Società di comodo, disapplicazione fai da te

Anche le imprese in perdita sistemica possono approfittare dell’iter semplificato contro la maggiorazione d’imposta
Nella compilazione della sezione relativa alle società non operative nel quadro RS del modello Unico società di capitali e di persone, da quest’anno è possibile disapplicare la relativa normativa per effetto delle nuove regole sugli interpelli probatori; tuttavia la omessa segnalazione di tale circostanza è punita con la sanzione da 2mila a 21mila euro.
Le società non operative 
L’articolo 30 della legge 724/1994, definisce “di comodo” le società che non superano il test di operatività, ovvero quelle società i cui ricavi “figurativi” sono superiori rispetto ai ricavi effettivi. I ricavi figurativi sono determinati applicando coefficienti ad alcune poste dell’attivo, ovvero il 2% al valore delle partecipazioni e titoli e relativi crediti, il 6% al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e il 15% al valore delle altre immobilizzazioni. 
Si definiscono, invece, in perdita sistemica le società che hanno presentato dichiarazioni in perdita fiscale nel quinquennio 2010/2014, ovvero che nello stesso arco temporale hanno dichiarato per quattro periodi d’imposta una perdita fiscale e per un anno hanno dichiarato un reddito inferiore al reddito minimo. Per entrambe queste fattispecie, trova applicazione la particolare disciplina che comporta la determinazione del reddito minimo ai fini delle imposte dirette, un valore della produzione minimo ai fini Irap, nonché l’impossibilità di utilizzare perdite pregresse a scomputo del reddito se non per la parte eccedente il reddito minimo; infine scatta il divieto di rimborso o compensazione orizzontale del credito Iva. Ultima aggravante per le società di capitali è l’applicazione dell’aliquota Ires maggiorata al 38 per cento.
I possibili rimedi 
Le società possono evitare di essere assoggettate a questa disciplina se ricorre una delle cause di esclusione o disapplicazione previste dall’agenzia delle Entrate con provvedimento 23681 del 14 febbraio 2008, relativo alle società di comodo che, in forza di quanto previsto dal decreto legge 138/2011 opera anche per le società in perdita sistemica, e dal provvedimento 87956 dell’11 giugno 2012 per le sole società in perdita sistemica. 
Le principali esclusioni riguardano i soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali, le società che si trovano nel primo anno di esercizio, le società soggette al fallimento o alle altre procedure concorsuali, le società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore e le società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione superiore al totale attivo dello Stato patrimoniale. Sono, invece, cause di disapplicazione lo svolgimento esclusivo di attività agricola in base all’articolo 2135 del Codice civile da parte delle società agricole (Dlgs 99/2004), la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari a causa della dichiarazione dello stato di emergenza e il conseguimento di un margine operativo lordo positivo. 
L’auto-disapplicazione 
In assenza di cause di disapplicazione o esclusione, fino allo scorso anno, l’unico modo per evitare gli effetti negativi della disciplina era quello di presentare una istanza di interpello disapplicativo in base all’articolo 37-bis, comma 8, del Dpr 600/1973. Da quest’anno, invece, le società che non superano il test di operatività o che conseguono perdite reiterate, potranno “auto-disapplicarsi” la disciplina e, quindi, evitare tutte le penalizzazioni previste per le società di comodo. 
Il comma 4-quater dell’articolo 30 prevede infatti che le società che ritengono sussistenti oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi o che non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini Iva, possono non presentare l’interpello e darne comunicazione nel modello Unico. A tal fine, la sezione relativa alla verifica dell’operatività e determinazione del reddito minimo, presente nel quadro RS del modello Unico, presenta da quest’anno due nuove caselle, denominate «Imposta sul reddito - società non operativa» e «Imposta sul reddito - società in perdita sistematica». Ciascuna delle due caselle deve essere compilata con il codice “1” in caso di accoglimento dell’istanza di interpello, con il codice “2” in caso di non presentazione dell’istanza di interpello, e con il codice “3” in caso di presentazione dell’istanza di interpello in assenza di risposta. I medesimi codici vanno indicati nelle caselle Irap ed Iva. In tutti e 3 questi casi, si produce l’effetto di considerare operativa la società. 
Fonte: Il sole 24 ore autori Alessandra Caputo Gian Paolo Tosoni
BOCCIATA AL TEST OPERATIVITÀ
Una società di capitali per l’anno 2015 non ha superato il test di operatività in quanto i suoi ricavi effettivi sono inferiori a quelli determinati applicando le percentuali di redditività di cui all’articolo 30 della legge 724/1994. Ha presentato l’interpello probatorio che, però, ha avuto esito negativo. Può non adeguarsi al reddito minimo?
Sì. In questo caso si deve compilare il prospetto “Verifica della operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo” nel quadro RS, indicando il codice “3” nelle colonne 4, 6 e 7 (relativamente alle imposte sul reddito, all’Iva e all’Irap). Si ritiene che non debbano essere compilati gli altri righi del prospetto. Per effetto della indicazione del codice 3, non corrisponderà alcun adeguamento nel rigo RN6. Si ricorda che l’eventuale omissione del codice 3, comporta l’applicazione di una sanzione tra 2mila e 21mila euro
REDDITO IMPONIBILE INFERIORE A QUELLO FIGURATIVO
Una società di capitali per l’anno 2015 ha presentato una dichiarazione con un reddito imponibile inferiore a quello figurativo. Non sussistono cause di esclusione, né cause di disapplicazione e ha deciso di non presentare alcun interpello probatorio. Deve comunque compilare l’apposito prospetto nel quadro RS?
In questo caso si deve compilare il rigo RS116 indicando il codice “2” nelle colonne 4, 6 e 7 (relativamente alle imposte sul reddito, all’Iva e all’Irap). Si ritiene che non debbano essere compilati gli altri righi del prospetto. Anche in questa ipotesi, la mancata indicazione comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 8, comma 3-quinquies del dlgs.471/1997 (minimo 2mila, massimo 21mila)
ADEGUAMENTO AL REDDITO MINIMO
Una società di capitali che nell’anno 2015 non ha superato il test di operatività, ha presentato interpello probatorio che, tuttavia, ha ricevuto esito negativo. Decide, quindi, di adeguarsi dichiarando il reddito minimo. Come compila l’apposito prospetto nel quadro RS?
Eventuali agevolazioni tributarie sono comunque ammesse (ad esempio dividendi che fruiscono della detassazione o proventi esenti)?
Qualora non sussistano cause di disapplicazione o cause di esclusione, devono essere compilati i righi da RS117 a RS123. Mentre non dovrà essere compilato il rigo RS116.
La normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, pertanto i soggetti interessati dovranno indicare nel rigo RS124, colonna 1, la somma degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile


Commenti