Beni ai soci, la sostitutiva chiude i conti

Il versamento del 13% «libera» gli assegnatari per le riserve in sospensione d’imposta di Sas e Snc
Molte questioni operative legate alle operazioni di assegnazione agevolata non sono state prese in considerazione dalla circolare 26/E/2016. Analizziamo alcuni aspetti problematici che gli operatori stanno riscontrando nel valutare la convenienza fiscale delle loro scelte.
Riserve in sospensione 
Nel caso di assegnazione, le riserve in sospensione di imposta che vengono annullate scontano l’imposta sostitutiva del 13 per cento. È assoggettata a questa imposta la totalità di queste riserve nel caso di trasformazione in società semplice. Mentre non ci sono problemi nel determinare l’onere fiscale in capo alla società, la questione riguarda invece l’eventuale ricaduta in capo ai soci: non è del tutto chiaro, infatti, se la tassazione del 13% sia comprensiva anche delle imposte dovute dai soci sui dividendi.
Innanzi tutto, notiamo che questo problema non si dovrebbe porre nel caso di società di persone. La circolare 26/E, sia pure in termini generali, enuncia infatti un principio di base: «Per i soci delle società di persone l’applicazione delle ordinarie regole di tassazione per trasparenza in capo ai soci determina che il pagamento dell’imposta sostitutiva rende – per l’importo già assoggettato a tassazione – definitiva e liberatoria la tassazione in capo ai soci assegnatari».
Sarebbe utile una conferma, da parte dell’agenzia, che alla stessa conclusione si possa giungere anche nel caso delle società di capitali. Si tratterebbe di un’interpretazione che spingerebbe a utilizzare le riserve di utili in sospensione d’imposta rispetto alle ordinarie riserve. Tuttavia sarebbe coerente con le interpretazioni del passato: ad esempio, su un tema analogo, la circolare 25/E del 4 maggio 2007, a proposito della trasformazione (non vi sono peraltro motivi logico-sistematici per considerare diverso il caso della assegnazione) affermava, riguardo alle riserve in sospensione d’imposta, che il costo dei soci doveva essere incrementato dell’importo delle riserve affrancate in quanto «l’assoggettamento a imposta sostitutiva in capo alla società trasformata esaurisce definitivamente il prelievo tributario». 
Riserve di rivalutazioni 
Vi sono situazioni in cui operazioni straordinarie societarie hanno avuto come conseguenza l’iscrizione di riserve nel patrimonio netto delle società, senza che queste assumessero rilevanza fiscale. È il caso, ad esempio, di trasformazioni in cui sono stati iscritti i beni ai valori correnti anziché ai valori contabili, oppure, più in generale, di rivalutazioni volontarie civilistiche prive di valenza fiscale.
Non è chiaro cosa succeda in capo ai soci quando l’assegnazione dei beni avviene utilizzando queste riserve (sulle quali, non trattandosi di poste in sospensione di imposta, la società non paga la sostitutiva del 13%). Sarebbe opportuno concludere che anche in questa situazione la sostitutiva dell’8% versata dalla società sulla plusvalenza libera i soci da ulteriori oneri. Ricordiamo un passaggio della circolare 26/E (paragrafo 6) su questo aspetto: «Il pagamento dell’imposta sostitutiva operato dalla società risulta definitivo e liberatorio per i soci assegnatari di qualsiasi ulteriore tassazione, esattamente come previsto nel caso delle trasformazioni agevolato in società semplici».
Le ricadute 
Possiamo illustrare questo aspetto con un esempio numerico. Ipotizziamo che una società abbia, tra le altre, le seguenti poste: immobili 1.000 con costo fiscale di 100, riserve da trasformazione 900 (pari al maggior valore dell’immobile iscritto a seguito della trasformazione). Se la società, riducendo queste riserve, assegna l’immobile al valore normale, che per semplicità ipotizziamo pari a 1.000, essa pagherà l’imposta sostitutiva dell’8% su 900. Il socio riceve un dividendo il cui valore normale è pari a 1.000, ma dovrebbe calcolare il proprio imponibile sottraendo da questo importo quanto già assoggettato a sostitutiva della società, cioè 900. Ne deriverebbe che il dividendo da tassare in capo al socio è pari a 100. Osserviamo che si tratta di un importo pari al costo fiscale del bene in capo alla società, esattamente come nel caso di assegnazione con annullamento di normali riserve di utili nell’ipotesi di bene che non ha subito una rivalutazione civilistica anticipata; si pensi ad esempio se lo stesso caso si fosse presentato prima della trasformazione.
Fonte: Il sole 24 ore autore Primo Ceppellini Roberto Lugano

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