Beni ai soci, in conto il deprezzamento

La valutazione per la base imponibile delle operazioni soggette a Iva
Società di persone, riserve in sospensione d’imposta, minusvalenze e valore imponibile ai fini Iva: la circolare 26/E/2016 dell’agenzia delle Entrate sull’assegnazione dei beni ai soci lascia sul tavolo alcune questioni non risolte che dovranno essere oggetto di chiarimenti integrativi per poter permettere alle società interessate di calcolare correttamente gli effetti fiscali dell’operazione.
Società di persone
La circolare tratta dell’attribuzione dei beni ai soci di società di persone al paragrafo 6.2: il pagamento dell’imposta sostitutiva incrementa il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di tutti i soci (in misura proporzionale alle quote di ciascuno), mentre l’assegnazione del bene comporta (in misura pari al valore normale o catastale prescelto) un decremento del costo nei confronti del solo socio assegnatario, con eventuale tassazione del “sottozero”. Occorre osservare che anche nelle società di persone l’assegnazione del bene può avvenire come distribuzione in natura di utili già formati (e, quindi, già tassati) e di riserve di rivalutazione già affrancate (con imposta sostitutiva al 10%) ancora in essere. L’articolo 68, comma 6, Tuir prevede, per queste società, che il costo della partecipazione è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputati al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio stesso. Per cui, nelle ipotesi descritte, non frequentemente vi sarà creazione di materia imponibile in capo al socio. Tuttavia, il descritto meccanismo trova notevoli difficoltà pratiche di applicazione nelle società in contabilità semplificata, ipotesi non trattata dalla circolare.
Società di capitali
Per quanto riguarda le riserve in sospensione d’imposta presenti (in particolare) presso le società di capitali, la circolare si limita a richiamare l’imposta sostitutiva del 13% prevista dalla norma ma evita di trattare gli effetti sui soci. Ipotizzando che si utilizzi solo questa riserva (per 1.000) a fronte di un bene completamente ammortizzato e dal valore catastale di 400, premesso che su quest’ultimo importo la società paga l’8% (o il 10,5%) al socio resta qualcosa da versare? Le ipotesi possibili sono tre. Secondo il primo orientamento, tale versamento sostituirebbe l’imposta dovuta dalla società ma non quella dei soci, che dovrebbero considerare l’importo come dividendo. Ma questo penalizzerebbe queste riserve una seconda volta, anche oltre a quanto accade, in questa assegnazione, alle ordinarie riserve di utili. Allo stesso penalizzante risultato si giunge con una seconda impostazione che, sulla base di quanto affermato dall’Agenzia con riferimento alla trasformazione agevolata (circolare 25/E/07), vede il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione del socio incrementarsi per effetto dell’imposta sostitutiva versata. Se si distribuiscono utili, infatti, l’incremento del costo della partecipazione non impedisce la tassazione del dividendo. L’unico modo per riconoscere irrilevante l’importo di queste riserve distribuite è considerare la sostitutiva del 13% alla stessa stregua di quelle dell’8% e del 10,5%, ossia tale da produrre «una tassazione definitiva e liberatoria» in capo ai soci assegnatari. Tesi già più volte sostenuta in queste pagine (si veda «Il Sole 24 Ore» del 18 gennaio, del 9 marzo e del 4 giugno scorso) e che è urgente che venga confermata dalle Entrate vista la grande platea di società interessate.
Fiscalità indiretta
Passando alla fiscalità indiretta, l’Agenzia ha fornito, per la prima volta, una interpretazione – coerente con la disciplina e la giurisprudenza comunitaria – dell’articolo 13, comma 2, lettera c) del Dpr 633/72, che regola la base imponibile dell’assegnazione soggetta a Iva. Si tratta dell’importo pagato per l’acquisto o la costruzione del bene, aumentato delle spese “incrementative” (con imposta detratta) sostenute in passato, tenendo conto, tanto per il primo fattore quanto per il secondo, «del deprezzamento che il bene ha subito nel tempo». Essendo questo “deprezzamento” un concetto del tutto innovativo, si è dell’avviso che esso vada opportunamente esemplificato (onde evitare futuri contenziosi), spiegando, ad esempio, se esso possa essere assimilato all’ammortamento: così facendo, la base imponibile coinciderebbe con il valore netto contabile (costo storico + spese incrementative – ammortamenti).
