L’assegnazione lima il dividendo

Immobili tassati al netto della sostitutiva pagata dalla società - Perplessità per l’usufrutto
L’operazione di assegnazione/cessione agevolata di immobili ai soci o trasformazione in società semplice è certamente uno dei passaggi operativi più importanti di questo periodo ed era molto atteso il chiarimento degli effetti tributari che si manifestano sul socio. Nei giorni precedenti la pubblicazione della circolare 26/E, si era infatti diffusa la voce di un possibile ripensamento (in senso peggiorativo per il contribuente) dell’agenzia delle Entrate rispetto ai chiarimenti forniti in altre occasioni legislative simili.
La conferma
Nella circolare 26/E, invece, si conferma il punto di fondamentale importanza, secondo cui l’imponibile su cui la società versa l’imposta sostitutiva dell’8% o del 10,5%, va riconosciuto in riduzione del dividendo che eventualmente si produce sul socio di società di capitali se sono attribuite riserve di utili. In linea generale si può dire che -qualunque riserva sia attribuita - il pagamento dell’imposta sostitutiva esprime effetto definitivo e liberatorio per il socio limitatamente all’imponibile su cui la stessa imposta viene determinata.
Quindi il socio persona fisica di una società di capitali determinerà l’effetto dell’assegnazione agevolata, nella quale sono attribuite riserve di utili, tramite le seguenti successive mosse:
si parte dal valore normale dell’immobile ( nel senso di catastale se favorevole) che costituisce il valore di riferimento fiscale del dividendo ex articolo 47, comma 3 del Tuir);
si sottrae l’importo su cui la società versa la sostitutiva dell’8% o 10,5%;
questo valore nettizzato rappresenta il dividendo da tassare con ritenuta d’imposta, se si tratta di partecipazione non qualificata, o inserimento nel reddito complessivo per il 49,72%, per una partecipazione qualificata, nel modello Unico 2017.
Nella circolare viene confermato, inoltre, che si applicano le norme dell’articolo 47 del Tuir che non siano espressamente disapplicate dalla legge 208/15. Tra quelle disapplicate c’è la presunzione di priorità nella distribuzione di riserve di utili rispetto a quelle di capitale (articolo 47, comma 1); passaggio sul quale, invece, vi è un’inattesa interpretazione restrittiva da parte delle Entrate. Si sostiene, infatti, che la disapplicazione della presunzione si attua solo nel limite su cui viene versata l’imposta sostitutiva: quindi si dovrebbe concludere che, nel caso in cui non venisse versata alcuna imposta sostitutiva (valore catastale inferiore a quello fiscale/contabile), la presunzione tornerebbe a essere applicata in pieno. Fermo restando che il problema è civilistico, cioè la necessità di rispettare, nella scelta delle riserve da attribuire, il vincolo di disponibilità di ciascuna riserva stessa - principio mai disapplicabile - desta qualche perplessità sul piano strettamente fiscale la tesi espressa dalle Entrate, che non sembra aderente al dato letterale dell’articolo 1, comma 118 della legge 208/15.
Immobili e usufrutto
Un particolare aspetto nella distribuzione del dividendo in natura (immobile) emerge quando la partecipazione è gravata da usufrutto. Sul punto la circolare afferma che ai fini del requisito soggettivo (socio in essere al 30 settembre 2015) si deve assumere il solo soggetto titolare della nuda proprietà. Si dovrebbe aggiungere, tuttavia, che il socio che ha diritto a percepire il dividendo (in questo caso in natura rappresentato dall’immobile) è pur sempre il solo usufruttuario, il che potrebbe avvalorare la tesi secondo cui quest’ultimo potrebbe essere divenuto tale anche dopo il 30 settembre 2015: l’operazione resta agevolata ( in capo alla società e all’usufruttuario) se il nudo proprietario era socio al 30 settembre. Sul punto , molto delicato, sarebbe opportuna una conferma da parte delle Entrate.
