Il costo del bene rileva per i soci

Influisce ai fini fiscali l’annullamento delle riserve di utili o capitali
La circolare 26/E del 1 giugno 2016, dedicata alle assegnazioni e alle trasformazioni agevolate, presenta anche esempi numerici nei quali viene analizzato l’impatto dell’operazione di assegnazione in capo al socio. Riprendendo questi esempi, e commentandone i contenuti, possiamo approfondire alcuni interessanti aspetti dell’operazione.
Annullamento delle riserve di capitale 
La prima considerazione è legata agli aspetti contabili dell’operazione: come si vede chiaramente dall’esempio 1 nella scheda a fianco, il valore delle riserve che vengono annullate (100) è del tutto ininfluente ai fini fiscali. Infatti, sia ai fini della determinazione dell’imponibile per l’imposta sostitutiva dovuta dalla società, sia ai fini del reddito maturato in capo al socio, quello che rileva è il valore normale del bene utilizzato dalla società nei calcoli dell’imposta sostitutiva. Negli esempi, infatti, si presuppone che, mentre l’annullamento delle riserve avviene in base al valore di mercato del bene (100), il calcolo ai fini dell’agevolazione parte dal valore catastale dell’immobile (90).
Per quanto riguarda il socio assegnatario, l’operazione influisce sul costo della partecipazione. In particolare, ci sono due effetti: l’imponibile su cui la società paga la sostitutiva aumenta il costo della partecipazione del socio; il valore del bene ricevuto lo riduce. L’imponibile della società è dato dalla differenza tra il valore catastale (VC) e il costo fiscalmente riconosciuto del bene (CB). In estrema sintesi, l’impatto sul costo della partecipazione può essere così rappresentato:
(VC - CB) - VC.
Annullando i due termini uguali, si vede facilmente che il nuovo costo della partecipazione è dato semplicemente dalla differenza tra costo originario e costo del bene. Quindi, possiamo individuare una regola facile e sintetica per capire fin dall’inizio se ci possono essere effetti reddituali in capo al socio:
a) se il costo della partecipazione è maggiore del costo fiscale del bene, non vi sarà un reddito, ma semplicemente una riduzione del costo della partecipazione stessa;
b) se il costo del bene è maggiore del costo della partecipazione, la differenza determina un “sottozero” del costo della partecipazione stessa e rappresenta un reddito di capitale (articolo 47, comma 5 del Tuir) in capo al socio.
Poiché tutti i calcoli sono basati sul costo riconosciuto della partecipazione, è anche bene precisare che questo dato non è influenzato da un’eventuale perizia di affrancamento: il valore affrancato, infatti, produce effetti solo ai fini della quantificazione del capital gain in capo al socio, mentre in questo caso siamo in presenza di un dividendo (reddito di capitale).
Vi è poi da tenere in considerazione un aspetto particolare: fin qui abbiamo ipotizzato, in base al caso più diffuso, che il socio sia una persona fisica. Gli aspetti fiscali potrebbero cambiare significativamente quando l’assegnataria è una società soggetta ad Ires. In questo caso, l’articolo 86, comma 5 bis, qualificherebbe come plusvalenze le somme o il valore normale del bene ricevuto che eccedono il costo riconosciuto della partecipazione. Il cambio di qualificazione del provento non è indifferente: se siamo in presenza di società partecipate di mera gestione immobiliare, il dividendo ricevuto sarebbe imponibile al 5%, mentre la plusvalenza, mancando i requisiti pex, sconterebbe una tassazione integrale. Il punto è delicato, e meriterebbe un intervento da parte dell’agenzia delle entrate.
Annullamento delle riserve di utili 
Questo è il caso più semplice, dato che, come si vede chiaramente dall’esempio 2 , il costo della partecipazione è assolutamente irrilevante, né subisce variazioni, mentre il socio consegue un dividendo determinato dalla differenza tra il valore del bene utilizzato dalla società nei calcoli e l’imponibile assoggettato ad imposta sostitutiva. In pratica, il dividendo è dato da
VC - (VC - CB)
e quindi da CB.
In estrema sintesi, si può determinare subito l’effetto reddituale in capo al socio, dato che il dividendo in natura percepito mediante l’assegnazione è pari al costo fiscale riconosciuto del bene in capo alla società.
Notiamo infine che la circolare, per quanto riguarda la tassazione in capo al socio, prende in considerazione solo due ipotesi, ovvero:
tassazione del 5% del dividendo in capo ai soci soggetti a IRES;
tassazione del 49,72% del dividendo in capo ai soci soggetti a Irpef
Esiste però un terzo caso, non menzionato forse per semplice dimenticanza: la tassazione con ritenuta a titolo d’imposta del 26% sui soci soggetti ad Irpef che possiedono una partecipazione non qualificata.
