Interpello probatorio fino al 30 settembre

Dal 2016, per effetto della modifica dell’articolo 30, comma 4-bis della legge 724/1994, le società “di comodo” possono chiedere la disapplicazione della relativa disciplina attraverso la presentazione dell’interpello “probatorio” in luogo di quello “disapplicativo”.
Il decreto legislativo 156/2015, in attuazione della legge delega 23/2014, ha modificato l’articolo 11 dello Statuto del contribuente con lo scopo di sostituire l’interpello concernente l’applicazione delle disposizioni tributarie nei casi di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni medesime, con nuove forme di interpello. Le tipologie di interpello ora ammesse, declinate e specificate nei commi 1 e 2 dell’articolo 11, sono quattro: ordinario, probatorio, anti-abuso e disapplicativo.
Per le società di comodo, il nuovo comma 4 bis dell’articolo 30 prevede la facoltà di «interpellare l’amministrazione in base all’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212», servendosi cioè della tipologia di interpello “probatorio”. Come precisato nella circolare 9/2016, la categoria dell’interpello “probatorio” raggruppa tutte quelle istanze volte a ottenere un parere sulla sussistenza delle condizioni o sulla idoneità degli elementi probatori richiesti dalla norma ai fini dell’accesso a un determinato regime fiscale.
La procedura per la presentazione dell’interpello è ora disciplinata dal provvedimento del 4 gennaio 2016. Tra le novità si ricorda che l’istanza non deve più essere presentata alla direzione regionale per il tramite della direzione provinciale ma deve essere presentata direttamente alla direzione regionale competente. L’ufficio ha tempo 120 giorni (e non più 90) per inviare la risposta; trascorso questo periodo, scatta il silenzio-assenso. La risposta all’interpello, espressa o tacita, giungerà, quindi, entro il 30 settembre, se l’istanza è stata presentata entro il 2 giugno.
In ogni caso il termine di presentazione coincide con quello di presentazione dalla dichiarazione dei redditi. Resta, invece, invariato il contenuto dell’istanza che deve contenere, tra gli altri, i dati del contribuente e la puntuale descrizione della situazione in merito alla quale sussistono dubbi e si chiede, pertanto, il parere dell’amministrazione finanziaria.
Nel caso in cui, successivamente alla presentazione della dichiarazione, intervenga l’esito positivo dell’interpello presentato, la società sarà definitivamente legittimata alla disapplicazione della disciplina delle società di comodo; nel caso, invece, di esito negativo, la società sarà soggetta all’applicazione della disciplina penalizzante, ma con il diritto di impugnare l’accertamento. Nel caso in cui non sia stato presentato l’interpello, l’Agenzia verificherà l’esistenza di dette oggettive situazioni e, se queste non saranno riconosciute sussistenti, considererà la società soggetta all’applicazione della disciplina delle società di comodo fermo restando il diritto di impugnare l’accertamento.
Fonte: Il sole 24 ore autori A.C. G.P.T.

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