Minusvalenze
Sulle minusvalenze da assegnazione, infine, se è certa l’indeducibilità in caso di beni immobilizzati (articolo 101, comma 1, Tuir), è stata persa l’occasione di confermare la deducibilità per gli “immobili-merce” presenti nell’attivo circolante, sostenuta dal documento diffuso dal Cndcec dello scorso mese di marzo ma resa dubbia dall’assoggettamento delle relative plusvalenze a un prelievo sostitutivo.
Fonte: il sole 24 ore autore Giorgio Gavelli
I CASI PRATICI
Il capannone da concedere in affitto
La società Rossi Srl detiene la proprietà di un capannone nel quale svolge una attività ormai residuale. Sono in corso trattative per concedere in locazione l’immobile ma il contratto di locazione verrà sottoscritto non prima del mese di agosto 2016. La società può comunque eseguire l’assegnazione dell’immobile poiché alla data in cui essa si perfeziona, l’immobile non è più utilizzato quale strumentale per destinazione
La società in liquidazione
La società Bianchi Spa versa in stato di liquidazione volontaria da due anni. La procedura viene realizzata in un ufficio detenuto in proprietà che è anche sede legale della società. La società vorrebbe assegnare l’immobile ai soci. L’operazione potrà essere eseguita perché lo stato di liquidazione permette di dimostrare che l’immobile non è utilizzato quale strumentale per destinazione
La delibera di riduzione e i tempi di attuazione
La società Beta Srl detiene un immobile che vorrebbe assegnare ai soci previa riduzione di capitale sociale. Per motivi organizzativi la delibera di riduzione potrà essere assunta solo nel mese di agosto 2016 quindi l’esecuzione effettiva avverrà trascorsi i 90 giorni, dopo il 30 settembre 2016. La società può eseguire l’assegnazione ma essa non sarà agevolata
La società che privilegia le riserve di capitale
Una società assegna l’immobile e attribuisce ai soci solo una riserva di capitale per 100 pur detenendo altrettante riserve di utili. La base imponibile dell’imposta sostitutiva è di 30. Secondo la tesi della circolare 26/E/2106 si può liberamente decidere quale riserva utilizzare solo nel limite dell’imponibile dell’imposta sostitutiva, quindi non si potrebbe decidere di attribuire per intero la riserva di capitale
La società di comodo
Una società risulta operativa nel 2016 e nel 2015 , mentre era di comodo nel 2013 e nel 2014. La società vorrebbe eseguire una assegnazione di immobile utilizzando l’aliquota dell’8%, essendo operativa nel 2016. In realtà l’imposta sostitutiva è del 10,5% poiché ciò che conta è verificare nel triennio 2013-15 se vi sono almeno due anni di comodo. Quindi non può utilizzare l’imposta agevolata dell’8 per cento
Il bene ceduto al socio
La società Teta Srl detiene nell’attivo patrimoniale un immobile non strumentale per destinazione. Solo un socio è interessato ad acquisirlo, quindi non è possibile attivare una assegnazione agevolata. Resta la strada della cessione agevolata al socio interessato, poiché questa operazione non deve necessariamente coinvolgere tutti i soci, né comporta modifiche al capitale della società
La trasformazione in società semplice
Gamma Srl intende trasformarsi in società semplice avendo nel patrimonio netto riserve di utili che non intende attribuire ai soci, ipotizzando di evidenziare le riserve in un apposito bilancio redatto dalla società semplice. La circolare 26/E dichiara invece che le riserve di utili pregresse devono intendersi attribuite ai soci a quindi tassabili in capo ai medesimi
Le possibili tipologie di immobili in assegnazione agevolata ai soci e la praticabilità
LEGENDA: verde: operazione ammessa; giallo: operazione con limiti; rosso: operazione non consentita

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