Annullamento riserve di utili e di capitali 
In questo caso, occorre determinare in che proporzione vengono annullati i due tipi di riserve. Questo calcolo viene fatto sui valori contabili: infatti nell’esempio 3, a fronte di un valore di mercato di 100, vengono annullate riserve di capitale per 50 e riserve di utili per 50. Le percentuali così ottenute, che nel nostro caso sono entrambe del 50%, comportano i seguenti effetti:
per il valore catastale VC, la percentuale imputata a riserve di capitale comporta una riduzione del costo della partecipazione, mentre la percentuale imputata a riserve di utili rappresenta un dividendo al socio;
per il costo fiscale del bene, la percentuale calcolata sulle riserve di capitale riduce il costo della partecipazione, mentre la percentuale calcolata sulle riserve di utili riduce il dividendo
Il costo riconosciuto in capo al socio 
In tutti gli esempi proposti il costo riconosciuto in capo al socio è sempre pari al valore catastale (VC = 90) adottato dalla società nei calcoli per la quantificazione dell’imposta sostitutiva. 
È interessante notare che a una conclusione diametralmente opposta si arriva nell’ipotesi, che non abbiamo considerato dagli esempi, in cui la società procede a una cessione agevolata nei confronti del socio. In questo caso, secondo la circolare 26/E «il costo fiscalmente riconosciuto del bene medesimo, da assumere da parte del cessionario stesso, è costituito dal corrispettivo pattuito per la cessione, a prescindere dal valore normale eventualmente utilizzato dalla società cedente ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva». 
Questa precisazione è diversa da quella data in precedenza (la circolare 40/E del 2002 faceva riferimento al maggiore tra il corrispettivo pattuito per la cessione ed il valore normale eventualmente utilizzato dalla società) ed in linea invece con quella originaria (circolare 112/E del 1999). 
Fonte: Il sole 24 ore autori Primo Ceppellini Roberto Lugano
ANNULLAMENTO RISERVE DI CAPITALE
In capo alla società:
Valore normale del bene assegnato: 100 ;
Valore catastale (VC) del bene assegnato: 90 ;
Valore fiscale e contabile
del bene (CB) ante assegnazione: 70 ;
Valore riserve di capitale annullate: 100 ;
Differenza su cui si applica l’imposta sostitutiva:
20 (90-70) .
Si ipotizzi, inoltre, che il costo della partecipazione del socio ante assegnazione sia pari a 60
In tal caso, dopo l’assegnazione la situazione in capo al socio sarà la seguente:
Costo della partecipazione post assegnazione:
-10 (60 + 20 - 90) ;
Differenza da assoggettare a tassazione: 10 (90 - 80) ;
Costo fiscale del bene in capo al socio: 90
ANNULLAMENTO RISERVE DI UTILI
In capo alla società:
Valore normale del bene assegnato: 100 ;
Valore catastale (VC)
del bene assegnato: 90 ;
Valore fiscale (CB)
del bene: 70 ;
Valore riserve di utili annullate 100 ;
Differenza su cui si applica l’imposta sostitutiva:
20 (90-70) .
Si ipotizzi, inoltre, che il costo della partecipazione del socio ante assegnazione sia pari a 30 .
In tal caso, dopo l’assegnazione la situazione in capo al socio sarà la seguente:
Costo della partecipazione del socio post
assegnazione: 30 ;
Importo da assoggettare a tassazione come dividendo: 70 (90 – 20)
Costo fiscale del bene in capo al socio: 90
ANNULLAMENTO RISERVE DI UTILI E DI CAPITALE
In capo alla società:
Valore normale del bene assegnato: 100 ;
Valore catastale (VC) del bene assegnato: 90 ;
Valore fiscale (CB) del bene: 70 ;
Valore riserve di capitale annullate: 50 ;
Valore riserve di utili
annullate: 50 ;
Differenza su cui si applica l’imposta sostitutiva: 20 (90-70) .
Si ipotizzi, inoltre, che il costo della partecipazione del socio ante assegnazione sia pari a 55 .
In tal caso, dopo l’assegnazione la situazione in capo al socio sarà la seguente:
Costo della partecipazione del socio post assegnazione: 20 (55+10-45) ;
Importo da assoggettare a tassazione come dividendo: 35 (45-10) ;
Costo fiscale del bene in capo al socio: 90 

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