Cessazioni e liquidazioni escluse dagli studi di settore

Ma restano confermati i casi in cui vanno indicati i dati
Comportamenti differenziati per le imprese che presentano una causa di esclusione agli studi di settore: mentre in alcuni casi, infatti, è richiesta comunque la compilazione del modello, in altri l’adempimento non è necessario. L’elenco di queste ultime ipotesi si è ampliato, per Unico 2016, comprendendo due situazioni non infrequenti: la cessazione dell’attività e lo stato di liquidazione.
La tabella qui accanto sintetizza, in corrispondenza delle varie cause di esclusione dall’applicazione degli studi codificate dalle istruzioni ai righi RF1, RG1 e RE1 dei vari modelli dichiarativi, gli adempimenti in riferimento ai dati richiesti per l’elaborazione degli studi. Per effetto dell’articolo 10, comma 4, della legge 146/1998, in presenza di determinate situazioni concrete, i contribuenti non possono essere assoggettati ad accertamento attraverso gli studi di settore. Queste cause di esclusione, in relazione agli obblighi di compilazione, possono essere suddivise in due categorie.
Esclusioni con obbligo 
di indicazione dei dati 
Al primo gruppo appartengono le cause che non esentano il contribuente dall’indicazione dei relativi dati. Queste cause sono:
ammontare dei ricavi o compensi dichiarati compresi nell’intervallo tra il limite sino ad ora stabilito dai vari decreti di approvazione dei singoli studi (5,16 milioni di euro) e il limite generale di applicabilità fissato dallo stesso articolo 10, comma 4 (7,5 milioni) – codice «3»;
altre situazioni di non normale svolgimento dell’attività (codice «7»), tra cui quelle riportate – a titolo esemplificativo – dalle istruzioni ai modelli (parte generale), le quali ricordano che questi contribuenti devono anche riportare, nella scheda «Note aggiuntive» dell’applicazione Gerico, la motivazione che ha impedito lo svolgimento dell’attività economica in maniera regolare;
determinazione del reddito con criteri forfettari (codice «8»), ipotesi in cui è riconosciuta la sola semplificazione riguardante l’omessa indicazione dei dati contabili (quadri F e G);
modifica in corso d’anno dell’attività esercitata (codice «11»), a condizione che la nuova attività non rientri nello stesso studio di quella svolta in precedenza e fermo restando che va compilato il modello relativo allo studio che contraddistingue l’attività che ha determinato i ricavi prevalenti, a prescindere che si tratti di quella iniziata o terminata;
inutilizzabilità degli studi per i soggetti individuati dagli articoli 2 e 5 del decreto 11 febbraio 2008 (codice «12»): si tratta di una pluralità di situazioni, tra cui spiccano le imprese che esercitano prevalentemente l’attività di affitto di aziende e le cooperative a mutualità prevalente.
Va ricordato che non possono essere soggetti ad accertamento da studi anche i contribuenti che esercitano più attività, quando i ricavi di quelle non prevalenti (e appartenenti ad un diverso studio di settore) sono superiori al 30% di quelli dell’attività prevalente. In questa ipotesi, oltre all’intero modello (con riferimento all’attività prevalente), va compilato anche il prospetto delle «imprese multiattività». 
Esclusioni senza obbligo 
di indicazione dei dati 
Al secondo gruppo appartengono i soggetti che possono evitare la compilazione dei dati riferiti agli studi. Vi sono situazioni tradizionalmente comprese in questo elenco:
inizio dell’attività nel corso del 2015 (codice «1»);
ammontare dei ricavi/compensi dichiarati superiore a 7,5 milioni di euro (codice «4»);
fallimento o liquidazione coatta amministrativa (codice «6»);
incaricati delle vendite a domicilio (codice «9»);
tipologia di reddito dichiarata incompatibile con il quadro «dati contabili» del modello corrispondente (codice «10»).
In Unico 2016 si aggiungono due situazioni, fino all’anno scorso appartenenti al gruppo precedente:
cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta, compreso il periodo che precede quello di messa in liquidazione (codice «2»); 
stato di liquidazione volontaria, compreso il periodo di chiusura della procedura (codice «5»).
Considerato il numero non esiguo dei soggetti interessati, questa semplificazione, che deroga all’articolo 1, comma 19, della legge 296/2006 ed è stata richiamata anche dalla recente circolare 24/E, appare estremamente opportuna.
Va, comunque, posta attenzione al fatto che, in caso di utilizzo del modello Unico 2015 (periodo d’imposta interrotto prima del 31 dicembre scorso), in queste due fattispecie occorre ancora procedere alla compilazione integrale del modello studi.
Altra semplificazione in vigore dalle dichiarazioni relative all’annualità 2015 è l’abrogazione degli «Ine» (indicatori di normalità economica), che venivano compilati quando non si rendevano applicabili gli studi di settore e, contemporaneamente, non era prevista la compilazione dei relativi modelli: le relative informazioni saranno ricavate dalle banche dati di cui già dispone l’Agenzia. 
Fonte: Il sole 24 ore autore Giorgio Gavelli

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