Effetti sul socio
Un altro aspetto sul quale la circolare non interviene in senso definito è il riflesso sul socio del versamento dell’imposta sostitutiva per affrancare le riserve in sospensione d’imposta. È chiaro che tutti gli operatori gradirebbero un’ interpretazione favorevole che dichiari l’assenza di qualunque dividendo in capo al socio, ma a nostro parere è arduo sostenere tale effetto , che peraltro renderebbe parodossale la situazione delle società che, quando hanno rivalutato l’immobile, hanno versato l’imposta sostitutiva del 10% per affrancare le riserve: costoro distribuendo le riserve di utile già affrancate, attribuirebbero un dividendo tassabile sul socio, mentre le società che affrancano ora , pagando il 13% ( solo 3 punti percentuali in più) eliminerebbero l’effetto sul socio, il che equivale a dire che chi ha pagato prima viene penalizzato.
Fonte: Il sole 24 ore autore Paolo Meneghetti
I COMPORTAMENTI POSSIBILI
SOCIETÀ IN CUI ENTRA UN SOCIO USUFRUTTUARIO
La società Rossi Srl detiene la proprietà di un capannone, nel quale svolge una attività ormai residuale, che intende assegnare al socio unico Rossi Mario, che è tale da molti anni. Nel mese di dicembre 2015 costui ha concesso un diritto di usufrutto a Giovanni Bianchi. Dovrebbe essere rispettato il requisito soggettivo e l’immobile assegnato in modo agevolato al socio usufruttuario, ma l’operazione potrebbe presentare riflessi abusivi del diritto
SOCIETÀ CHE ASSEGNA RISERVE DI UTILI
La società Bianchi Spa assegna ai due soci persone fisiche un immobile il cui valore fiscale è 100 mentre il valore catastale a 150. Vengono azzerate riserve di utili in contropartita dell’assegnazione. I soci sono persone fisiche e ritengono di generare un dividendo tassabile pari al 49,72% di 50 ciascuno. La tassazione avverrà con Unico 2017
SOCIETÀ CHE ASSEGNA RISERVE DI CAPITALE
La società Beta Srl detiene un immobile che vorrebbe assegnare ai soci previa riduzione di riserve di capitale. Il costo della partecipazione di ciascun socio è 100, mentre l’importo del valore catastale dell’immobile è 130, contro un valore fiscale di 120. I soci ritengono di non tassare alcun dividendo , mentre diversamente si genera un sottozero tassabile pari a 20 con Unico 2017
SOCIETÀ CHE SI TRASFORMA
Una società di capitali con riserve di utili pregresse pari a 200, intende trasformarsi in società semplice. Per evitare la attribuzione ai soci di dette riserve intende mantenere nella società semplice un bilancio ed una contabilità evidenziando che le stesse riserve non sono attribuite ai soci , se non quando effettivamente saranno in futuro distribuite. L’operazione genera comunque tassazione del dividendo in capo ai soci
SOCIO SOCIETÀ DI CAPITALI
Una Srl detiene un immobile ed unico socio è un’altra Srl. La circostanza che il socio non sia persona fisica non è ritenuta elemento ostativo alla esecuzione della assegnazione agevolata. Inoltre il fatto che il socio sia a sua volta società di capitali comporta che sul dividendo, pari al valore catastale dell’immobile meno l’ammontare su cui è versata imposta sostitutiva, il socio avrà un imponibile ridotto al 5%
SOCIETÀ CHE HA RISERVE DI UTILE E DI CAPITALE
Una società detiene nell’attivo patrimoniale un immobile non strumentale per destinazione. Nel patrimonio vi sono riserve sia di utile che di capitale. La società nell’assegnazione non verserà alcuna imposta sostitutiva perché il valore catastale è inferiore a quello fiscale. Si intende usare prima le riserve di capitale per non attribuire alcun dividendo ai soci. L’operazione non è possibile secondo la circolare 26/E
SOCIETÀ CHE HA RISERVE IN SOSPENSIONE D’IMPOSTA
Una Srl ha una riserva in sospensione d’imposta che utilizzerà per l’assegnazione agevolata. Versando l’imposta sostitutiva del 13% ( oltre a quella dell’8%) , essa ritiene che i soci non debbano più tassare alcun dividendo ricevuto per effetto della operazione di assegnazione. La questione non è stata affrontata dalla circolare 26 e vi sono vari motivi per ritenere che il socio debba comunque tassare il dividendo
Le operazioni consentite e quelle più a rischio di censura ennl’assegnazione agevolata di beni ai soci, secondo la natura giuridica delle società coinvolte e le diverse scelte possibili per società e soci.
Verde: operazione consentita; giallo: operazione a rischio; rosso: operazione non consentita

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