non genererà plusvalenze imponibili
Verificare il costo fiscale ai fini del calcolo delle plusvalenze
Il costo fiscale del bene in capo al socio per la determinazione di eventuali successive plusvalenze (vendite entro 5 anni dalla assegnazione, o anche oltre per aree fabbricabili) corrisponde al valore di assegnazione di cui al precedente punto 3
Rifare il test di operatività post assegnazione
Verificare se a seguito della assegnazione, la società riesce a superare il test di operatività per assumere adeguate decisioni circa la eventuale (auto)disapplicazione sul 2015 e/o il versamento degli acconti 2016 o ancora in merito alla opportunità di liquidare la società contestualmente alla assegnazione

Commenti